IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con
la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15
ottobre 2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020,
numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del 22
aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n.
680 dell'11 giugno 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18
agosto 2020 e n. 702 del 15 settembre 2020, recanti: «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Considerato l'imminente collocamento in quiescenza del coordinatore
del Comitato tecnico-scientifico dott. Agostino Miozzo;
Ravvisata la necessita' di garantire, fino alla cessazione dello
stato di emergenza e senza soluzione di continuita', il coordinamento
del Comitato tecnico-scientifico di cui alla citata ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio
2020;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
1. All'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Dott. Agostino Miozzo, coordinatore
dell'ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della
protezione civile del Dipartimento della protezione civile - con
funzioni di coordinatore del comitato» sono sostituite dalle
seguenti: «Dott. Agostino Miozzo, con funzioni di coordinatore del
comitato»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «nell'ambito dei
doveri d'ufficio» sono inserite le seguenti «, ovvero ai sensi
dell'art. 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
2. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza trovano
applicazione dal 1° ottobre 2020.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli