Estratto determina AAM/AIC n. 145 del 9 ottobre 2020 
 
    Procedura Europea n. DK/H/3033/001/DC - DK/H/3033/001/IB/001/G. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  CLOBECARE,
nella forma e confezione alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Difa Cooper S.p.a., con sede legale e  domicilio
fiscale in Caronno Pertusella - Varese (VA), via Milano n. 160 -  Cap
21042 - Italia. 
    Confezione: «500 microgrammi/g shampoo» 1 flacone in Hdpe da  125
ml - A.I.C. n. 047968019 (in base 10) 1FRVSM (in base 32). 
    Forma farmaceutica: shampoo. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Condizioni particolari per la conservazione: non conservare sopra
i 30°C. 
    Composizione: 
      principio attivo: 500 microgrammi/g di clobetasolo propionato; 
      eccipienti: alcool etilico, Coco alchil dimetil; betaina; sodio
lauriletere solfato; Poliquaternium-10; sodio citrato diidrato; acido
citrico monoidrato; acqua purificata. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Industrial Farmaceutica Cantabria, S.A. - Barrio Solia  nº  30,
La Concha, Villaescusa, 39690 Santander (Cantabria), Spagna. 
    Indicazioni terapeutiche. 
    Trattamento topico della psoriasi del cuoio capelluto di moderata
intensita' nei pazienti adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «500 microgrammi/g shampoo» 1 flacone in Hdpe da  125
ml - A.I.C. n. 047968019. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,  n.
537 e  successive  modificazioni,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: «500 microgrammi/g shampoo» 1 flacone in Hdpe da  125
ml - A.I.C. n. 047968019. 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto
a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
Europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.