IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
Visto l'art. 19, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, che dispone la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le
funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione
e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa
normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.);
Visto l'art. 19, comma 8 del decreto-legge n. 90/2014, il quale
dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il
Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza,
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio
dello Stato;
Visto l'art. 213, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento
dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005,
n. 266, ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al
proprio funzionamento di cui al comma 65, determina annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici
e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative
modalita' di riscossione, ...»;
Visto l'art. 1, comma 414 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato nel triennio 2010-2012 ai sensi
dell'art. 2, comma 241 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in
particolare, la restituzione di 14,7 milioni di euro, in dieci
annualita' costanti a partire dal 2015;
Visto l'art. 19, comma 6 del decreto-legge n. 90/2014, il quale
dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni
amministrative di cui al comma 5, lettera b), restano nella
disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»;
Visto l'art. 209, comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016, in
base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo
arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri
e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore
della controversia arbitrale;
Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC.
ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge n. 90/2014 e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
febbraio 2016, che contempla, tra l'altro, la prevista riduzione
delle spese di funzionamento in misura non inferiore al venti per
cento;
Vista la legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del
decreto-legge n. 193/2016, art. 7-ter, la quale prevede che «... non
trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e
di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per
l'Autorita' nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle
spese di funzionamento di cui all'art. 19, comma 3, lettera c) del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;
Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno 2017, n. 96, cosi'
come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della
legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
settembre 2017, che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata
dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017
e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore
dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori
economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli
eventi sismici del 2016 e 2017;
Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre
2018, con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal
contributo di cui alla delibera n. 359/2017;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale, con l'art. 1, comma 1, lettera
c) ha disposto, fino al 31 dicembre 2020, la non applicazione
dell'art. 77, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016,
relativamente all'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli
esperti iscritti all'Albo nazionale dei componenti delle commissioni
giudicatrici istituito presso l'A.N.AC., di cui all'art. 78 del
decreto legislativo n. 50/2016;
Visto il disegno di legge A.S. n. 1586 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022», stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, capitolo 2116 «Somma da assegnare all'Autorita'
nazionale anticorruzione» e, in particolare, lo stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui
risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di euro
4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
Visto il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 16 ottobre
2019, con il quale vengono rese note le nuove indicazioni relative
all'obbligo di acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e di
pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. per le fattispecie
escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n.
50/2016;
Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2020, i costi di
funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal bilancio
dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto
comunque del limite massimo dello 0,4% del valore complessivo del
mercato stesso cosi' come previsto, dall'art. 1, comma 67 della legge
n. 266/2005;
Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005, dispone
che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le
modalita' di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento
e che, decorso tale termine senza che siano state formulate
osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'A.N.AC.,
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento,
i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o)
del decreto legislativo n. 50/2016;
b) gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p)
del decreto legislativo n. 50/2016, che intendano partecipare a
procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla
lettera sub-a);
c) le societa' organismo di attestazione di cui all'art. 84 del
decreto legislativo n. 50/2016.
2. Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni
appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli
eventi sismici del 2016 e 2017 cosi' come individuate con le delibere
dell'A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2
novembre 2017, n. 192.
3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi di
cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovra' inviare,
esclusivamente via Pec all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it
entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della
procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente
sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il
modello reso disponibile sul sito dell'A.N.AC. I soggetti
attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera
di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero
dal contributo per gli operatori economici partecipanti.