IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                                  e 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
                     del Ministero della salute 
 
  Visto l'art. 1, comma 661, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato, con il  quale  e'  istituita  un'imposta  di
consumo sulle bevande  edulcorate  intese  quali  prodotti  finiti  e
prodotti  predisposti  per  essere  utilizzati   come   tali   previa
diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202  della  nomenclatura
combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati
al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e
aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento  in
volume; 
  Visto l'art. 1, comma 662, della predetta legge n.  160  del  2019,
che, ai fini dell'applicazione  della  predetta  imposta  di  consumo
sulle bevande edulcorate, stabilisce che  per  edulcorante  si  debba
intendere qualsiasi sostanza, di origine  naturale  o  sintetica,  in
grado di conferire sapore dolce alle bevande; 
  Visto l'art. 1, comma 667, della predetta legge n.  160  del  2019,
che stabilisce, ai fini dell'applicazione del medesimo art. 1,  commi
da 661 a 676, che il contenuto complessivo  di  edulcoranti  presente
nelle predette bevande deve essere  determinato  con  riferimento  al
potere  edulcorante  di  ciascuna  sostanza  e   che,   con   decreto
interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze  e  del
Ministero  della  salute,  tale   potere   debba   essere   stabilito
convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al  rapporto
tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e  quella  della
soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensita' di sapore; 
  Visto l'allegato II al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16  dicembre  2008,  parte  B,  punto  2,
recante la lista degli edulcoranti di cui e' autorizzato l'uso  negli
alimenti; 
  Visto l'allegato II al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre  2008,  parte  E,  punto  14,
recante la lista degli edulcoranti di cui e' autorizzato l'uso  nelle
bevande; 
  Visti i dati riportati nella tabella 3, capitolo  7  paragrafo  1.4
del dossier scientifico  dell'anno  2017,  elaborato  dal  Centro  di
ricerca alimenti  e  nutrizione  del  Consiglio  per  la  ricerca  in
agricoltura  e   l'analisi   dell'economia   agraria   e   l'opinione
scientifica EFSA Journal 2013;11(7):3301 in cui e' indicato il potere
dolcificante, a confronto con il saccarosio, di sostanze  edulcoranti
naturali e sintetiche; 
  Considerato che ai fini dell'applicazione  della  predetta  imposta
sul  consumo  delle  bevande  edulcorate   e   di   quanto   indicato
specificamente nel comma 662 del predetto art. 1 della legge  n.  160
del 2019, nel rispetto della normativa europea in materia di utilizzo
degli additivi alimentari si rende preliminarmente necessario stilare
un elenco, delle sostanze in grado di  conferire  sapore  dolce  alle
bevande, che ricomprenda le sostanze di cui al predetto allegato  II,
parte E,  punto  14  al  regolamento  (CE)  n.  1333/2008  ed  alcuni
zuccheri; 
  Considerato che, ai sensi del comma 666 del predetto art.  1  della
legge n. 160 del 2019, l'esenzione dalla predetta imposta di  consumo
sulle bevande  edulcorate  e'  valutata  in  relazione  al  contenuto
complessivo di edulcoranti espresso in grammi e determinato, ai sensi
del successivo comma 667, con riferimento al  potere  edulcorante  di
ciascuna sostanza presente nelle medesime bevande; 
  Considerato che, ai fini dell'applicazione della  predetta  imposta
di consumo sulle bevande  edulcorate,  si  rende  quindi  necessario,
sulla base dei  dati  riportati  nei  riferimenti  scientifici  sopra
citati, stabilire convenzionalmente,  in  una  apposita  tabella,  il
predetto potere dolcificante di ciascuna delle sostanze  utilizzabili
per conferire  sapore  dolce  alle  bevande  contenute  nel  predetto
elenco, esprimendo lo stesso anche in termini di equivalenza  tra  la
quantita' di un grammo di saccarosio e la corrispondente quantita' di
ciascuna sostanza edulcorante; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                Determinazione del potere edulcorante 
                   convenzionale degli edulcoranti 
 
  1. Per le sole finalita' dell'applicazione dell'imposta di  consumo
sulle bevande edulcorate di cui all'art. 1, comma 662, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nella tabella di  cui  al
presente comma, sono individuati, per ciascuna sostanza ivi  indicata
in  grado  di  conferire  sapore  dolce  alle  bevande,   il   potere
edulcorante  convenzionale,  a  confronto  con  il  saccarosio  e  le
conseguenti quantita' equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio: 
  
              Parte di provvedimento in formato grafico
  
  2. La tabella di cui al comma 1 e' aggiornata periodicamente  anche
in relazione all'introduzione, nel settore produttivo  delle  bevande
edulcorate, di  sostanze  edulcoranti  non  previste  nella  medesima
tabella. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 ottobre 2020 
 
                                                Il direttore generale 
                                                    delle finanze     
                                                     Lapecorella      
    Il direttore generale 
 per l'igiene e la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione 
          Casciello