IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Tenuto  conto  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante:  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante:  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020,  n.  125,  recante:  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con  il  quale  e'  stato
prorogato lo stato di emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  al  31
gennaio 2021; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  intervenire  sui
termini  di  versamento  dei  carichi   affidati   all'agente   della
riscossione in considerazione del protrarsi della predetta situazione
di emergenza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 ottobre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Disposizioni in materia di riscossione 
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: «15 ottobre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre»; 
    b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Con  riferimento  ai  carichi,  relativi  alle  entrate
tributarie e non tributarie, affidati  all'agente  della  riscossione
durante il periodo di sospensione di cui ai commi  1  e  2-bis,  sono
prorogati di dodici mesi: 
        a) il termine di cui all'articolo 19, comma  2,  lettera  a),
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
        b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo  3,  comma
3, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  e  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  i
termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la
notifica delle cartelle di pagamento.  Relativamente  ai  termini  di
decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per  la  notifica
delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.». 
  2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le  parole:  «15  ottobre»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «31
dicembre». 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  109,5
milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro
per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in  termini  di
indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede: 
    a) quanto a 275,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro  30  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, a valere  sulle  somme  trasferite  alla
predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto a 72,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  2,  comma  55,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2  milioni
di euro per l'anno 2021, in termini di  indebitamento  e  fabbisogno,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.