IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 640,  che,  al  primo  periodo,  prevede  che  «...  per  la
progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di  ciclovie
turistiche, con priorita' per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del
Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento),  da  Caposele  (AV)  a  Santa
Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia
(Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo  anulare  delle
biciclette (GRAB di Roma), ciclovia del  Garda,  ciclovia  Trieste  -
Lignano Sabbiadoro  -  Venezia,  ciclovia  Sardegna,  ciclovia  Magna
Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia
Adriatica,  nonche'  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  di
ciclostazioni  e  di  interventi  concernenti  la   sicurezza   della
circolazione ciclistica cittadina, e'  autorizzata  la  spesa  di  17
milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2017 e 2018», e, al terzo periodo, dispone che «I progetti
e gli interventi sono individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti ...»; 
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,   recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili»  e,  in  particolare,  l'art.  15,  comma  2,
lettera a), che  ha  disposto  una  riduzione  di  spesa  per  l'anno
finanziario  2016  di  2.000.000,00  di  euro  sulle   disponibilita'
complessive previste dal citato art. 1, comma  640,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 144, che, per gli interventi di  cui  all'art.  1,  comma  640,
primo periodo, della citata legge n. 208  del  2015,  ha  autorizzato
l'ulteriore spesa di 13 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  di  30
milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni  per  ciascuno  degli
anni dal 2019 al 2024; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 140, della medesima legge  n.  232
del 2016 che ha istituito un fondo per  assicurare  il  finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo del Paese  e,  nel  cui  riparto  e'
stato previsto il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la
realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per  la
progettazione  e  la  realizzazione  di  interventi  concernenti   la
sicurezza  della  ciclabilita'  cittadina  per  un  importo  di  euro
5.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020,  allocati  nel
capitolo  7582/MIT,   PG2   di   pertinenza   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare,  l'art.
1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui al
citato art. 1, comma 140, il cui riparto prevede  il  rifinanziamento
del Fondo  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  di  ciclovie
turistiche  e  ciclostazioni,  nonche'  per  la  progettazione  e  la
realizzazione  di   interventi   concernenti   la   sicurezza   della
ciclabilita' cittadina, per un  importo  di  euro  10.000.000,00  per
l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020,  euro  25.000.000,00
per  l'anno  2021,  euro  15.000.000,00   per   l'anno   2022,   euro
15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00  per  l'anno  2024,
euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00  per  l'anno
2026, allocati nel capitolo 7582/MIT, PG3; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare,  l'art.
1, comma 95, che ha istituito un fondo  il  cui  riparto  prevede  il
rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione  di
ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la  progettazione  e
la  realizzazione  di  interventi  concernenti  la  sicurezza   della
ciclabilita' cittadina, per  un  importo  di  euro  3.604.458,00  per
l'anno 2019, euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, euro  800.000,00  per
l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per
l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024, euro 5.365.975,00 per
l'anno 2025, euro 5.156.910,00 per l'anno 2026, euro 5.616.852,00 per
l'anno 2027, euro 5.760.873,00 per l'anno 2028, euro 6.318.377,00 per
l'anno 2029, euro 6.504.212,00 per l'anno 2030, euro 6.508.858,00 per
l'anno 2031, euro 6.508.858,00 per l'anno 2032, euro 6.109.313,00 per
l'anno 2033, allocati nel capitolo 7582/MIT, PG4; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», con cui e' stato definito  il
profilo delle risorse disponibili a valere sul bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per il triennio 2020-2022; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  recante:
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare,  l'art.  1  che
prevede  l'obbligo,  per  i  soggetti  individuati,  di  detenere  ed
alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato   contenente   le
informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative
alla pianificazione e  programmazione  delle  opere  e  dei  relativi
interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato  di  attuazione  di
tali opere ed interventi, a partire dallo  stanziamento  iscritto  in
bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente  sostenuti
in relazione allo stato di avanzamento delle opere; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
27 dicembre 2017, n.  468,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con  cui  sono  state
ripartite, tra regioni e province autonome, le risorse destinate alla
progettazione ed alla realizzazione di interventi  per  la  sicurezza
della circolazione ciclistica cittadina, per l'importo complessivo di
euro 14.787.683,69, di cui euro 10.219.320,40 a valere sulle  risorse
previste per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 640, della  citata  legge
n. 208 del 2015; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della  rete
nazionale di percorribilita' ciclistica»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il
Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il  turismo
29 novembre 2018, n. 517,  con  il  quale  sono  state  destinate  le
risorse stanziate dall'art. 1, comma 640,  della  legge  28  dicembre
2015,  n.  208,  al  finanziamento  della   progettazione   e   della
realizzazione del sistema nazionale di ciclovie  turistiche,  nonche'
di ciclostazioni e  di  interventi  concernenti  la  sicurezza  della
circolazione ciclistica cittadina, al netto di quanto  ripartito  con
il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  27
dicembre 2017, n. 468, ed articolate come segue: 
    a) annualita' 2016: euro 4.780.679,60; 
    b) annualita' 2017: euro 50.000.000,00; 
    c) annualita' 2018: euro 67.000.000,00; 
    d) annualita' 2019: euro 40.000.000,00; 
    e)  per  ciascuna  delle  annualita'  dal  2020  al  2024:   euro
40.000.000,00; 
  Considerata la valenza strategica della promozione  dello  sviluppo
della  mobilita'   ciclistica,   quale   modalita'   di   spostamento
ecosostenibile; 
  Considerata la necessita'  di  promuovere  ulteriormente,  in  area
urbana e metropolitana, a  mobilita'  ciclistica  come  strumento  di
mobilita' congruente con le misure di contenimento e  di  prevenzione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  strumento  idoneo  a
limitare  il  sovraffollamento  dei  mezzi  pubblici  ed  a   ridurre
l'impiego dei mezzi privati; 
  Tenuto  conto,  pertanto,  della  necessita'  di  assicurare   alla
mobilita'  ciclistica  adeguati   livelli   di   sicurezza   mediante
l'ampliamento  della  rete  ciclabile  e  delle  corsie   ciclistiche
presenti  in  aree  urbane  e  metropolitane,  fornendo,  cosi',  una
risposta  alle  esigenze  di  mobilita'  che  possa  garantire,   nel
contempo, sia una limitazione all'utilizzo diffuso dei mezzi  privati
sia, in un'ottica di mitigazione dei  rischi  che  discendono  da  un
sovraffollamento  dei   mezzi   pubblici,   un   contenimento   delle
difficolta' dei sistemi di trasporto pubblico locale ad accogliere un
elevato numero di utenti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo 20 luglio 2020, n. 283, che ha modificato il  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali ed il  turismo  29  novembre
2018, n. 517, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 22 gennaio 2019, n. 18, rimodulando le risorse in  relazione
allo  stato  effettivo  di  avanzamento  degli  interventi  previsti,
assicurando comunque la disponibilita' complessiva delle risorse gia'
programmate con il medesimo decreto n. 517 del 2018, e garantendo nel
contempo, per le ciclovie turistiche, un adeguato profilo di  risorse
disponibili per l'anno  finanziario  2020,  anche  in  considerazione
dello sviluppo delle attivita' di progettazione attualmente in corso; 
  Considerato  che  sul  capitolo  7582/MIT,  PG1,  PG2,  PG3  e  PG4
risultano disponibili per  gli  esercizi  2020-2021  complessivamente
144.538.004,57 euro, oltre le risorse, pari a 2.706.453,43 euro, gia'
assegnate alla ciclovia GRAB di Roma  con  l'art.  3,  comma  3,  del
citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di
concerto con il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  il
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali ed il turismo
29 novembre 2018, n. 517; 
  Considerata la  necessita'  di  adottare  criteri  di  riparto  che
consentano l'immediata assegnazione delle risorse disponibili al fine
della progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di  interventi
concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina; 
  Ritenuto pertanto opportuno procedere  ad  una  ripartizione  delle
risorse disponibili in relazione al numero di residenti presenti  sul
territorio degli enti locali beneficiari del contributo statale; 
  Considerato necessario ripartire le  risorse  disponibili  tra  gli
enti locali in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'art.  229  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Considerato, altresi', necessario, ai fini della ripartizione delle
risorse disponibili, attribuire una  premialita'  ai  comuni  e  alle
citta' metropolitane che hanno gia' adottato il Piano urbano  per  la
mobilita' sostenibile, di seguito PUMS, e prevedere per i comuni  con
piu' di 100.000 abitanti e le citta' metropolitane che ancora non  lo
abbiano adottato l'obbligo di tener conto degli interventi realizzati
con le risorse di cui al  presente  decreto  nel  PUMS  in  corso  di
redazione; 
  Ritenuto opportuno prevedere in via sperimentale l'assegnazione  di
risorse destinate all'immediata realizzazione di piste  ciclabili  di
collegamento tra le universita' e le principali stazioni ferroviarie; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2017,  recante  «Riequilibrio   territoriale   degli   investimenti»,
adottato  in  applicazione  dell'art.  7-bis  del  decreto-legge   29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, e successive modificazioni; 
  Acquisita l'intesa in Conferenza  unificata  nella  seduta  del  18
giugno 2020, rep. atti n. 67/CU; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto reca l'assegnazione, per le finalita' di cui
al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 2 e all'art. 3,  delle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1,  comma
640, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e  dai  suoi  successivi
rifinanziamenti,  pari  ad   euro   137.244.458,00,   di   cui   euro
51.444.458,00 per l'anno 2020 ed euro 85.800.000,00 per l'anno 2021. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla progettazione e
realizzazione da parte di citta' metropolitane, comuni  capoluogo  di
citta' metropolitana, comuni capoluogo di  regione  o  di  provincia,
comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e comuni  di  cui
all'art. 3, comma 2, di ciclostazioni e di interventi concernenti  la
sicurezza   della   circolazione    ciclistica    cittadina,    quali
l'ampliamento della rete  ciclabile  e  la  realizzazione  di  corsie
ciclabili, effettuati in coerenza con i relativi aspetti urbani degli
strumenti  di  programmazione  regionale,  i  Piani  urbani  per   la
mobilita'  sostenibile  (PUMS)  e  i  Piani  urbani  della  mobilita'
ciclistica denominati «biciplan», qualora adottati, al  fine  di  far
fronte all'incremento elevato  della  medesima  mobilita'  a  seguito
delle  misure  adottate  per  limitare  gli  effetti   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.