IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in  materia
di riorganizzazione  dell'Associazione  italiana  della  Croce  rossa
(CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visti  in  particolare  i  seguenti  articoli  del  citato  decreto
legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni: 
    a) l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le  funzioni  esercitate
dall'Associazione italiana della  Croce  rossa  siano  trasferite,  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, alla  costituenda  Associazione  della
Croce rossa italiana (associazione); 
    b) l'art. 2, comma 1, che  dispone  che  la  CRI  sia  riordinata
secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n.  178  del
2012 e dal 1° gennaio 2016, fino alla data  della  sua  liquidazione,
assuma  la  denominazione  di  «Ente  strumentale  alla  Croce  rossa
italiana » (ente); 
    c) l'art. 2, comma 5,  che  stabilisce  che  il  finanziamento  a
carico  del  bilancio  dello  Stato   sia   attribuito   all'ente   e
all'associazione con decreti del Ministro della salute, del  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della  difesa,  ciascuno
in  relazione  alle  proprie  competenze,  ripartendole  tra  ente  e
associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi
affidati, senza determinare nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica; 
    d) l'art. 6, comma 2, in materia di personale dell'ente; 
    e) l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia  di  mobilita'  del
personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma
2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,  n.  11,  al  personale
risultante eccedentario rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo; 
    f) l'art. 6, comma 7, che stabilisce che gli enti  e  le  aziende
del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni  sottoposte  ai
piani di rientro dai deficit sanitari e  ai  programmi  operativi  in
prosecuzione degli stessi, assumano, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica  e  con  trasferimento  delle  relative  risorse,
mediante procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero e
ad  esaurimento,  il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
indeterminato della CRI e quindi dell'ente con  funzioni  di  autista
soccorritore e autisti soccorritori senior,  limitatamente  a  coloro
che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti
medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali  assunzioni
sono disposte senza apportare nuovi o  maggiori  oneri  alla  finanza
pubblica in quanto finanziate con  il  trasferimento  delle  relative
risorse occorrenti al trattamento economico  del  personale  assunto,
derivanti  dalla  quota  di  finanziamento  del  Servizio   sanitario
nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'ente; 
    g) l'art. 7, comma 1, che assegna al Ministero  della  salute  e,
per quanto di competenza, al Ministero  della  difesa,  la  vigilanza
sull'ente; 
    h) l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo,  dall'art.  16,
comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone,  fra
l'altro, quanto segue: 
      dal 1° gennaio 2018 l'ente e' posto in  liquidazione  ai  sensi
del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve  le
specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2; 
      alla conclusione della liquidazione i beni  mobili  e  immobili
rimasti di proprieta' dell'ente sono trasferiti all'associazione  che
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi; 
      gli organi deputati alla liquidazione di cui all'art.  198  del
citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'art. 2,
comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo  di  cui
all'art. 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza; 
      il finanziamento annuale  all'associazione  non  puo'  superare
l'importo complessivamente attribuito all'ente e all'associazione  ai
sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014,  decurtato  del  10  per
cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018; 
      il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione  di
tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale
individuato, con la  procedura  di  cui  al  medesimo  comma  2,  con
provvedimento del Presidente dell'ente nell'ambito del contingente di
personale gia' individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico
alla gestione liquidatoria; 
      per il  personale  dedicato  alla  gestione  liquidatoria,  pur
assegnato ad altra amministrazione, il termine del  1°  aprile  2018,
operante per il trasferimento anche  in  sovrannumero  e  contestuale
trasferimento delle risorse finanziarie ad altra  amministrazione  ai
sensi del medesimo comma 2, e'  differito  fino  a  dichiarazione  di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore; 
      il personale dell'ente, ad eccezione di quello funzionale  alle
attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove  non  assunto
alla data del 1° gennaio  2018  dall'associazione,  e'  collocato  in
disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'art. 33 e dell'art.  34  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      il finanziamento e' attribuito  tenuto  conto  dei  compiti  di
interesse pubblico da parte  dell'associazione  mediante  convenzioni
annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia  e  delle
finanze, Ministero della difesa e associazione; 
  Visto l'art. 16, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.  148  del
2017 che ha  previsto  la  ricollocazione  del  personale  dipendente
dall'Associazione della Croce rossa italiana,  appartenente  all'area
professionale  e  medica  e  risultante  eccedentario   rispetto   al
fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, del
citato decreto legislativo n. 178 del 2012; 
  Considerato  pertanto  che,  per  quanto  stabilito  dalle   citate
disposizioni,  il  livello  complessivo  del  finanziamento  per   le
finalita' del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, nell'ambito
del finanziamento del Servizio sanitario corrente, non puo'  superare
il finanziamento gia' stabilito per la CRI nel 2014, ridotto  del  20
per cento a decorrere dal 2018, e che a valere su tale  finanziamento
trovano copertura: 
    gli oneri  derivanti  dal  trattamento  economico  del  personale
obbligatoriamente  trasferito  agli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale; 
    gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale  gia'
funzionale alle attivita' propedeutiche alla  gestione  liquidatoria,
dal  1°  gennaio  2018  funzionale  alla  gestione  liquidatoria,  in
servizio presso l'ente fino alla dichiarazione di cessata necessita',
anche se trasferito ad altra amministrazione unitamente  al  relativo
finanziamento; 
    gli oneri relativi al  personale  eventualmente  non  ricollocato
presso altre pubbliche amministrazioni entro il 31  dicembre  2017  e
posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001,  limitatamente  a  quanto  stabilito  ai
sensi dell'art. 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo; 
    il  finanziamento  della  convenzione   da   sottoscriversi   con
l'associazione Croce rossa italiana; 
  Considerato che la delibera del CIPE 29 aprile 2015, n. 52, recante
la ripartizione tra le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  della  quota  indistinta  del  finanziamento  del   Servizio
sanitario  nazionale  per  l'anno  2014,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale -  Serie  generale  -  del  19  agosto  2015,  n.  191,  ha
stabilito,  quale  concorso  al  finanziamento  della   Croce   rossa
italiana, l'importo di 146.412.742 euro,  per  cui  il  finanziamento
disponibile per le finalita' di cui al citato decreto legislativo  n.
178 a decorrere dall'anno 2018 e' da determinarsi,  a  seguito  della
citata riduzione del 20 per cento, in 117.130.194 euro annui; 
  Visti i propri decreti 14 settembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 ottobre 2018, n. 238) e  14  novembre  2019  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290) con i quali si  e'
provveduto a ripartire fra  gli  enti  interessati  il  finanziamento
rispettivamente per l'anno 2018 e 2019; 
  Visto il provvedimento n. 18 del  25  marzo  2020  del  commissario
liquidatore avente ad oggetto l'approvazione  del  piano  di  cui  al
comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 178/2012 e  successive
modificazioni ed integrazioni relativo  all'anno  2020,  trasmesso  a
questa amministrazione dal Ministero della salute con nota 15953  del
30 giugno 2020; 
  Visto il parere sul citato provvedimento commissariale  n.  18  del
2020 espresso dal Ministero della salute nella richiamata nota  15953
del 2020; 
  Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, in linea di
continuita' con quanto disposto con i richiamati decreti 14 settembre
2018 e 14 novembre 2019 e pertanto: 
    confermare il finanziamento disponibile per l'anno 2020,  per  le
finalita' di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, nella misura
citata di 117.130.194 euro; 
    assegnare alle regioni  l'importo  di  22.452.529,21  euro,  come
dettagliato nella tabella allegata,  parte  integrante  del  presente
decreto, a titolo di finanziamento per l'anno  2020  dei  trattamenti
economici del personale acquisito dagli enti del  Servizio  sanitario
nazionale,  ai  sensi  del  citato  art.  6,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 178 del 2012; 
    assegnare all'ente in  liquidazione  l'importo  di  13.269.526,56
euro  a  titolo  di  finanziamento  del  trattamento  economico   del
personale assegnato alla gestione liquidatoria, ivi  compreso  quello
effettivamente trasferito a pubbliche amministrazioni  diverse  dagli
enti del Servizio sanitario nazionale; 
    assegnare l'importo di 60.089.085 euro per il finanziamento della
convenzione per l'anno 2020 fra il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministero della salute e l'Associazione della Croce rossa
italiana di cui al citato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.
178 del 2012; 
    accantonare l'importo residuo di 21.319.053,23 euro per eventuali
successive necessarie assegnazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il   finanziamento   massimo   disponibile,   nell'ambito   del
finanziamento corrente  del  Servizio  sanitario  nazionale,  per  le
finalita' di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e'
determinato in 117.130.194 euro per l'anno 2020. 
  2. Il predetto finanziamento complessivo,  come  dettagliato  nella
tabella allegata, parte integrante del presente decreto: 
    a) e' assegnato per 22.452.529,21 euro alle regioni  interessate,
a titolo di finanziamento per l'anno 2020 dei  trattamenti  economici
del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario  nazionale,
ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo  n.  178
del 2012; 
    b) e' assegnato per 13.269.526,56 euro all'ente strumentale  alla
Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa  a  titolo
di finanziamento del trattamento economico  del  personale  assegnato
alla  gestione  liquidatoria,  ivi  compreso  quello   effettivamente
trasferito  a  pubbliche  amministrazioni  diverse  dagli  enti   del
Servizio sanitario nazionale; 
    c) e' assegnato per 60.089.085 euro per  il  finanziamento  della
convenzione dell'anno 2020 fra il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministero della salute e l'Associazione della Croce rossa
italiana di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo  n.  178
del 2012; 
    d) resta accantonato per  l'importo  di  21.319.053,23  euro  per
eventuali successive necessarie assegnazioni. 
  3. L'ente resta  responsabile  nell'anno  2020  del  pagamento  dei
trattamenti economici del personale  gia'  funzionale  alla  gestione
liquidatoria  ed  effettivamente  trasferito   ad   altre   pubbliche
amministrazioni,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,   del   decreto
legislativo n. 178 del 2012, fino a concorrenza dei  valori  di  tali
trattamenti  economici  compresi  nella  presente  assegnazione   del
finanziamento. 
  4. Sono fatti salvi eventuali necessari conguagli  a  carico  degli
enti di cui  al  presente  decreto,  anche  a  valere  su  quote  del
finanziamento spettanti agli  stessi  negli  esercizi  successivi  al
2020. 
  5. L'ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante,
e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione in  merito
all'utilizzo  delle  risorse  oggetto  del  presente   provvedimento,
approvata con apposito provvedimento del  commissario  liquidatore  e
asseverata dal comitato di sorveglianza. 
  Il presente decreto e' sottoposto alla  registrazione  della  Corte
dei conti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 6 agosto 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1096