IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
ottobre  2020,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18  ottobre  2020,
n. 258; 
  Viste le Linee guida per la riapertura delle attivita'  economiche,
produttive e  ricreative,  come  aggiornate  nella  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome in data  8  ottobre  2020,  di  cui
all'allegato 9, in relazione alle attivita' consentite  dal  presente
decreto; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Visti i verbali nn. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020
del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio
                              nazionale 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di  avere  sempre  con
se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo
di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le
caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi, e comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e
delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee  guida  per
il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: 
    a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
    b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    c) per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'. 
  E' fortemente raccomandato  l'uso  dei  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private  in
presenza di persone non conviventi. 
  2.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'
previste  e  validate  dal  Comitato   tecnico-scientifico   di   cui
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile. 
  3. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono  creare
situazioni di assembramento, puo'  essere  disposta  la  chiusura  al
pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilita' di  accesso,
e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente  aperti  e  alle
abitazioni private. 
  4. E' fortemente raccomandato a tutte le  persone  fisiche  di  non
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo  che  per
esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per  situazioni
di necessita' o per svolgere attivita' o  usufruire  di  servizi  non
sospesi. 
  5. E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico,
nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e
delle linee guida vigenti. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono  comunque  derogabili
esclusivamente    con    Protocolli     validati     dal     Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza  3  febbraio
2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  7. Ai fini di cui al  comma  1,  possono  essere  utilizzate  anche
mascherine di  comunita',  ovvero  mascherine  monouso  o  mascherine
lavabili, anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a
fornire una  adeguata  barriera  e,  al  contempo,  che  garantiscano
comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso. 
  8. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie  respiratorie
si  aggiunge  alle  altre  misure  di  protezione  finalizzate   alla
riduzione del contagio (come  il  distanziamento  fisico  e  l'igiene
costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. 
  9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure: 
    a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,
contattando il proprio medico curante; 
    b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini
pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di
assembramento di cui all'articolo 1,  comma  8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche'  della  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; 
    c)  sono  sospese  le  attivita'  dei  parchi   tematici   e   di
divertimento; e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi  a  luoghi
destinati  allo  svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed
educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all'aria  aperta,  con
l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformita'
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia  di
cui all'allegato 8; 
    d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove
accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti; 
    e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport
individuali e di squadra, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia
privato; restano consentiti soltanto gli  eventi  e  le  competizioni
sportive,  riconosciuti   di   interesse   nazionale,   nei   settori
professionistici e dilettantistici, dal Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI), dal Comitato  italiano  paralimpico  (CIP)  e  dalle
rispettive  federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive
associate,  enti  di  promozione  sportiva,  ovvero  organizzati   da
organismi sportivi internazionali, all'interno di  impianti  sportivi
utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza  la  presenza  di
pubblico,  nel  rispetto  dei  protocolli  emanati  dalle  rispettive
Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti
di promozione sportiva; le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti,
professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di
squadra partecipanti alle competizioni di cui alla  presente  lettera
sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli  emanati
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline  sportive
associate ed enti di promozione sportiva; 
    f)  sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  piscine,  centri
natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta  eccezione  per
quelli  con  presidio  sanitario  obbligatorio   o   che   effettuino
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di
assistenza,  nonche'  centri  culturali,  centri  sociali  e   centri
ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivita' di  piscine
e palestre, l'attivita' sportiva di base  e  l'attivita'  motoria  in
genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e
privati, sono consentite nel rispetto delle norme  di  distanziamento
sociale e senza alcun assembramento,  in  conformita'  con  le  linee
guida emanate dall'Ufficio  per  lo  sport,  sentita  la  Federazione
medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori  indirizzi
operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33  del  2020;  sono
consentite le attivita' dei centri di riabilitazione, nonche'  quelle
dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente
al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto  Difesa,
Sicurezza e Soccorso pubblico,  che  si  svolgono  nel  rispetto  dei
protocolli e delle linee guida vigenti; 
    g) fatto salvo quanto previsto alla lettera  e)  in  ordine  agli
eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo
svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con
provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,  e'
sospeso; sono altresi' sospese l'attivita'  sportiva  dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative
agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le  competizioni  e  le
attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere
ludico-amatoriale; 
    h)  al  fine  di  consentire  il   regolare   svolgimento   delle
competizioni sportive di  cui  alla  lettera  e),  che  prevedono  la
partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari  di  gara,  e
accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in  Italia
e' vietato o per i quali e' prevista la  quarantena,  questi  ultimi,
prima dell'ingresso  in  Italia,  devono  avere  effettuato  un  test
molecolare o antigenico per verificare lo stato  di  salute,  il  cui
esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5,
comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test
non deve essere antecedente a  72  ore  dall'arrivo  in  Italia  e  i
soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in  Italia,
devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita'
e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per  gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti
interessati sono  autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione
sportiva internazionale sul territorio italiano, in  conformita'  con
lo specifico protocollo  adottato  dall'ente  sportivo  organizzatore
dell'evento; 
    i) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'articolo 18  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casino'; 
    m) sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi
anche all'aperto; 
    n) restano comunque sospese le attivita'  che  abbiano  luogo  in
sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all'aperto  o  al
chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto,  ivi
comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili  e  religiose.  Con
riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato  di  non
ricevere persone diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per  esigenze
lavorative o situazioni di necessita'  e  urgenza.  Sono  vietate  le
sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; 
    o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad
eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a  distanza;  tutte
le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e
linee guida vigenti e  in  assenza  di  pubblico;  nell'ambito  delle
pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalita'  a
distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  e'  fortemente
raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalita'  a
distanza; 
    p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di
almeno un metro; 
    q) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1,  integrato  con  le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7; 
    r) il servizio di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo  101  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o
meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e
da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della
cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto
conto delle caratteristiche dei  luoghi  e  delle  attivita'  svolte;
resta sospesa l'efficacia delle  disposizioni  regolamentari  di  cui
all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del  decreto  del  Ministro
per i beni culturali e ambientali  11  dicembre  1997,  n.  507,  che
prevede il libero accesso a tutti gli  istituti  e  ai  luoghi  della
cultura statali la prima domenica del mese; 
    s) fermo restando che l'attivita' didattica ed educativa  per  il
primo ciclo di istruzione e per i servizi  educativi  per  l'infanzia
continua a svolgersi in presenza, per contrastare la  diffusione  del
contagio, previa comunicazione al ministero dell'istruzione da  parte
delle  autorita'  regionali,  locali  o  sanitarie  delle  situazioni
critiche e di particolare rischio riferite  agli  specifici  contesti
territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado
adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita'
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso  alla
didattica digitale integrata, per una quota pari  almeno  al  75  per
cento delle attivita',  modulando  ulteriormente  la  gestione  degli
orari  di  ingresso  e  di  uscita  degli  alunni,  anche  attraverso
l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso
non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la
proporzionalita' e l'adeguatezza delle misure adottate e' promosso lo
svolgimento periodico delle riunioni  di  coordinamento  regionale  e
locale previste nel Documento per la pianificazione  delle  attivita'
scolastiche, educative  e  formative  in  tutte  le  Istituzioni  del
Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021  (cd.
"Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e
approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza
Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo  9,
comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono  consentiti  i
corsi  di  formazione  specifica  in  medicina  generale  nonche'  le
attivita'  didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione   dei
Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
della giustizia, nonche' del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica  e
le attivita' dei tirocinanti delle  professioni  sanitarie  e  medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza.
Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le  prove  teoriche  e
pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e  dalle
autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione  di  trasportatore
su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del
tachigrafo  svolti  dalle  stesse  autoscuole  e  da  altri  enti  di
formazione, nonche' i corsi di formazione  e  i  corsi  abilitanti  o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti. In presenza di  un  particolare  aggravamento  della
situazione epidemiologica  e  al  fine  di  contenere  la  diffusione
dell'infezione da COVID-19, sentito il  Presidente  della  Regione  o
delle  Regioni  interessate,   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e' disposta la temporanea  sospensione
delle prove pratiche di guida di cui  all'articolo  121  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  da  espletarsi  nel  territorio
regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e  122
del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non  hanno
potuto sostenere dette prove. Sono altresi' consentiti, gli esami  di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole Regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le
misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine  di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine
e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base
della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. 
  Il rinnovo degli organi collegiali  delle  istituzioni  scolastiche
puo' avvenire secondo modalita' a distanza nel rispetto dei  principi
di segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni. Gli enti
gestori provvedono ad assicurare la  pulizia  degli  ambienti  e  gli
adempimenti  amministrativi  e  contabili   concernenti   i   servizi
educativi per  l'infanzia.  L'ente  proprietario  dell'immobile  puo'
autorizzare, in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l'ente
gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo
svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita'
di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati; 
    t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado,  fatte  salve  le  attivita'  inerenti  i  percorsi  per  le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita'  di
tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  da
svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti; 
    u) le Universita', sentito il Comitato Universitario Regionale di
riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro
epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle
attivita' curriculari in presenza e  a  distanza  in  funzione  delle
esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico
territoriale e delle corrispondenti esigenze di  sicurezza  sanitaria
ed, in ogni caso,  nel  rispetto  delle  linee  guida  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche'
sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e
sospetti di COVID-19,di cui all'allegato 22; le disposizioni  di  cui
alla presente lettera si applicano,  per  quanto  compatibili,  anche
alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; 
    v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali
attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'; le universita'  e  le  istituzioni  assicurano,  laddove
ritenuto  necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
    w)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  prevedendo  anche  il
ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a  distanza  e  l'eventuale
soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando   la
validita'  delle  prove  di  esame  gia'  sostenute  ai  fini   della
formazione della graduatoria finale del corso. Per  la  durata  dello
stato di  emergenza  epidemiologica,  fino  al  permanere  di  misure
restrittive e/o di contenimento  dello  stesso,  per  lo  svolgimento
delle procedure concorsuali indette o da  indirsi  per  l'accesso  ai
ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze  di  polizia,
del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica  e  del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire  possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19,  si  applica  quanto
previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77; 
    z) i periodi di assenza dai  corsi  di  formazione  di  cui  alla
lettera w), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,
non concorrono  al  raggiungimento  del  limite  di  assenze  il  cui
superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno  o
la dimissione dai medesimi corsi; 
    aa)  e'  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di
permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto; 
    bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita'
e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
    cc) tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di isolamento dagli altri detenuti; 
    dd)  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo
necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  Regioni  o  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei
principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e
comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si
raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato
11; 
    ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5.00
fino alle 18.00; il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di
quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le
ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici
e aperti al pubblico; resta consentita  senza  limiti  di  orario  la
ristorazione  negli  alberghi  e   in   altre   strutture   ricettive
limitatamente ai propri clienti,  che  siano  ivi  alloggiati;  resta
sempre consentita  la  ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel
rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  24,00  la
ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o
nelle adiacenze;  le  attivita'  di  cui  al  primo  periodo  restano
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere  consentite
le  attivita'  delle  mense  e  del  catering  continuativo  su  base
contrattuale,   che   garantiscono   la   distanza    di    sicurezza
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e  alle  condizioni  di
cui al periodo precedente; 
    ff) restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di
alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento
carburante situate  lungo  le  autostrade,  negli  ospedali  e  negli
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il  rispetto  della
distanza interpersonale di almeno un metro; 
    gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite
a  condizione  che  le  Regioni  e  le  Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato  10;  resta  fermo  lo  svolgimento
delle attivita' inerenti ai  servizi  alla  persona  gia'  consentite
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
26 aprile 2020; 
    hh)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme
igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi
nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono
beni e servizi; 
    ii) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche
non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'
disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; 
    ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 
      1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,
ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a
distanza; 
      2) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
      3) siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 
      4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi
di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori
sociali; 
    mm) sono chiusi  gli  impianti  nei  comprensori  sciistici;  gli
stessi  possono  essere  utilizzati   solo   da   parte   di   atleti
professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  di   interesse
nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive  federazioni
per  permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimento  di
competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di
tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori  amatoriali
solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida  da  parte
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  e  validate
dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni  di
persone e, in genere, assembramenti; 
    nn) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a
condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle
linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 
      1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli
ospiti; 
      2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
      3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti
comuni; 
      4) l'accesso dei fornitori esterni; 
      5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e
sportive; 
      6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione
dei clienti; 
      7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire
all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi
all'aperto di pertinenza.