IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI 
                             E LO SPORT 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
concernente la nomina del  prof.  Giuseppe  Conte  a  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
settembre 2019, con il quale all'on.  Vincenzo  Spadafora,  e'  stato
conferito l'incarico di Ministro per  le  politiche  giovanili  e  lo
sport; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2019, con il quale al  Ministro,  on.  Vincenzo  Spadafora,
sono state conferite, tra le altre, le deleghe in materia di sport; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
ottobre 2020, concernente  le  misure  urgenti  di  contenimento  del
contagio sull'intero territorio nazionale; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera  g)  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 secondo cui
«allo scopo di contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  presenti
misure:  [...]  lo  svolgimento  degli  sport   da   contatto,   come
individuati con successivo provvedimento del Ministro per  lo  sport,
e' consentito, da  parte  delle  societa'  professionistiche  e  -  a
livello sia agonistico che di base - dalle  associazioni  e  societa'
dilettantistiche  riconosciute  dal   Comitato   Olimpico   Nazionale
Italiano  (CONI),  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),   nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive
Nazionali,  Discipline  Sportive  Associate  ed  Enti  di  promozione
sportiva, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di  contagio  nel
settore di riferimento o in settori  analoghi;  sono  invece  vietate
tutte le gare, le competizioni e tutte  le  attivita'  connesse  agli
sport  di  contatto,  come  sopra   individuati,   aventi   carattere
amatoriale; i divieti di cui  alla  presente  lettera  decorrono  dal
giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento
del Ministro dello sport di cui al primo periodo»; 
  Considerato che, ai sensi della predetta lettera  g)  dell'art.  1,
comma 6, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  13
ottobre  2020,  i  suddetti  divieti  decorrono  dal   giorno   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministro
per lo sport; 
  Vista la nota del  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano  del  12
ottobre 2020, con la quale  sono  state  richieste  alle  Federazioni
Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di
promozione sportiva, indicazioni in merito alle proprie discipline; 
  Considerato che, ai limitati fini del divieto previsto dall'art. 1,
comma 6, lettera g) del citato decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 13 ottobre 2020, sono da considerare discipline sportive
«da  contatto»  quelle   che   prevedono   durante   lo   svolgimento
dell'attivita' sportiva  occasioni  di  contatto  ravvicinato,  anche
occasionali,  che  non  consentono  il  rispetto  delle   misure   di
distanziamento  sociale  previste  dalle   norme   emanate   per   il
contenimento della pandemia da COVID-19; 
  Preso atto delle risposte pervenute dai singoli organismi  sportivi
per il tramite del Dipartimento per lo  sport  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Considerato l'esito degli approfondimenti tecnici di competenza del
Dipartimento per lo sport trasmesso il 13 ottobre 2020 e assunto agli
atti con foglio n. 929 in pari data; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 6, lettera  g)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, si
intendono per discipline sportive «da contatto» quelle elencate  alla
tabella allegata al presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 ottobre 2020 
 
                                               Il Ministro: Spadafora