IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico
dell'immigrazione»;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del testo unico
dell'immigrazione, che prevede che la determinazione annuale delle
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
secondo la procedura ivi disciplinata, sulla base dei criteri
generali individuati nel documento programmatico triennale relativo
alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio
dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30
novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto
emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Rilevato che il documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a definire
i flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020 nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile
2019, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso
dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2019, che ha previsto una quota complessiva di 30.850 cittadini non
comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato
stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;
Rilevato che per l'anno 2020 e' necessario prevedere una quota di
ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato non
stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell'autotrasporto
merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero;
Rilevato, altresi', che per l'anno 2020 e' necessario prevedere una
quota di ingresso di lavoratori non comunitari, residenti all'estero,
che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di
istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato
testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuita' ai
rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 21 del medesimo testo unico
sull'immigrazione, e' opportuno prevedere una quota d'ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana;
Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Tenuto conto, inoltre, delle esigenze di specifici settori
produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per
particolari settori imprenditoriali e professionali;
Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in
Italia per l'anno 2020, per le esigenze del settore agricolo e del
settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed
ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali
da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le istanze di
nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota
all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
Ritenuto inoltre che, al fine di contrastare il fenomeno
dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali nel settore
agricolo, e' utile promuovere, in via sperimentale, la partecipazione
delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso
settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle
istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una
specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro
stagionale;
Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di
programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di
30.850 unita' per l'ingresso di lavoratori non comunitari,
autorizzata per l'anno 2019 con il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 marzo 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Riccardo
Fraccaro, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti
e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2020, sono ammessi in Italia,
per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di
lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota
complessiva massima di 30.850 unita'.