IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica
nei confronti delle amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, il comma 213 della predetta legge n. 244 del
2007 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, per definire le modalita'
di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 15-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
che, attraverso l'inserimento della lettera g-ter) all'articolo 1,
comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha specificato che
con il predetto decreto sono definite le cause che consentono alle
amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare
le stesse, nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale
rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti
impropri e di armonizzare tali modalita' con le regole tecniche del
processo di fatturazione elettronica tra privati;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55, recante regolamento in materia
di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1,
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visti gli articoli 21, 21-bis e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti, rispettivamente, gli
obblighi dei contribuenti in relazione alla fatturazione e in
relazione alle variazioni dell'imponibile o dell'imposta sul valore
aggiunto;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, che ha dato
attuazione alla direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la
trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11
marzo 2014, n. 23, e in particolare l'articolo 1, comma 3, del citato
decreto legislativo, il quale stabilisce che, al fine di
razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra
soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le
relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al
comma 2;
Ritenuto di dover assicurare che non si verifichino rigetti
impropri delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni
pubbliche e che le modalita' tecniche di rifiuto della fattura
elettronica da parte delle Amministrazioni pubbliche siano
armonizzate con le regole tecniche del processo di fatturazione
elettronica tra privati;
Ritenuto, altresi', che per assicurare le predette finalita' e'
necessario modificare il citato decreto ministeriale 3 aprile 2013,
n. 55, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo;
Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 novembre 2019
e dell'11 giugno 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota prot. 7820/ULF dell'8 luglio 2020;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Cause di rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni delle
fatture elettroniche e relative regole tecniche.
1. Al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, recante
regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie
di rifiutare le fatture elettroniche). - 1. Le pubbliche
amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di
fuori dei seguenti casi:
a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non e'
stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della
trasmissione;
b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara
(CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura
ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del
medesimo comma 2;
c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al
decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura
ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125;
d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione
all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo
da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' secondo le modalita'
indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;
e) omessa o errata indicazione del numero e data della
determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse
nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la
fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere
corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Il rifiuto della fattura e' comunicato al cedente/prestatore con
le modalita' individuate dal paragrafo 4.5 dell'allegato B al
presente regolamento nonche' dalle relative specifiche tecniche,
previste dal medesimo allegato al paragrafo 1, entro il termine da
queste indicato.»;
b) al paragrafo 4.5 dell'allegato B, dopo il capoverso «Le
ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un
formato XML la cui struttura e' riportata nelle specifiche tecniche.»
e' inserito il seguente capoverso «Il soggetto destinatario, nel caso
in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura
elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi
previsti dall'articolo 2-bis, comma 1.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riportano i commi 1 da 209 a 214 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«209. Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche'
con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le
amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono
accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
ne' possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale,
sino all'invio in forma elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene
attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite
competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo
inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni
destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei
flussi informativi anche ai fini della loro integrazione
nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite,
in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
pubblico di connettivita' (SPC):
a) le regole di identificazione univoca degli uffici
centrali e periferici delle amministrazioni destinatari
della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni
informatiche da utilizzare per l'emissione e la
trasmissione delle fatture elettroniche e le modalita' di
integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure
interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed
alla gestione delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma
209, limitatamente a determinate tipologie di
approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli
operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni
interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i
certificatori accreditati ai sensi dell'art. 29 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attivita'
informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di
cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura
economica, per le piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli
obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma
210, con possibilita' di introdurre gradualmente il
passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma
elettronica;
g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge.
g-ter) le cause che possono consentire alle
amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di
rifiutare le stesse, nonche' le modalita' tecniche con le
quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche
al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali
modalita' con le regole tecniche del processo di
fatturazione elettronica tra privati.
214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, e'
stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi
previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali
di cui al comma 209».
- Si riporta il testo del paragrafo 4.5 dell'allegato B
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244), come modificato dal presente decreto:
«4.5. Procedura di gestione delle ricevute e delle
notifiche. - Tutti i canali di trasmissione descritti al
precedente paragrafo 3 prevedono dei messaggi di ritorno a
conferma del buon esito della trasmissione. Questi messaggi
sono specifici delle infrastrutture di comunicazione e
garantiscono la "messa a disposizione" del messaggio e dei
file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di
chi invia rispetto a chi riceve. Il SdI attesta l'avvenuto
svolgimento delle fasi principali del processo di
trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un
sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute
e notifiche.
La procedura puo' essere schematizzata nei punti
seguenti:
il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura,
assegna un identificativo proprio ed effettua i controlli
previsti al successivo par. 5;
in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia
una notifica di scarto al soggetto trasmittente;
nel caso di esito positivo dei controlli il SdI
trasmette la fattura elettronica al destinatario;
nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI
invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna
della fattura elettronica;
nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al
SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile il
SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata
consegna; resta a carico del SdI l'onere di contattare il
destinatario affinche' provveda tempestivamente alla
risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a
problema risolto, di procedere con l'invio;
il SdI riceve notifica, da parte del soggetto
destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che
provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del
ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della
fattura elettronica.
Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti
secondo un formato XML la cui struttura e' riportata nelle
specifiche tecniche.
Il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al
trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve
indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti
dall'art. 2-bis, comma 1.
Di seguito uno schema di sintesi del flusso
procedurale:
omissis».