Estratto determina AAM/AIC n. 138 del 2 ottobre 2020 
 
    Procedura europea n. DE/H/6215/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LEVENDEX,  nella
forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate: 
      Titolare A.I.C.:  NTC  S.r.l.,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Milano (MI), via Luigi Razza, 3, cap 20124, Italia. 
      Confezione: «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione»  1  flacone
in LDPE da 5 ml con contagocce - A.I.C. n.  047871013  (in  base  10)
1FNX15 (in base 32). 
      Forma farmaceutica: collirio, soluzione. 
      Validita' prodotto integro: due anni. Eliminare entro  ventotto
giorni dopo la prima apertura. 
      Condizioni particolari per la conservazione: questo  medicinale
non richiede alcuna precauzione particolare per la conservazione. 
      Composizione: 
        un ml di  collirio,  soluzione  contiene  desametasone  sodio
fosfato,  equivalente  a  1  mg  di  desametasone   e   levofloxacina
emiidrato, equivalente a 5 mg di levofloxacina; 
        una goccia (circa 30 microlitri) contiene circa  0,03  mg  di
desametasone e 0,150 mg di levofloxacina. 
        eccipienti: 
          sodio diidrogeno fosfato monoidrato; 
          disodio fosfato dodecaidrato; 
          sodio citrato; 
          benzalconio cloruro; 
          sodio idrossido/acido cloridrico  (per  la  correzione  del
pH); 
          acqua per preparazioni iniettabili. 
      Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Tubilux  Pharma
S.p.a., via Costarica 20/22, 00071 Pomezia (Roma) - Italia. 
      Indicazioni terapeutiche: 
        «Levendex» collirio, soluzione e' indicato per la prevenzione
e  il   trattamento   dell'infiammazione   e   per   la   prevenzione
dell'infezione  associata  all'intervento  chirurgico  per  cataratta
negli adulti. 
        Tenere in considerazione le linee  guida  ufficiali  sull'uso
appropriato degli agenti antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: A.I.C. n. 047871013 «1  mg/ml  +  5  mg/ml  collirio,
soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml con contagocce. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C  (nn)/C/C-bis». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: A.I.C. n. 047871013 «1  mg/ml  +  5  mg/ml  collirio,
soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml con contagocce. 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto
a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  paragrafo  7)  della  direttiva  2010/84/CE  e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.