IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  e  di  prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «Testo unico»; 
  Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope
in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV  e  tabella  dei
medicinali; 
  Considerato che nelle predette tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, e che nella tabella dei medicinali sono  indicati
i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti, ivi  incluse  le
sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego  terapeutico
ad uso umano o veterinario,  e  che  la  tabella  dei  medicinali  e'
suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed  E,
dove sono distribuiti i medicinali in conformita' ai criteri  per  la
formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico; 
  Visto in  particolare  l'art.  14,  comma  1,  lettere  d)  ed  e),
concernente i criteri di formazione della tabella IV e della  tabella
dei medicinali, sezione B, e il comma 2,  che  specifica  che  «nelle
tabelle di cui al comma 1 sono compresi,  ai  fini  dell'applicazione
del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed
i sali, nonche' gli stereoisomeri, nei casi  in  cui  possono  essere
prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II,  III  e
IV, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali,  salvo  sia
fatta espressa eccezione.»; 
  Considerato   che   la   sostanza   nalbufina   e'   un    oppioide
semi-sintetico, derivato dalla morfina e che  nella  tabella  IV  del
testo  unico  e'  presente  la  molecola  pentazocina,  un   oppioide
sintetico  classificato  al  pari  della  nalbufina   come   oppioide
agonista/antagonista sui recettori del sistema nervoso centrale; 
  Tenuto conto che attualmente e'  in  corso  di  valutazione  presso
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) una richiesta di autorizzazione
all'immissione in commercio di un  medicinale  a  base  di  nalbufina
cloridrato; 
  Tenuto conto che la nalbufina, in forma di  sale  cloridrato,  come
medicinale viene impiegata nella terapia a breve termine  del  dolore
da moderato a severo e puo'  inoltre  essere  usata  per  l'analgesia
pre-operatoria e post-operatoria; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
note del 4 novembre 2019, del 30 marzo 2020 e  del  29  luglio  2020,
favorevole all'inserimento nella  tabella  IV  e  nella  tabella  dei
medicinali, sezione B, del testo unico, della sostanza nalbufina; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', sezione  V,
espresso nelle sedute del  14  luglio  2020  e  del  4  agosto  2020,
favorevole all'inserimento nella  tabella  IV  e  nella  tabella  dei
medicinali, sezione B, del testo unico, della sostanza nalbufina; 
  Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle  tabelle  degli
stupefacenti a tutela della salute pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella IV del decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,  e'  inserita,
secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza: 
    nalbufina (denominazione comune). 
  2. Nella  tabella  dei  medicinali,  sezione  B,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la  seguente
sostanza: 
    nalbufina (denominazione comune). 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° ottobre 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza