IL DIRIGENTE 
                dell'ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della
direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e
successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione
8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto  20  settembre  2004,  n.
245, del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro  della
funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze,  della
cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018
con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo
n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione  dell'ufficio
procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina direttoriale n.  257/2020  del  13  marzo  2020,
recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per  la  adozione  di
provvedimenti  di  classificazione  dei  medicinali  per  uso  umano,
approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art.  12,  comma
5, della legge 8 novembre 2012 n. 189», gia' conferita alla  dott.ssa
Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuita' e l'efficacia
dell'azione amministrativa dell'Agenzia; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 aprile  2020
che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative
all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1°
marzo al 31 marzo 2020 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e  nuove
confezioni registrate; 
  Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della
fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate,
dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA  in  data  13-15,
20, 26 maggio 2020; 
  Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 21
gennaio  2019  (protocollo  MGR/6513/P),  con  la  quale   e'   stato
autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale HYRIMOZ
(adalimumab); 
  Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del  5
agosto  2020  (protocollo  MGR/88470/P,  con  la   quale   e'   stato
autorizzato l'aggiornamento del materiale educazionale  del  prodotto
medicinale HYRIMOZ (adalimumab); 
 
                             Determina: 
 
  La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di  nuova
autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai
fini della fornitura: 
    HYRIMOZ 
    descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del
presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe
di cui all'art. 12, comma 5 della  legge  8  novembre  2012  n.  189,
denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita'. 
  Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all'Agenzia italiana del  farmaco  -
Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo
al pubblico  e  la  data  di  inizio  della  commercializzazione  del
medicinale. 
  Per i medicinali di  cui  al  comma  3  dell'art.  12  del  decreto
legislativo n. 158/2012,  convertito  dalla  legge  n.  189/2012,  la
collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina  viene
meno automaticamente in caso di mancata presentazione  della  domanda
di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il  termine  di
trenta giorni dal sollecito inviato dall'Agenzia italiana del farmaco
ai sensi dell'art.  12,  comma  5-ter,  del  decreto  legislativo  n.
158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che  il
medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 5 ottobre 2020 
 
                                              Il dirigente: Pistritto