IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863 final cosi' come modificata  dalle  comunicazioni  della
Commissione europea del 3 aprile 2020 C(2020)2215, dell'8 maggio 2020
(2020/C  164/03)  e  del  29  giugno  2020  (2020/C  218/03)  e,   in
particolare,  la  sezione  3.1  e  le  sue  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di
decreti legislativi»; 
  Visto l'art. 222, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
recante l'istituzione del  «Fondo  emergenziale  per  le  filiere  in
crisi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo  4  ottobre  2019,  n.
116, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188,  recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,
concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,  comma  4,  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
  Visto il  decreto-legge  7  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 23  luglio  2020,  prot.  n.  9021200,  adottato  ai  sensi
dell'art. 222, comma 3  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
recante l'istituzione del  «Fondo  emergenziale  per  le  filiere  in
crisi», in particolare per quanto attiene alla misura  di  stoccaggio
privato delle carni di vitello; 
  Vista la circolare dell'AGEA organismo pagatore n. 74, del 3 agosto
2020  recante  le  istruzioni  operative  relative  alla  misura   di
stoccaggio privato delle carni di vitello, di cui al predetto decreto
23 luglio 2020; 
  Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di strumenti
normativi  che  consentano  di  aumentare  la  competitivita'   della
produzione anche per fare fronte alle emergenze  o  a  situazioni  di
crisi di mercato impreviste; 
  Considerato che, a  causa  delle  forti  restrizioni  imposte  alla
circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di
Covid-19, le vendite di alcune categorie di prodotti  bovini,  tra  i
quali le carni di vitelli di eta' inferiore agli otto mesi, destinati
in prevalenza al settore  alberghiero  e  della  ristorazione,  hanno
subito pesanti ripercussioni e pertanto i prezzi  sono  sensibilmente
calati; 
  Considerato che  la  normativa  unionale  di  settore  non  prevede
interventi di regolazione di mercato per le carni di vitelli di  eta'
inferiore a otto mesi ma che l'art. 222 del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77 ha stanziato delle risorse nazionali che  possono  essere
utilizzate a tale fine; 
  Considerato che  le  attuali  difficolta'  e,  in  particolare,  lo
squilibrio tra offerta e domanda nel mercato delle carni  di  vitelli
di eta' inferiore a otto mesi, possono essere attenuate con l'ammasso
dei prodotti che sarebbero stati destinati per la  maggior  parte  al
settore alberghiero e della ristorazione in  modo  da  ridurre  detto
squilibrio tra offerta e  domanda,  che  a  sua  volta  esercita  una
pressione al ribasso sui prezzi di tali prodotti; 
  Considerato  che  la  particolare  ristrettezza  della   tempistica
relativa alla presentazione delle domande e delle relative operazioni
di inizio  stoccaggio  non  ha  consentito  allo  stato  attuale  una
applicazione efficace della  misura  con  conseguente  esiguita'  dei
quantitativi di carne posti in ammasso; 
  Considerato che il regime di aiuto di  Stato  SA.57947,  notificato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  alla
Commissione europea in data 6 luglio 2020, recante «Misure a sostegno
delle imprese attive nei settori agricolo e  forestale,  nei  settori
della pesca e acquacoltura e  nelle  attivita'  connesse  ai  settori
agricolo e forestale,  ai  settori  della  pesca  e  acquacoltura  in
relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e  approvato  con
decisione C(2020) 4977  final  del  15  luglio  2020,  consente  come
termine massimo l'erogazione degli aiuti il 31 dicembre 2020; 
  Ritenuto, pertanto, di stabilire una  estensione  della  tempistica
per la presentazione delle domande e per le  relative  operazioni  di
ammasso in modo da  consentire  agli  operatori  un  maggior  margine
temporale  di  operativita'  prevedendo   il   pagamento   anticipato
dell'aiuto corredato da apposita garanzia fidejussoria; 
  Ravvisata l'urgenza di dare continuita' alla misura per  consentire
agli operatori ed  agli  organi  competenti,  in  ragione  sia  della
particolare natura del prodotto da ammassare che delle complesse fasi
di  ingresso  e  di  controllo  dello  stoccaggio  del  prodotto,  di
pianificare in modo efficace le relative operazioni ed attivita'; 
  Acquisita l'intesa nella Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 10 settembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ammasso privato di carni di vitello di eta' inferiore agli otto  mesi
                    - Presentazione delle domande 
 
  1. All'art. 11 del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 23 luglio 2020, n. 9021200,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
  «4. I beneficiari che presentano domanda di aiuto dal 14  settembre
2020 al 7 novembre 2020 devono allegare una polizza fidejussoria pari
al 110% dell'aiuto richiesto. Lo svincolo della polizza  avverra'  al
termine del periodo di stoccaggio e all'esito positivo dei  controlli
effettuati alla fine del periodo contrattuale.». 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 11 settembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova 

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 868