IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (UE) n. 2020/1389 della Commissione del 28 settembre 2020, la denominazione «Olio Lucano» IGP riferita alla categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)» e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come previsto dall'art. 52, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione del disciplinare di produzione della IGP «Olio Lucano» e, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; Provvede: Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio Lucano» nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 2020/1389 della Commissione del 28 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 321 del 5 ottobre 2020. I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Olio Lucano», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 5 ottobre 2020 Il dirigente: Polizzi