IL CONSIGLIO 
                      DELL'AUTORITA' NAZIONALE 
                           ANTICORRUZIONE 
 
  Visto l'art. 19, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, che dispone la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e  le
funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione
e per la valutazione e  la  trasparenza,  ridenominata  dalla  stessa
normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.); 
  Visto l'art. 19, comma 8 del decreto-legge  n.  90/2014,  il  quale
dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e  5,  il
Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di  competenza,
per la parte non coperta dal  finanziamento  a  carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Visto l'art. 213, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n.  50,  che  lascia  invariato  il  sistema   di   autofinanziamento
dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre  2005,
n. 266, ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al
proprio funzionamento di  cui  al  comma  65,  determina  annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici
e  privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  nonche'  le  relative
modalita' di riscossione, ...»; 
  Visto l'art. 1, comma 414 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorita'  garante
della concorrenza e del  mercato  nel  triennio  2010-2012  ai  sensi
dell'art. 2, comma 241 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191  e,  in
particolare, la restituzione  di  14,7  milioni  di  euro,  in  dieci
annualita' costanti a partire dal 2015; 
  Visto l'art. 19, comma 6 del decreto-legge  n.  90/2014,  il  quale
dispone che «Le somme versate a titolo di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; 
  Visto l'art. 209, comma 12 del decreto legislativo n.  50/2016,  in
base  al  quale  entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia  del  lodo
arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli  arbitri
e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille  del  valore
della controversia arbitrale; 
  Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente  dell'A.N.AC.
ai sensi dell'art.  19,  comma  3  del  decreto-legge  n.  90/2014  e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°
febbraio 2016, che contempla,  tra  l'altro,  la  prevista  riduzione
delle spese di funzionamento in misura non  inferiore  al  venti  per
cento; 
  Vista la legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,  di  conversione  del
decreto-legge n. 193/2016, art. 7-ter, la quale prevede che «...  non
trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e
di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  per
l'Autorita' nazionale anticorruzione, il vincolo di  riduzione  delle
spese di funzionamento di cui all'art. 19, comma 3,  lettera  c)  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»; 
  Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno  2017,  n.  96,  cosi'
come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a),  b)  e  c)  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
settembre 2017, che ha reso esecutiva la  delibera  n.  359  adottata
dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno  2017
e per gli anni successivi dal  pagamento  del  contributo  in  favore
dell'A.N.AC., dovuto dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  operatori
economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017; 
  Vista la delibera n. 1078  adottata  dall'A.N.AC.  il  21  novembre
2018, con la quale sono stati  integrati  i  casi  di  esenzione  dal
contributo di cui alla delibera n. 359/2017; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,  convertito  dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale, con l'art. 1, comma 1, lettera
c) ha disposto,  fino  al  31  dicembre  2020,  la  non  applicazione
dell'art.  77,  comma  3  del   decreto   legislativo   n.   50/2016,
relativamente all'obbligo di scegliere i commissari di gara  tra  gli
esperti iscritti all'Albo nazionale dei componenti delle  commissioni
giudicatrici istituito presso  l'A.N.AC.,  di  cui  all'art.  78  del
decreto legislativo n. 50/2016; 
  Visto il disegno di legge A.S.  n.  1586  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022», stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze, capitolo  2116  «Somma  da  assegnare  all'Autorita'
nazionale anticorruzione» e, in particolare, lo stato  di  previsione
della spesa del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da  cui
risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di  euro
4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; 
  Visto il comunicato del  Presidente  dell'A.N.AC.  del  16  ottobre
2019, con il quale vengono rese note le  nuove  indicazioni  relative
all'obbligo di acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e di
pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC.  per  le  fattispecie
escluse  dall'ambito  di  applicazione  del  decreto  legislativo  n.
50/2016; 
  Ritenuta la necessita' di coprire, per  l'anno  2020,  i  costi  di
funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal  bilancio
dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza  nel  rispetto
comunque del limite massimo dello 0,4%  del  valore  complessivo  del
mercato stesso cosi' come previsto, dall'art. 1, comma 67 della legge
n. 266/2005; 
  Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005, dispone
che le deliberazioni con  le  quali  sono  fissati  i  termini  e  le
modalita' di versamento sono sottoposte al Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento
e  che,  decorso  tale  termine  senza  che  siano  state   formulate
osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1.  Sono  obbligati  alla  contribuzione  a  favore   dell'A.N.AC.,
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente  provvedimento,
i seguenti soggetti pubblici e privati: 
    a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera  o)
del decreto legislativo n. 50/2016; 
    b) gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p)
del decreto legislativo  n.  50/2016,  che  intendano  partecipare  a
procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui  alla
lettera sub-a); 
    c) le societa' organismo di attestazione di cui all'art.  84  del
decreto legislativo n. 50/2016. 
  2.  Sono  esentati  dall'obbligo  di  contribuzione   le   stazioni
appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di: 
    a)  affidamento  di  lavori,  servizi   e   forniture   espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017 cosi' come individuate con le delibere
dell'A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018; 
    b) affidamento alle quali si applica  il  decreto  del  Ministero
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  del  2
novembre 2017, n. 192. 
  3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi  di
cui al comma 2, il  responsabile  del  procedimento  dovra'  inviare,
esclusivamente via Pec all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it
entro i quindici giorni solari successivi  alla  pubblicazione  della
procedura   nelle   forme   previste,   la   richiesta,   debitamente
sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando  il
modello  reso  disponibile   sul   sito   dell'A.N.AC.   I   soggetti
attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando,  nella  lettera
di invito o nella richiesta di offerta comunque  formulata  l'esonero
dal contributo per gli operatori economici partecipanti.