IL DIRIGENTE GENERALE 
                         della Direzione VI 
                     del Dipartimento del Tesoro 
 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo  ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato»; 
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri; 
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la  costituzione
della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello
Stato; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n.  6,  convertito
in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative  o
celebrative; 
  Visto il decreto legislativo  21  aprile  1999,  n.  116,  recante:
«Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli  11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  regolamento  recante  norme  per  la   fabbricazione   e
l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato  con
decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000; 
  Vista la deliberazione del C.I.P.E.  del  2  agosto  2002,  n.  59,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre  2002,  con
la quale l'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato,  a  decorrere
dalla predetta data del 17 ottobre  2002,  e'  stato  trasformato  in
societa' per azioni; 
  Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 29 ottobre 2019,
n. 96224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8  novembre
2019, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da
5 euro commemorativa del «500° Anniversario della morte di  Raffaello
Sanzio», in versione proof, millesimo 2020; 
  Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3  del  citato  decreto  29
ottobre 2019, n. 96224, concernenti le  caratteristiche  tecniche  ed
artistiche della suddetta moneta, e l'art. 4 del medesimo decreto che
stabilisce il suo corso legale; 
  Vista la nota  del  18  dicembre  2019,  n.  80030,  con  la  quale
l'amministratore delegato dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello
Stato  S.p.a.   ha   comunicato   che   il   proprio   consiglio   di
amministrazione nella seduta del 12 dicembre 2019, su proposta  della
commissione dei prezzi, di cui all'art. 8  della  suddetta  legge  n.
154/1978,  ha  approvato  i  compensi  da  riconoscere   all'Istituto
medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in
euro, millesimo 2020; 
  Vista la nota n. 111963 del 20 dicembre 2019 del  Dipartimento  del
Tesoro - Direzione VI - Ufficio  VII,  concernente  le  modalita'  di
vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2020; 
  Visto il decreto del direttore generale  del  Tesoro  del  4  marzo
2020, n. 16192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo
2020, concernente il contingente e le  modalita'  di  cessione  delle
suddette monete, in versione proof; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  stabilire  i  ricavi   netti   che
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  S.p.a.  deve  versare  a
questo Ministero, a fronte della cessione delle monete in questione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa  sul  conto
corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia  -
Tesoreria centrale dello Stato, via dei Mille, 52,  Roma,  denominato
«Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello  Stato  -
Sezione Monete - Conto Numismatico», per ogni moneta d'argento  da  5
euro commemorativa del «500° Anniversario della  morte  di  Raffaello
Sanzio», in versione proof, millesimo 2020, i sotto indicati importi: 
    euro  0,84  cadauna,  per  l'intero  contingente  (5.000  unita')
previsto dal gia' citato decreto del direttore  generale  del  Tesoro
del 4 marzo 2020, n.  16192,  per  un  importo  totale  pari  a  euro
4.200,00; 
    il valore nominale pari a euro 5,00 per ogni moneta venduta; 
  per ogni moneta d'argento venduta, il valore del  metallo  prezioso
in essa contenuto pari a euro 9,23. 
  I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta  giorni
dal termine ultimo previsto per la  vendita  delle  monete  stabilito
all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro del 4
marzo 2020, n. 16192.