IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art.  5  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326
(di seguito il «decreto-legge»), che dispone la trasformazione  della
Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e prestiti societa'  per
azioni» (di seguito «CDP S.p.a.»); 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  5
dicembre 2003, recante «Attuazione del decreto-legge n.  269  del  30
settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del
24 novembre  2003  per  la  trasformazione  della  Cassa  depositi  e
prestiti in societa' per azioni»; 
  Visto il decreto legislativo 11  novembre  2003,  n.  333,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/52/CE,  che  modifica  la  direttiva
80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie  tra
gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonche' la  trasparenza
finanziaria all'interno di talune imprese» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica del 19 dicembre  2000,  recante  «Condizioni
generali di emissione dei buoni postali fruttiferi  ed  emissione  di
due nuove serie di buoni» ed, in particolare, la parte prima  recante
«Condizioni generali di emissione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,  n.
144, recante «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
ottobre 2004, recante «Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11,
lettere a), b) e c) del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
ed esercizio del potere di indirizzo della  gestione  separata  della
Cassa depositi e prestiti, societa' per azioni, a norma dell'art.  5,
comma 9, del citato decreto-legge»; 
  Visto l'art. 5, comma 21 del decreto-legge, a norma del  quale,  ai
decreti  ministeriali  emanati  in  base  alle  norme  contenute  nel
medesimo art. 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma
13 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  29
febbraio 2016 recante modifiche al predetto  decreto  del  6  ottobre
2004; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  7
novembre 2019, recante «Approvazione della forma e degli altri  segni
caratteristici  del  documento  cartaceo  rappresentativo  dei  buoni
fruttiferi postali»; 
  Considerato che l'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c) del  citato
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede che per  l'attivita'
della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e
delle  finanze  determini  con   propri   decreti   di   natura   non
regolamentare: 
    i  criteri  per  la  definizione  delle  condizioni  generali  ed
economiche dei libretti di risparmio  postale  dei  buoni  fruttiferi
postali, dei titoli,  dei  finanziamenti  e  delle  altre  operazioni
finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato; 
    i  criteri  per  la  definizione  delle  condizioni  generali  ed
economiche   degli   impieghi,   nel   rispetto   dei   principi   di
accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione  e  non
discriminazione; 
    le norme in materia  di  trasparenza,  pubblicita',  contratti  e
comunicazioni periodiche; 
  Considerato che l'art. 5,  comma  9  del  citato  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, dispone che al Ministro dell'economia e delle
finanze spetti il potere di indirizzo della gestione separata di  cui
al comma 8; 
  Ritenuta la necessita' di modificare la parte I del citato  decreto
del 6 ottobre 2004 per aggiornare i criteri per la definizione  delle
condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali e  dei
libretti  di  risparmio  postale  ed  ampliarne  le  possibilita'  di
gestione; 
  Ritenuta  altresi'  la  necessita'  di  ricondurre  ad  unita'   la
disciplina generale dei buoni fruttiferi postali e  dei  libretti  di
risparmio postale, provvedendo a tal fine ad abrogare la parte  prima
del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  19
dicembre 2000; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La parte I del decreto ministeriale 6 ottobre  2004  e'  sostituita
dalla seguente: 
  «Parte I (Criteri per la definizione delle condizioni  generali  ed
economiche dei libretti di risparmio postale,  dei  buoni  fruttiferi
postali, dei titoli,  dei  finanziamenti  e  delle  altre  operazioni
finanziarie  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato).  -   Art.   1
(Risparmio postale). - 1. Ai fini del presente decreto per "Risparmio
Postale" si intende la raccolta di fondi,  con  obbligo  di  rimborso
assistito dalla garanzia dello  Stato,  effettuata  dalla CDP  S.p.a.
avvalendosi di Poste Italiane S.p.a. 
  2. Il risparmio postale costituisce servizio di interesse economico
generale. 
  3. Al fine di garantire continuita' e regolarita' alla raccolta  di
fondi sotto forma di  buoni  fruttiferi  postali  e  di  libretti  di
risparmio postale, garantiti dallo Stato, la CDP S.p.a. definisce  le
condizioni di emissione e le caratteristiche  dei  predetti  prodotti
nel rispetto dei  criteri  recati  dalla  parte  prima  del  presente
decreto. 
  4. In relazione alla situazione di mercato e per  salvaguardare  il
proprio equilibrio economico, la CDP  S.p.a.,  sentito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, puo' sospendere l'emissione  di  buoni
fruttiferi postali. 
  5. A norma dell'art. 5, comma 24 del decreto-legge tutti gli  atti,
contratti,  trasferimenti  prestazioni  e  formalita'   relativi   al
risparmio postale e alle altre  operazioni  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto, alla loro esecuzione, modificazione ed  estinzione,
sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo,  dalle
imposte ipotecarie e catastali e da  ogni  altra  imposta  indiretta,
nonche' da ogni altro tributo o diritto. 
  Art. 2 (Altre operazioni assistite dalla garanzia dello  Stato).  -
1. Al fine di assicurare il reperimento  da  parte  della CDP  S.p.a.
delle  risorse  necessarie  per  lo  svolgimento  dell'attivita'   di
finanziamento  di  cui  all'art.  5,  comma   7,   lettera   a)   del
decreto-legge,  nel  rispetto   dei   principi   di   accessibilita',
uniformita' di trattamento, predeterminazione e non  discriminazione,
di cui all'art. 5, comma 11, lettera  b)  del  decreto-legge,  la CDP
S.p.a. e' autorizzata, con le  modalita'  indicate  al  comma  2,  ad
emettere altri prodotti del risparmio postale, nonche' ad  effettuare
operazioni,  contrarre  finanziamenti  ed  emettere   titoli,   anche
assistiti dalla garanzia dello Stato. 
  2. La CDP S.p.a.  sottopone  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per la preventiva autorizzazione, i termini e le  condizioni
dei prodotti finanziari o delle operazioni, di cui al  comma  1,  che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato; l'autorizzazione
viene rilasciata con decreto del direttore generale del Tesoro. 
  Art. 3 (Garanzia dello Stato). - 1. La garanzia dello Stato di  cui
agli articoli 1 e 2 viene  rilasciata  a  tutela  delle  obbligazioni
assunte dalla CDP S.p.a. verso i depositanti,  gli  investitori  e  i
finanziatori. 
  2. Il diritto di  regresso  dello  Stato  nei  confronti  della CDP
S.p.a., derivante dall'eventuale  escussione  della  garanzia,  viene
esercitato senza pregiudizio: 
    a) dei crediti, di cui sono titolari soggetti pubblici, rilevanti
ai fini della  separazione  contabile  e  organizzativa  (di  seguito
"Gestione Separata"); 
    b) del  perseguimento  delle  finalita'  di  interesse  economico
generale assegnate alla CDP S.p.a. dall'art. 5, comma 7,  lettera  a)
del decreto-legge; 
    c) della titolarita' delle partecipazioni  societarie  trasferite
ai sensi dell'art.  5,  comma  3,  lettera  b)  del  decreto-legge  e
soggette ai criteri di gestione  fissati  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  11,
lettera d) del decreto-legge. 
  Art. 4 (Buoni fruttiferi postali). - 1. I buoni fruttiferi  postali
sono prodotti finanziari  nominativi,  non  sono  cedibili  salvo  il
trasferimento per successione per causa di morte del titolare  o  per
cause che determinino successione a titolo universale, e non  possono
essere dati in pegno. 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1,  con  il  consenso  del
titolare, l'emittente ha facolta' di riacquistare i buoni  fruttiferi
postali,  per  conto  proprio  o  per  conto  di  societa'  da   esso
controllate, al valore di rimborso per il tramite di  Poste  Italiane
S.p.a. 
  3. I buoni fruttiferi  postali  possono  essere  intestati  a  piu'
soggetti, con facolta' per i medesimi di  compiere  operazioni  anche
separatamente, nei termini previsti nell'atto di emissione. 
  4. I buoni  fruttiferi  postali  possono  essere  rappresentati  da
documento cartaceo ovvero  da  registrazioni  contabili  (di  seguito
"buoni  dematerializzati");  per  questi  ultimi  e'   richiesta   la
titolarita' di  un  conto  corrente  postale  o  di  un  libretto  di
risparmio  postale  sul  quale  sono  regolate   le   operazioni   di
collocamento, gestione e rimborso. 
  5. I buoni fruttiferi postali sono liquidati in  linea  capitale  e
interessi, anche separatamente, secondo le modalita'  e  nei  termini
previsti nell'atto di  emissione  adottato  dalla CDP  S.p.a.,  fatta
salva la facolta' di rimborso anticipato  a  richiesta  del  titolare
secondo le modalita' e condizioni previste nel  relativo  regolamento
del prestito. 
  Art. 5 (Costo  della  raccolta  sotto  forma  di  buoni  fruttiferi
postali).  -  1.  Il  costo  della  raccolta  sotto  forma  di  buoni
fruttiferi   postali   deve   allinearsi   al    costo    equivalente
dell'indebitamento del Tesoro sul mercato. 
  2. Per il servizio di collocamento, la gestione e il  rimborso  dei
buoni fruttiferi postali e per le altre operazioni ad  essi  relative
non sono previste commissioni a carico dei risparmiatori. 
  Art.  6  (Formalita'  in  materia  di  contratti,   pubblicita'   e
comunicazioni relative ai buoni fruttiferi  postali).  -  1.  Per  il
collocamento dei buoni  fruttiferi  postali,  Poste  Italiane  S.p.a.
mette a disposizione del cliente,  nei  locali  aperti  al  pubblico,
fogli informativi contenenti informazioni analitiche  sull'emittente,
sui rischi tipici dell'operazione, sulle  caratteristiche  economiche
dell'investimento  e  sulle  principali  clausole  contrattuali   (di
seguito il "Foglio Informativo"). 
  2. Per il collocamento dei buoni fruttiferi  postali  rappresentati
da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento
medesimo  unitamente  al  regolamento  del  prestito;  il   documento
cartaceo  rappresentativo  dei  buoni  fruttiferi  postali   non   e'
assimilabile alle carte valori. 
  3. Per il collocamento  dei  buoni  dematerializzati,  i  contratti
relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto  e  un
esemplare, comprensivo delle condizioni  generali  di  contratto,  e'
consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito.
Sono consentite altre forme di sottoscrizione dei  contratti  ammesse
dalla normativa vigente  in  materia  di  collocamento  di  strumenti
finanziari. 
  4. Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza,  le  comunicazioni
della CDP  S.p.a.  relative  ai  buoni  fruttiferi  postali   vengono
effettuate mediante l'inserzione di appositi  avvisi  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Tali comunicazioni  possono  essere  rese
note anche mediante la pubblicazione nel sito web della CDP S.p.a.  e
mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di
Poste Italiane S.p.a.  ovvero  nel  sito  web  di  quest'ultima,  con
l'indicazione  degli  estremi  della  pubblicazione  della   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso e' in
corso di pubblicazione. 
  5.  Gli  schemi  della  documentazione  individuata  dal   presente
articolo sono preventivamente approvati dalla CDP S.p.a. 
  6. La forma e gli altri segni caratteristici del documento cartaceo
rappresentativo  dei  buoni  fruttiferi  postali  sono  rimessi  alla
determinazione della CDP S.p.a., tenuto conto dei  requisiti  tecnico
operativi rappresentati da Poste Italiane S.p.a. Tale  determinazione
e' successivamente comunicata  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  Art.  6-bis  (Duplicazione).  -  1.  Nel   caso   di   sottrazione,
distruzione o smarrimento dei buoni fruttiferi postali  si  applicano
le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto  che
tutti gli adempimenti previsti dalla  legge  a  carico  dell'istituto
emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.a., dietro  pagamento  di
una spesa come risultante dal foglio informativo di cui  all'art.  6,
comma 1 del presente decreto. 
  Art. 6-ter (Prescrizione). - 1. I diritti dei  titolari  dei  buoni
fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data  di
scadenza del buono per quanto riguarda il capitale e gli interessi. 
  2. Detti diritti si prescrivono in favore dello Stato per  i  buoni
fruttiferi postali emessi fino alla data del 13  aprile  2001  ed  in
favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime  di
frodi finanziarie ai sensi dell'art.  1,  comma  345-quinquies  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ai  buoni  fruttiferi  postali
emessi a far data dal 14 aprile 2001. 
  Art. 7  (Libretti  di  risparmio  postale).  -  1.  I  libretti  di
risparmio postale sono prodotti finanziari nominativi. I libretti  di
risparmio postale possono essere emessi, a scelta  del  titolare,  in
forma  cartacea  (di  seguito  "libretti  cartacei")   o   in   forma
dematerializzata (di seguito "libretti dematerializzati"). I libretti
cartacei sono  rappresentati  da  un  documento  fisico;  i  libretti
dematerializzati sono rappresentati  unicamente  dalle  registrazioni
contabili. Per "titolare" di un  libretto  di  risparmio  postale  si
intende  il  soggetto  intestatario  di  un   libretto   cartaceo   o
dematerializzato.  Il  titolare  puo'  delegare   un   rappresentante
debitamente legittimato a operare per suo  conto  sul  libretto,  nei
limiti e con gli effetti e le modalita' indicate nel contratto di cui
all'art. 9, comma 2. 
  2. I libretti di risparmio postale possono essere intestati anche a
piu' soggetti. Le  operazioni  possono  essere  disposte  da  ciascun
titolare, anche separatamente, salvo,  qualora  consentito  dalla CDP
S.p.a., patto contrario notificato a Poste Italiane  S.p.a.,  ove  lo
stesso non sia contenuto nel contratto di cui all'art. 9, comma 2.  I
versamenti  e  i  prelevamenti   effettuati   da   ciascun   titolare
separatamente liberano pienamente Poste Italiane S.p.a. nei confronti
degli altri titolari, eccettuati i casi di notifica di  atti  da  cui
risulti che il credito non e' piu' nella  disponibilita'  di  ciascun
titolare. 
  3. Le operazioni effettuate a  valere  sui  libretti  di  risparmio
postale, anche a fronte di operazioni preventivamente autorizzate dal
titolare, sono registrate contabilmente e annotate sui libretti,  nel
caso di libretti cartacei; sono solo  registrate  contabilmente,  nel
caso  di  libretti  dematerializzati.  Le   registrazioni   contabili
relative alle operazioni effettuate a valere sui libretti cartacei  e
dematerializzati fanno prova nei rapporti fra Poste Italiane S.p.a. e
titolare fino a querela di falso ed e' nullo ogni patto contrario. In
caso di discordanza tra le registrazioni contabili e  le  annotazioni
sui libretti cartacei, prevalgono le scritture contabili. 
  4. Per i libretti cartacei, le  operazioni  sono  effettuate  anche
tramite l'utilizzo di  strumenti  o  servizi  idonei  preventivamente
individuati e indicati  nei  fogli  informativi;  le  annotazioni  di
operazioni preventivamente autorizzate dal titolare,  nonche'  quelle
effettuate tramite l'utilizzo di strumenti o servizi, possono  essere
riportate anche in epoca successiva all'esecuzione  delle  operazioni
stesse, in occasione della presentazione del libretto. Per i libretti
dematerializzati,  le  operazioni  sono   effettuate   esclusivamente
tramite l'utilizzo di strumenti o  servizi  idonei  tempo  per  tempo
individuati, indicati nei fogli informativi, rilasciati anche  presso
gli uffici  postali,  e  sono  oggetto  unicamente  di  registrazione
contabile alla data di perfezionamento dell'operazione. 
  5. I libretti di risparmio postale possono essere  intestati  anche
ai minori di eta'; tali libretti sono cartacei e,  ove  indicato  nei
fogli informativi, possono essere emessi, a scelta del rappresentante
del minore, anche in  forma  dematerializzata.  Non  sono  consentite
cointestazioni. Per la gestione dei  libretti  di  risparmio  postale
intestati ai minori di eta', si applicano le  disposizioni  contenute
nel codice civile, per tutto quanto  non  disciplinato  nel  presente
decreto. 
  6. Ai libretti di risparmio postale relativi ai depositi giudiziari
trova applicazione la disciplina prevista dal presente decreto per  i
libretti cartacei, ferme restando le specifiche  modalita'  operative
di  gestione,  nell'ambito  delle   quali   potranno   anche   essere
utilizzati, ove previsto nei fogli informativi, supporti durevoli  in
formato elettronico  e  strumenti  telematici,  in  conformita'  alle
disposizioni legislative e  regolamentari  vigenti.  Ai  libretti  di
risparmio postale relativi ai depositi giudiziari non si  applica  il
comma 13 del presente articolo. 
  7.  Ai  libretti  di  risparmio   postale   sono   applicabili   le
disposizioni recate dal codice  civile  in  materia  di  libretti  di
deposito a risparmio. 
  8.  Trascorsi  sessanta  giorni  dall'avvenuta  annotazione   delle
operazioni sul libretto cartaceo o dalla data in  cui  il  rendiconto
delle registrazioni contabili di cui all'art. 9, comma 6, e' messo  a
disposizione per  i  libretti  dematerializzati,  esse  si  intendono
approvate, salvo opposizione sottoscritta da  tutti  i  titolari  del
libretto di  risparmio  postale,  notificata  dagli  stessi  a  Poste
Italiane S.p.a. entro il predetto termine. 
  9. Le operazioni possono essere effettuate anche presso un  ufficio
postale diverso da quello che ha provveduto al rilascio del  libretto
cartaceo o presso il quale  il  libretto  dematerializzato  e'  stato
collocato, nei limiti previsti dal foglio informativo. 
  10. Il credito portato  dai  libretti  di  risparmio  postale  puo'
essere ceduto, in tutto o in  parte,  secondo  le  norme  del  codice
civile in materia di cessione di credito, in quanto  compatibili.  Ai
fini  dell'efficacia  della  cessione,  la   notifica   deve   essere
effettuata a Poste Italiane S.p.a. 
  11. I libretti di risparmio postale possono  essere  costituiti  in
pegno, secondo le modalita' previste nel codice civile. 
  12. La forma ed i segni caratteristici dei libretti  cartacei  sono
rimessi  alla  determinazione  della CDP  S.p.a.,  tenuto  conto  dei
requisiti tecnico operativi rappresentati da Poste Italiane S.p.a. 
  13. I titolari di libretti cartacei possono  chiedere  agli  uffici
postali   la   sostituzione   di   questi   libretti   con   libretti
dematerializzati, previa restituzione del documento cartaceo. 
  Art. 7-bis (Libretti  di  risparmio  speciale  intestato  a  minori
d'eta'). - 1. E' autorizzata l'emissione, da parte della CDP  S.p.a.,
attraverso Poste Italiane S.p.a., di libretti  di  risparmio  postale
speciali che possono essere intestati  esclusivamente  ai  minori  di
eta'. I libretti di risparmio postale speciali intestati ai minori di
eta' sono  emessi  in  forma  cartacea  e,  ove  indicato  nei  fogli
informativi, possono essere emessi, a scelta del  rappresentante  del
minore, anche in forma  dematerializzata.  I  libretti  di  risparmio
postale speciali intestati ai minori di eta' sono aperti  con  limiti
di giacenza e prelievo che ne consentano,  anche  per  fasce  d'eta',
l'utilizzo e la gestione direttamente da parte  dei  minori  titolari
ovvero  mediante  i  loro  rappresentanti  legali  o  di  terzi,   in
conformita' alle disposizioni contenute nel presente articolo. 
  2.  I   libretti   di   risparmio   postale   speciali,   intestati
esclusivamente ai minori di  eta',  sono  regolati  dalle  condizioni
previste dal presente articolo e, per tutto quanto non  espressamente
ivi previsto, dalle restanti disposizioni del presente decreto. 
  3. I libretti di cui al presente articolo sono ripartiti secondo le
seguenti fasce di eta': 
    fascia A) - dalla nascita fino al compimento dei dodici  anni  di
eta'; 
    fascia B) - dal giorno successivo al compimento dei  dodici  anni
fino al compimento dei quattordici anni di eta'; 
    fascia C) - dal giorno successivo al compimento  dei  quattordici
anni di eta' fino al compimento dei diciotto anni di eta'. 
  4. Il contratto relativo al collocamento dei  libretti  di  cui  al
comma 1, da redigersi secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  9,
comma 2, del presente decreto, e' sottoscritto, anche disgiuntamente,
dai genitori esercenti  la  responsabilita'  genitoriale  ovvero  dal
genitore che la  esercita  in  via  esclusiva  o  dal  rappresentante
legale. 
  5. Non e' consentito fare versamenti sui libretti di cui al comma 1
che  determinino  un  saldo  contabile   superiore   all'importo   di
quindicimila/00 euro. 
  6. Le operazioni di versamento e/o  prelevamento  sui  libretti  di
fascia A) di cui al comma 3 possono essere effettuate  esclusivamente
dai soggetti indicati al comma 4. 
  7. Relativamente ai libretti di fascia B) e di fascia C),  all'atto
della sottoscrizione del contratto, i soggetti indicati  al  comma  4
autorizzano, in via preventiva, il minore ad effettuare le operazioni
di versamento e/o prelevamento  entro  i  limiti  di  valore  massimi
giornalieri  e  mensili  di  seguito   indicati,   fatta   salva   la
possibilita' di superare  i  predetti  limiti  esclusivamente  per  i
versamenti giornalieri. 
  Per la fascia B) sono  consentiti  i  versamenti  e/o  prelevamento
entro i seguenti limiti: 
    giornaliero 30 euro; 
    mensile 250,00 euro. 
  Per la fascia C) sono  consentiti  i  versamenti  e/o  prelevamenti
entro i seguenti limiti: 
    giornaliero 50,00 euro; 
    mensile 500,00 euro. 
  8. Resta comunque ferma la facolta' dei soggetti indicati al  comma
4 di effettuare versamenti e/o prelevamenti senza limiti di  importo,
salvo quanto previsto al comma 5. Ai medesimi  soggetti  e'  altresi'
consentita  la  facolta'   di   effettuare,   anche   disgiuntamente,
operazioni di versamento e/o prelevamento nei  limiti  stabiliti  nei
contratti di cui al comma 4, e comunque nel rispetto  dei  limiti  di
cui al comma 5. 
  9.  I  terzi,  possono  compiere   esclusivamente   operazioni   di
versamento entro i limiti e con  le  modalita'  indicate  nel  foglio
informativo di cui all'art. 9, comma 1 del presente decreto. 
  10. A partire dal giorno successivo al compimento dell'eta' massima
rispettivamente prevista per i libretti di fascia A) e di fascia  B),
si determina il passaggio  automatico  alle  condizioni  contrattuali
della  fascia  superiore  e,  per  i  libretti  di  fascia   C),   al
raggiungimento  della  maggiore  eta',  si  applicano  le  condizioni
economiche previste nel relativo foglio informativo in vigore a  tale
data. 
  11. I soggetti di cui al comma 4, nell'esercizio dei  loro  poteri,
hanno facolta' di revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione al
minore di effettuare i versamenti e/o i prelevamenti di cui al  comma
7 del presente articolo, nonche'  di  provvedere  alla  richiesta  di
estinzione del libretto. 
  Art. 8 (Costo della raccolta sotto forma di libretti  di  risparmio
postale). - 1. Il costo della raccolta sotto  forma  di  libretti  di
risparmio postale deve  allinearsi  al  costo  di  raccolta  a  breve
termine del Tesoro sul mercato. 
  2. Per i libretti di risparmio  postale  non  sono  previste  spese
relative all'apertura e alla gestione, fatto  salvo  quanto  disposto
dall'art. 9, comma 5 del presente decreto. 
  Art.  8-bis  (Interessi  applicabili  ai  libretti   di   risparmio
postale). - 1. Sulle  somme  depositate  sui  libretti  di  risparmio
postale matura un interesse nella misura e con le modalita' stabilite
dalla CDP S.p.a., risultanti dal foglio informativo di  cui  all'art.
9, comma 1 del presente decreto. 
  2. Gli interessi decorrono dal  giorno  in  cui  e'  effettuato  il
versamento  delle  somme,  e  sono  dovuti   fino   al   giorno   del
prelevamento, parziale o totale, del credito liquido risultante. 
  3. Il riconoscimento degli interessi maturati avviene mediante  una
registrazione contabile e per i libretti cartacei anche mediante  una
annotazione sul libretto all'atto della presentazione. 
  4. Se il credito del  libretto  di  risparmio  postale  e'  pari  o
inferiore a duecentocinquanta  euro,  il  libretto  cessa  di  essere
fruttifero trascorsi cinque anni dalla  data  dell'ultima  operazione
disposta dal titolare sul libretto stesso e registrata contabilmente.
L'annotazione o la registrazione contabile  dei  soli  interessi  non
interrompe il decorso  del  termine.  Il  libretto  torna  ad  essere
fruttifero a decorrere dalla data di una  nuova  operazione  disposta
dal titolare sul libretto stesso e registrata contabilmente. 
  Art. 8-ter (Ammortamento e rinnovo). - 1. Nel caso di  sottrazione,
distruzione o smarrimento  di  libretti  cartacei,  si  applicano  le
disposizioni della legge 30 luglio 1951, n.  948,  tenuto  conto  che
tutti gli adempimenti previsti dalla  legge  a  carico  dell'istituto
emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.a., dietro  pagamento  di
una commissione,  come  risultante  dal  foglio  informativo  di  cui
all'art. 9, comma 1 del presente decreto. 
  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il  libretto  cartaceo  sul
quale non vi sia piu' spazio per ulteriori annotazioni, o che si  sia
comunque deteriorato, e' sostituito senza  spese  da  Poste  Italiane
S.p.a., a richiesta del titolare. 
  Art.  9  (Formalita'  in  materia  di  contratti,   pubblicita'   e
comunicazioni relative ai libretti di risparmio postale). - 1. Per il
collocamento dei libretti di risparmio postale Poste Italiane  S.p.a.
mette a disposizione del cliente nei  locali  aperti  al  pubblico  i
fogli informativi contenenti informazioni analitiche  sull'emittente,
sui rischi tipici dell'operazione, sulle  caratteristiche  economiche
dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali. 
  2. I contratti relativi al collocamento dei libretti  di  risparmio
postale sono redatti per iscritto e un esemplare,  comprensivo  delle
condizioni generali di contratto, e' consegnato al sottoscrittore  al
momento  della  sottoscrizione,  unitamente   al   libretto   laddove
cartaceo. 
  3. Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza,  le  comunicazioni
della CDP S.p.a. relative ai libretti di risparmio  postale,  incluse
quelle ai titolari  dei  libretti  inerenti  a  eventuali  variazioni
contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato di  cui  al  comma  4,
sono  effettuate  mediante  l'inserzione  di  appositi  avvisi  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Tali  comunicazioni  possono
essere rese  note  anche  mediante  la  pubblicazione  nel  sito  web
della CDP S.p.a. e l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti
al pubblico  di  Poste  Italiane  S.p.a.,  ovvero  nel  sito  web  di
quest'ultima, con l'indicazione  degli  estremi  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che
l'avviso e' in corso di pubblicazione. 
  4.  Se  nei  contratti  e'  convenuta  la  facolta'  di  modificare
unilateralmente le condizioni, le variazioni contrattuali sfavorevoli
di tipo generalizzato non possono avere  effetto  nei  confronti  del
sottoscrittore in data anteriore a quella della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica.  Entro  quindici  giorni  dalla
pubblicazione, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto
senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del  rapporto,
l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 
  5. Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di  ottenere,
a richiesta e gratuitamente, la  comunicazione  informativa  relativa
all'anno solare precedente sui tassi di  interesse  applicati,  sulla
decorrenza delle valute, sugli interessi liquidati e  sulle  ritenute
di legge operate con riferimento al  libretto  di  risparmio  postale
nonche', a richiesta e a proprie spese, entro un  congruo  termine  e
comunque non oltre novanta giorni  dalla  richiesta,  copia  inerente
alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. 
  6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5,  per  i  libretti
dematerializzati, Poste Italiane  S.p.a.  mette  a  disposizione  del
titolare, mediante l'accesso alla propria piattaforma digitale o  con
eventuali altri strumenti idonei, il rendiconto  delle  registrazioni
contabili, con le modalita' indicate nel contratto di cui al comma  2
del presente articolo. 
  7.  Gli  schemi  della  documentazione  individuata  dal   presente
articolo sono preventivamente approvati dalla CDP S.p.a.».