IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia
di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa
(CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto
legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni:
a) l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate
dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della
Croce rossa italiana (associazione);
b) l'art. 2, comma 1, che dispone che la CRI sia riordinata
secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del
2012 e dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione,
assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa
italiana » (ente);
c) l'art. 2, comma 5, che stabilisce che il finanziamento a
carico del bilancio dello Stato sia attribuito all'ente e
all'associazione con decreti del Ministro della salute, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno
in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra ente e
associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi
affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
d) l'art. 6, comma 2, in materia di personale dell'ente;
e) l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilita' del
personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma
2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale
risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo;
f) l'art. 6, comma 7, che stabilisce che gli enti e le aziende
del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai
piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in
prosecuzione degli stessi, assumano, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e con trasferimento delle relative risorse,
mediante procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero e
ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato della CRI e quindi dell'ente con funzioni di autista
soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro
che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti
medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni
sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza
pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative
risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto,
derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'ente;
g) l'art. 7, comma 1, che assegna al Ministero della salute e,
per quanto di competenza, al Ministero della difesa, la vigilanza
sull'ente;
h) l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 16,
comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone, fra
l'altro, quanto segue:
dal 1° gennaio 2018 l'ente e' posto in liquidazione ai sensi
del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le
specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2;
alla conclusione della liquidazione i beni mobili e immobili
rimasti di proprieta' dell'ente sono trasferiti all'associazione che
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi;
gli organi deputati alla liquidazione di cui all'art. 198 del
citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'art. 2,
comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui
all'art. 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza;
il finanziamento annuale all'associazione non puo' superare
l'importo complessivamente attribuito all'ente e all'associazione ai
sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per
cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018;
il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di
tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale
individuato, con la procedura di cui al medesimo comma 2, con
provvedimento del Presidente dell'ente nell'ambito del contingente di
personale gia' individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico
alla gestione liquidatoria;
per il personale dedicato alla gestione liquidatoria, pur
assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018,
operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale
trasferimento delle risorse finanziarie ad altra amministrazione ai
sensi del medesimo comma 2, e' differito fino a dichiarazione di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore;
il personale dell'ente, ad eccezione di quello funzionale alle
attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove non assunto
alla data del 1° gennaio 2018 dall'associazione, e' collocato in
disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'art. 33 e dell'art. 34 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di
interesse pubblico da parte dell'associazione mediante convenzioni
annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle
finanze, Ministero della difesa e associazione;
Visto l'art. 16, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 148 del
2017 che ha previsto la ricollocazione del personale dipendente
dall'Associazione della Croce rossa italiana, appartenente all'area
professionale e medica e risultante eccedentario rispetto al
fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, del
citato decreto legislativo n. 178 del 2012;
Considerato pertanto che, per quanto stabilito dalle citate
disposizioni, il livello complessivo del finanziamento per le
finalita' del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, nell'ambito
del finanziamento del Servizio sanitario corrente, non puo' superare
il finanziamento gia' stabilito per la CRI nel 2014, ridotto del 20
per cento a decorrere dal 2018, e che a valere su tale finanziamento
trovano copertura:
gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale
obbligatoriamente trasferito agli enti del Servizio sanitario
nazionale;
gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale gia'
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria,
dal 1° gennaio 2018 funzionale alla gestione liquidatoria, in
servizio presso l'ente fino alla dichiarazione di cessata necessita',
anche se trasferito ad altra amministrazione unitamente al relativo
finanziamento;
gli oneri relativi al personale eventualmente non ricollocato
presso altre pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2017 e
posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, limitatamente a quanto stabilito ai
sensi dell'art. 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo;
il finanziamento della convenzione da sottoscriversi con
l'associazione Croce rossa italiana;
Considerato che la delibera del CIPE 29 aprile 2015, n. 52, recante
la ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - del 19 agosto 2015, n. 191, ha
stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce rossa
italiana, l'importo di 146.412.742 euro, per cui il finanziamento
disponibile per le finalita' di cui al citato decreto legislativo n.
178 a decorrere dall'anno 2018 e' da determinarsi, a seguito della
citata riduzione del 20 per cento, in 117.130.194 euro annui;
Visti i propri decreti 14 settembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 ottobre 2018, n. 238) e 14 novembre 2019 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290) con i quali si e'
provveduto a ripartire fra gli enti interessati il finanziamento
rispettivamente per l'anno 2018 e 2019;
Visto il provvedimento n. 18 del 25 marzo 2020 del commissario
liquidatore avente ad oggetto l'approvazione del piano di cui al
comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 178/2012 e successive
modificazioni ed integrazioni relativo all'anno 2020, trasmesso a
questa amministrazione dal Ministero della salute con nota 15953 del
30 giugno 2020;
Visto il parere sul citato provvedimento commissariale n. 18 del
2020 espresso dal Ministero della salute nella richiamata nota 15953
del 2020;
Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, in linea di
continuita' con quanto disposto con i richiamati decreti 14 settembre
2018 e 14 novembre 2019 e pertanto:
confermare il finanziamento disponibile per l'anno 2020, per le
finalita' di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, nella misura
citata di 117.130.194 euro;
assegnare alle regioni l'importo di 22.452.529,21 euro, come
dettagliato nella tabella allegata, parte integrante del presente
decreto, a titolo di finanziamento per l'anno 2020 dei trattamenti
economici del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto
legislativo n. 178 del 2012;
assegnare all'ente in liquidazione l'importo di 13.269.526,56
euro a titolo di finanziamento del trattamento economico del
personale assegnato alla gestione liquidatoria, ivi compreso quello
effettivamente trasferito a pubbliche amministrazioni diverse dagli
enti del Servizio sanitario nazionale;
assegnare l'importo di 60.089.085 euro per il finanziamento della
convenzione per l'anno 2020 fra il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Ministero della salute e l'Associazione della Croce rossa
italiana di cui al citato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.
178 del 2012;
accantonare l'importo residuo di 21.319.053,23 euro per eventuali
successive necessarie assegnazioni;
Decreta:
Art. 1
1. Il finanziamento massimo disponibile, nell'ambito del
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, per le
finalita' di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e'
determinato in 117.130.194 euro per l'anno 2020.
2. Il predetto finanziamento complessivo, come dettagliato nella
tabella allegata, parte integrante del presente decreto:
a) e' assegnato per 22.452.529,21 euro alle regioni interessate,
a titolo di finanziamento per l'anno 2020 dei trattamenti economici
del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale,
ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178
del 2012;
b) e' assegnato per 13.269.526,56 euro all'ente strumentale alla
Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa a titolo
di finanziamento del trattamento economico del personale assegnato
alla gestione liquidatoria, ivi compreso quello effettivamente
trasferito a pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del
Servizio sanitario nazionale;
c) e' assegnato per 60.089.085 euro per il finanziamento della
convenzione dell'anno 2020 fra il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Ministero della salute e l'Associazione della Croce rossa
italiana di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178
del 2012;
d) resta accantonato per l'importo di 21.319.053,23 euro per
eventuali successive necessarie assegnazioni.
3. L'ente resta responsabile nell'anno 2020 del pagamento dei
trattamenti economici del personale gia' funzionale alla gestione
liquidatoria ed effettivamente trasferito ad altre pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo n. 178 del 2012, fino a concorrenza dei valori di tali
trattamenti economici compresi nella presente assegnazione del
finanziamento.
4. Sono fatti salvi eventuali necessari conguagli a carico degli
enti di cui al presente decreto, anche a valere su quote del
finanziamento spettanti agli stessi negli esercizi successivi al
2020.
5. L'ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante,
e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione in merito
all'utilizzo delle risorse oggetto del presente provvedimento,
approvata con apposito provvedimento del commissario liquidatore e
asseverata dal comitato di sorveglianza.
Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 agosto 2020
Il Ministro: Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1096