IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto, in particolare, il Titolo VI del sopra citato decreto legislativo, riguardante la struttura e il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore; Richiamato l'art. 53, comma 1, del sopra citato decreto legislativo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti le procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, in modo tale da assicurare l'omogenea e piena conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi ivi contenuti e, infine, le modalita' con cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il Registro stesso e il registro delle imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», ed in particolare gli articoli 33, 34 e 35; Acquisito, in data 16 luglio 2020, il parere del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 10 settembre 2020, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, disciplina: a) le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo, nonche' i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformita' di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale; b) le modalita' di deposito degli atti di cui all'art. 48 del citato decreto legislativo; c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico; d) le modalita' di comunicazione dei dati tra il Registro imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese. 2. Le regole e modalita' di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono assicurare una omogenea e piena conoscibilita' degli elementi informativi presenti nel Registro unico di cui al comma 1, lettera a).