IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 36, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1308/2013, che fa obbligo  agli  stati  membri  di  elaborare  una
strategia nazionale per i programmi operativi sostenibili sul mercato
ortofrutticolo,   attuati   dalle   organizzazioni   dei   produttori
ortofrutticoli,  comprendente  anche  la  disciplina  ambientale  per
l'elaborazione dei capitolati d'oneri per le  azioni  ambientali,  da
sottoporre separatamente alla valutazione della Commissione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il regolamento  (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio
della politica agricola comune,  il  regolamento  (UE)  n.  1307/2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito  dei
regimi di  sostegno  previsti  dalla  politica  agricola  comune,  il
regolamento (UE)  n.  1308/2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e il regolamento (UE) n.  652/2014  che
fissa le disposizioni per  la  gestione  delle  spese  relative  alla
filiera alimentare, alla salute e al benessere  degli  animali,  alla
sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione,  del
13 marzo 2017, che integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati ed integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione, del
7 giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per
quanto riguarda le organizzazioni di  produttori  nel  settore  degli
ortofrutticoli; 
  Visti, in particolare, gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato
(UE) 2017/891, che consentono allo Stato  membro  di  adottare  norme
complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il
riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori  e  delle  loro
associazioni, nonche' l'ammissibilita' delle misure, delle  azioni  o
delle spese nell'ambito dei programmi operativi; 
  Visto, altresi', l'art. 27 del regolamento delegato  2017/891,  che
stabilisce che  la  strategia  nazionale  e'  elaborata  prima  della
presentazione, in un dato anno, dei progetti dei programmi operativi; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione,
del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda  i  settori  degli  ortofrutticoli  e  degli  ortofrutticoli
trasformati; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2018/1146   della
Commissione, del 7  giugno  2018,  che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione  (UE)  2017/892  recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  i  settori  degli   ortofrutticoli   e   degli
ortofrutticoli  trasformati,  ed  il  regolamento  (CE)  n.  606/2009
recante alcune modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie  di  prodotti
vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4,  che  consente  di
adottare  con  decreto  ministeriale,  provvedimenti   amministrativi
direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale e' stata adottata  la
strategia nazionale in materia di riconoscimento  e  controllo  delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
fondi di esercizio e di programmi operativi,  nonche'  la  disciplina
ambientale nazionale, in applicazione dell'art. 36, paragrafo 2,  del
regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo 27 settembre 2018, n. 9286, con il  quale  e'
stata modificata la strategia nazionale in materia di  riconoscimento
e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e  loro
associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi  per  il
periodo 2018-2022, adottata con il succitato decreto 29 agosto  2017,
n. 4969; 
  Ritenuto necessario procedere ad  un  adeguamento  della  strategia
nazionale per  implementare  l'elenco  delle  attivita'  finanziabili
nell'ambito  dei  programmi   operativi   delle   organizzazioni   di
produttori ortofrutticoli; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 24 settembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Strategia nazionale 
 
  1. Nell'allegato al decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo 27 settembre 2018,  n.  9286,  al
capitolo 3.2.1 Misure e azioni per il raggiungimento degli  obiettivi
di cui all'art. 33 (1),  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla Misura 1 - Pianificazione della produzione, compresi  gli
investimenti in beni materiali -, tra le altre forme di  acquisizione
di capitale fisso e' aggiunta la seguente: «leasing di strutture  per
le produzioni in coltura protetta»; 
    b) alla Misura 2 - Miglioramento o  mantenimento  della  qualita'
dei prodotti, sia freschi che trasformati, inclusi  gli  investimenti
in beni materiali -, tra  le  azioni  in  immobilizzazioni  materiali
della sezione «acquisto di capitale fisso», agli esempi relativi agli
impianti di  copertura  e  barriere  a  difesa  delle  colture,  sono
aggiunti gli impianti «antibrina»; 
    c) alla Misura  3.1  -  Incremento  del  valore  commerciale  dei
prodotti  e  miglioramento  della  commercializzazione,  inclusi  gli
investimenti in beni materiali -, tra le altre forme di  acquisizione
di capitale fisso  e'  aggiunta  la  seguente:  «locazione  di  punti
vendita  dell'OP  e/o  di   spazi   allestiti   anche   con   proprie
attrezzature, presso le strutture della distribuzione organizzata,  o
del  canale  Ho.Re.Ca,  destinati  esclusivamente  alla   promozione,
valorizzazione e vendita dei prodotti dell'O.P.»; 
    d) alla Misura 4 - Ricerca e produzione sperimentale, inclusi gli
investimenti in beni materiali -, l'elenco delle  «altre  azioni»  e'
sostituito dal seguente: 
      servizi di consulenza  per  la  progettazione  e  realizzazione
dell'attivita' di ricerca e sperimentazione; 
      servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo
economico, quali le ricerche di mercato, gli studi  di  fattibilita',
l'andamento dei consumi e lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati; 
      servizi di consulenza per la valutazione  dei  risultati  delle
azioni ambientali e delle azioni di promozione e comunicazione; 
      attivita' divulgativa dei risultati del progetto di  ricerca  e
sperimentazione; 
      altre  spese  specificatamente  connesse   all'esecuzione   del
progetto   di   ricerca,   sostenute   dall'Op   e   dall'istituzione
scientifica; 
    e) alla Misura 5  -  Formazione  (diverse  da  quelle  realizzate
nell'ambito delle misure di prevenzione e  gestione  delle  crisi)  e
scambio di azioni di buone  pratiche  e  azioni  volte  a  promuovere
l'accesso ai servizi di consulenza e assistenza tecnica  -,  l'elenco
delle «altre azioni» e' sostituito dal seguente: 
      locazione  ed  allestimento  di  spazi  per  le  attivita'   di
formazione; 
      scambio di buone pratiche; 
      promozione all'accesso della base  associativa  ai  servizi  di
consulenza; 
      attivita' divulgative anche legate ai  progetti  di  ricerca  e
sperimentazione; 
      spese per la partecipazione a corsi di formazione  per  risorse
umane delle OP, delle AOP, delle filiali controllate  per  almeno  il
90% e per i soci, compreso vitto ed alloggio; 
      spese per docenze legate ai corsi di formazione; 
    f) alla Misura 7 - Azioni ambientali di cui all'art. 33 (5),  del
regolamento (UE) n.  1308/2013,  inclusi  gli  investimenti  in  beni
materiali -, dopo il quinto capoverso e' inserita la  seguente  frase
«Le regioni  e  le P.A.  possono  valutare  l'applicazione  di  premi
determinati per analoghe misure agro-climatico ambientali in  regioni
limitrofe aventi caratteristiche pedoclimatiche ritenute similari».