IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari ai sensi del regolamento (CE) n.  1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e  n.  34/2019,  continuano  ad
essere  applicabili  per  le  modalita'  procedurali   nazionali   in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 4 settembre  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini  «Terre
Alfieri» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011, con il quale e' stato  approvato  il  disciplinare  consolidato
della DOP «Terre Alfieri»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il
disciplinare di produzione della predetta DOP; 
  Esaminata la documentata domanda presentata per  il  tramite  della
regione Piemonte, su istanza del Consorzio Barbera d'Asti e vini  del
Monferrato, con sede in Costigliole d'Asti (AT), intesa  ad  ottenere
il passaggio a denominazione di origine controllata e garantita della
denominazione di origine controllata dei vini «Terre  Alfieri»  e  la
modifica del relativo disciplinare di produzione, nel rispetto  della
procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del regolamento UE  n.  33/2019,  e'  stata  esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli  6,  7,  e  10  e,  in
particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  Nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n.
238, espresso nella riunione del 29 luglio  2020,  nell'ambito  della
quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta  di  passaggio  a
denominazione di origine controllata e garantita della  denominazione
di origine controllata dei vini «Terre Alfieri»  e  di  modifica  del
relativo disciplinare di produzione; 
    conformemente  alle  indicazioni  diramate   con   la   circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integrazione n.
9234 dell'8 febbraio 2019 la proposta di modifica del disciplinare in
questione  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 219 del 3 settembre 2020 al fine di  dar  modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  istanze  contenenti
osservazioni  sulla  medesima  proposta  di  modifica,  da  parte  di
soggetti interessati; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del
regolamento UE n.  33/2019  e  all'art.  10  del  regolamento  UE  n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda  di  modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre  Alfieri»  e
il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,  lettera  a)  del
reg. UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 9188809 del  29  settembre  2020
della  Direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in corso  di  registrazione  presso  la
Corte dei conti, in particolare l'art. 1, comma 4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Terre
Alfieri», cosi' come  consolidato  con  il  decreto  ministeriale  30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale  7
marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche di cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 219 del 3 settembre 2020.  
  2.  Il  disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Terre
Alfieri», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1,
ed il relativo documento unico consolidato, figurano  rispettivamente
agli allegati A e B del presente decreto.