IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 25-bis della citata legge n. 196 del 2009 che  dispone
l'istituzione delle «azioni» quale ulteriore livello di dettaglio dei
programmi di spesa del bilancio dello Stato e definisce i principi  e
i criteri per la loro individuazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
ottobre 2016 che, in attuazione del citato art. 25-bis, dispone che a
decorrere dal 1° gennaio 2017 i programmi di spesa, di  cui  all'art.
21, comma 2, della legge n. 196  del  2009,  sono  suddivisi  in  via
sperimentale in azioni che  rivestono  carattere  conoscitivo  e  che
integrano le classificazioni previste ai fini della gestione e  della
rendicontazione; 
  Visto l'elenco delle missioni,  dei  programmi  di  spesa  e  delle
relative azioni di ciascun ministero, predisposto in  attuazione  dei
criteri indicati dall'art. 25-bis commi 1, 2, 3 e 4  della  legge  n.
196 del 2009, riportato nell'allegato 1 del  menzionato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016; 
  Visto in particolare l'art. 21, comma 17, della citata legge n. 196
del 2009, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa  con  le  amministrazioni  interessate,  le
unita' di voto parlamentare sono ripartite in  unita'  elementari  di
bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione; 
  Visto l'art. 33 della citata  legge,  concernente  «Assestamento  e
variazioni di bilancio»; 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  di  approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 
  Visto il proprio decreto  del  30  dicembre  2019,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale  n.  305  del  31
dicembre  2019 -  Serie  generale -  con  il  quale  nello  stato  di
previsione dell'Entrata (Tabella n. 1) e negli  stati  di  previsione
dei Ministeri (Tabelle da  n.  2  a  n.  14)  e'  stata  disposta  la
ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 2020,  delle  unita'
di voto parlamentare; 
  Vista  la  legge  recante  «Disposizioni  per  l'assestamento   del
bilancio  dello  Stato  per  l'anno   finanziario   2020»   approvata
definitivamente in data 7 ottobre 2020; 
  Considerato che ai fini della gestione e  della  rendicontazione  -
come avvenuto per  il  bilancio  di  previsione  e  con  le  medesime
modalita' - occorre far luogo alla ripartizione  nei  capitoli  delle
variazioni apportate alle unita' di voto parlamentare dalla  predetta
legge di approvazione dell'assestamento 2020; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  disporre  la  suddetta   ripartizione
conformemente  ai  contenuti  degli  allegati   tecnici   che   hanno
accompagnato i vari stati di previsione nel progetto di assestamento; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai fini della gestione e  della  rendicontazione,  nello  stato  di
previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e negli  stati  di  previsione
dei Ministeri (Tabelle da n. 2 a n. 14), la ripartizione in  capitoli
ed in articoli, delle variazioni alle unita'  di  voto  parlamentare,
disposte dal provvedimento di assestamento,  per  l'anno  finanziario
2020, e' quella risultante dall'allegato  documento  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 ottobre 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri