IL DIRIGENTE 
                    dell'ufficio farmacovigilanza 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determina DG n. 262/2020 del 18 marzo 2020 che  conferisce
al dott. Giuseppe Pimpinella  l'incarico  di  dirigente  dell'ufficio
farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2020; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva n. 2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del 30 aprile 2015 del Ministro  della  salute  di
concerto  con  il  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza   del
Consiglio dei ministri con delega  alle  politiche  europee,  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze concernente «Procedure operative e soluzioni tecniche
per un'efficace azione di  farmacovigilanza  adottate  ai  sensi  del
comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge  di
stabilita' 2013)»; 
  Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5, del decreto legislativo
n.  219/2006,  che  disciplina  l'adozione   del   provvedimento   di
sospensione  di  un'autorizzazione   all'immissione   in   commercio,
specificando che «la sospensione comporta, comunque,  il  divieto  di
vendita per tutto il tempo della sua durata»; 
  Visto il comunicato EMA/121879/2020 del  13  marzo  2020,  relativo
alla revisione di medicinali a base del principio  attivo  ulipristal
acetato, avviata su richiesta  della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'art. 31 della direttiva n. 2001/83/EC.  La  revisione  e'  stata
condotta  dal  Comitato  per  la  valutazione  dei  rischi   per   la
farmacovigilanza dell'EMA (PRAC) responsabile  della  valutazione  di
problemi  di  sicurezza  per  i  medicinali  ad  uso  umano,  che  ha
raccomandato che nessun nuovo paziente iniziasse il  trattamento  con
tali medicinali e che i trattamenti in  corso  venissero  interrotti,
nonche'  di  sospendere  temporaneamente   nell'Unione   europea   le
autorizzazioni di tali medicinali fino al termine della revisione; 
  Ravvisata pertanto, la necessita'  di  sospendere  l'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale: ULIPRISTAL ACETATO ACCORD
(codici  A.I.C.:  0461297014  e  0461297026),  di  titolarita'  della
societa' Accord Healthcare S.L.U., Mole de Barcelona s/n,  Worldtrade
center, edificio Est. 6° planta 08039 - Barcellona; 
 
                               Adotta 
                       la seguente determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni  in  premessa  esplicitate,  in  attuazione  del
comunicato  EMA/121879/2020  del  13  marzo  2020,  e'  sospesa   con
decorrenza dal giorno successivo a  quello  della  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  l'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale: 
    ULIPRISTAL ACETATO ACCORD: 
      confezione: 0461297014; 
      descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister; 
      confezione: 0461297026; 
      descrizione: «5 mg compresse» 84 compresse in blister; 
    titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U., Mole de Barcelona s/n,
Worldtrade center, edificio Est. 6° planta 08039 - Barcellona.