IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato,  nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso CIPE; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5,  ha
istituito presso questo comitato il «Sistema  di  monitoraggio  degli
investimenti pubblici», di seguito MIP, con  il  compito  di  fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso comitato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»,  e
successive modificazioni, e in particolare, l'art. 13, comma  6,  che
prevede che la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  dell'opera  e'
efficace fino alla scadenza del termine entro il  quale  puo'  essere
emanato il decreto di esproprio; 
  Vista la normativa vigente in materia di codice unico di  progetto,
di seguito CUP e, in particolare: 
    1. la delibera 27  dicembre  2002,  n.  143,  e  la  delibera  29
settembre 2004, n. 24, con le quali questo Comitato  ha  definito  il
sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il  CUP  stesso
deve  essere  riportato  su  tutti  i  documenti   amministrativi   e
contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento
pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari  sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, ha disposto che ogni progetto d'investimento pubblico deve essere
dotato di un CUP; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e  successive  modificazioni,
che, tra l'altro, ha definito le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione  nonche'
nuove disposizioni in materia di  documentazione  antimafia  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e agli  insediamenti  produttivi,  di  cui
agli articoli 161, comma 6-bis, e  176,  comma  3,  lettera  e),  del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006,  disposizione  richiamata
all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
«Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni; 
    2. la delibera di questo comitato 28 gennaio  2015,  n.  15,  che
aggiorna - ai sensi del decreto-legge n. 90 del 2014, art. 36,  comma
3 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario
di cui alla delibera di questo stesso comitato 5 maggio 2011, n. 45; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa  la  Struttura  tecnica  di  missione  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  i  compiti
di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti
alle competenti direzioni generali del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di seguito MIT; 
  Vista la delibera 6  agosto  2015,  n.  62,  con  la  quale  questo
comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito
con decreto 14 marzo  2003  emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e,  in
particolare: 
    1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettui una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2.  l'art.  201,  comma   9,   il   quale   prevede   che,   fino
all'approvazione del primo DPP,  valgono  come  programmazione  degli
investimenti in materia di infrastrutture e trasporti  gli  strumenti
di pianificazione e programmazione e i  piani,  comunque  denominati,
gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in
vigore dello stesso decreto  legislativo  o  in  relazione  ai  quali
sussiste un impegno  assunto  con  i  competenti  organi  dell'Unione
europea; 
    3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato  di  coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito  ed  ampliato  tutte  le
competenze del pre-vigente CCASGO; 
    4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il  MIT
provvede  alle  attivita'  di  supporto  a  questo  Comitato  per  la
vigilanza sulle  attivita'  di  affidamento  da  parte  dei  soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e  definitivi,  anche  ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo  comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per  lo  sviluppo
del  Paese,  proponendo  a  questo  stesso  comitato   le   eventuali
prescrizioni per l'approvazione del progetto; 
    5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in  sede  di  prima
applicazione restano comunque  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti
adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    6. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto  nel  medesimo  decreto  legislativo   n.   50   del   2016,
stabiliscono, rispettivamente, che: 
      6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      6.2  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le   infrastrutture
strategiche,  gia'  inseriti  negli   strumenti   di   programmazione
approvati e per i  quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      6.3 le procedure per la valutazione d'impatto ambientale  delle
grandi opere avviate alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina gia' prevista dagli
articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle  disposizioni   e   alle
attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del citato decreto  legislativo  n.  50
del 2016, risulta ammissibile alla valutazione di questo  comitato  e
ad essa sono  applicabili  le  disposizioni  del  previgente  decreto
legislativo n. 163 del 2006; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121,  con  la  quale  questo
Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge  21  dicembre  2001,  n.
443, ha approvato il 1° Programma delle  infrastrutture  strategiche,
di  seguito  PIS,  che  nell'allegato  1  include,  nell'ambito   del
«Corridoio  plurimodale  tirrenico-nord  Europa»,  tra   i   «sistemi
stradali e autostradali», l'infrastruttura «A12-Appia-Pontina»; 
  Vista la delibera 25 luglio  2003,  n.  63,  con  la  quale  questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo alle attivita' di supporto che il MIT e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
PIS; 
  Vista la delibera 1° agosto  2014,  n.  26,  con  la  quale  questo
Comitato  ha  espresso  parere  sull'XI  allegato  infrastrutture  al
Documento di economia e finanza, di seguito DEF  2013,  che  include,
nella  tabella  0  «Programma  delle  infrastrutture  strategiche»  -
nell'ambito del  «Corridoio  plurimodale  tirrenico  nord  Europa»  -
l'infrastruttura «A12-Appia-Pontina e bretella Cisterna»,  articolata
nei tre interventi: 
    1. Completamento del  corridoio  intermodale  Roma-Latina  tratta
autostradale Roma (Tor de' Cenci)- Latina nord  (Borgo  Piave)  (CUP:
B51B06000390001); 
    2. Collegamento autostradale Cisterna-Valmontone e opere connesse
(CUP: B21B06000520001); 
    3. Collegamento A12-Appia. Tratto  A12  (Roma-Civitavecchia)-Roma
(Tor de' Cenci) (CUP B91B06000530001); 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 50, con la  quale  -  preso
atto delle linee generali del progetto integrato  del  «completamento
del corridoio tirrenico meridionale», da finanziare al 40 per cento a
carico dello Stato - questo comitato ha, tra l'altro: 
    1.  approvato,  parte  del  progetto  preliminare  del   progetto
integrato relativa al: 
      1.1.  collegamento  autostradale  Cisterna-Valmontone  e  opere
connesse (CUP: B21B06000520001); 
      1.2. collegamento  A12-Appia.  Tratto  A12  Roma-Civitavecchia-
Roma (Tor de' Cenci) (CUP B91B06000530001) che nel 2004 si concludeva
allo svincolo per Sabaudia/Terracina; 
    2. individuato il  soggetto  aggiudicatore  dell'intero  progetto
integrato «ai sensi del decreto legislativo n. 190  del  2002,  nella
Regione Lazio»; 
  Vista la delibera 20 aprile  2008,  n.  55,  con  la  quale  questo
comitato,  ha,   tra   l'altro,   individuato   il   nuovo   soggetto
aggiudicatore del citato progetto integrato in Autostrade  del  Lazio
S.p.a., di seguito ADL, partecipata pariteticamente da Anas S.p.a.  e
dalla Regione Lazio e costituita  quale  societa'  di  scopo  per  la
realizzazione del medesimo progetto integrato; 
  Vista la delibera 18 novembre 2010, n.  88,  con  la  quale  questo
comitato tra l'altro ha: 
    1. approvato i progetti definitivi del: 
      1.1 completamento del corridoio intermodale Roma-Latina, tratta
autostradale  Roma  (Tor  de'  Cenci)-Latina  nord   (Borgo   Piave),
comprensiva delle relative complanari (CUP: B51B06000390001); 
      1.2  collegamento  autostradale  Cisterna-Valmontone  e   opere
connesse (CUP: B21B06000520001); 
    2.  approvato  i  progetti  preliminari  delle  ulteriori   opere
connesse: tangenziale di Latina,  asse  viario  di  collegamento  tra
Velletri e la  SP  Velletri-Cori  e  miglioramenti  funzionali  delle
viabilita' esistenti (via dei Giardini dallo svincolo di Aprilia  sud
alla SR Nettunense, via Apriliana tra lo svincolo di Aprilia  nord  e
la stazione di Campoleone di Latina, SP Velletri-Cori  tra  il  nuovo
asse di collegamento con Velletri e la tangenziale di Lariano); 
    3. previsto che i contributi complessivamente  assegnati  con  la
citata delibera n. 50 del 2004 dovessero essere  «allocati  a  favore
del sistema autostradale» oggetto della stessa  delibera  n.  88  del
2010 e delle «relative opere connesse»; 
    4.  disposto  che  il  soggetto   aggiudicatore,   per   eseguire
l'intervento in modo organico, procedesse all'indizione di  «un'unica
procedura  ad  evidenza  pubblica   per   l'aggiudicazione   di   una
concessione di costruzione e gestione,  ponendo  a  base  di  gara  i
progetti definitivi e preliminari» approvati con la medesima delibera
n. 88 del 2010; 
    5.  previsto  che  lo  schema  di  convenzione  da  porre   nella
documentazione a base di gara  dovesse  essere  sottoposto  a  questo
comitato, previo parere del Nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione
delle  linee  guida  per  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
utilita', di seguito NARS, e ha, altresi', disposto che  in  sede  di
gara i concorrenti  avrebbero  dovuto  presentare,  «oltre  al  piano
economico  finanziario  dell'intera   opera,   il   piano   economico
finanziario relativo alle tratte» finanziate; 
  Vista la delibera 2  agosto  2013,  n.  51,  con  la  quale  questo
comitato ha, tra l'altro: 
    1. preso atto che: 
      1.1 il costo del sistema integrato ammontava a «2.728,7 milioni
di euro (al netto dell'I.V.A.), di cui 594,4 milioni di euro  per  la
tratta A12-Roma (Tor de' Cenci),  1.468,7  milioni  di  euro  per  la
tratta Roma (Tor de' Cenci)-Latina e 665,6 milioni  di  euro  per  il
collegamento Cisterna-Valmontone»; 
      1.2 considerando i ribassi di gara stimati,  «il  citato  costo
complessivo si ridurrebbe a 2.425,4 milioni di  euro,  di  cui  520,1
milioni di euro per il collegamento A12-Roma (Tor de' Cenci), 1.319,0
milioni di euro per la tratta Roma-Latina e 586,3 milioni di euro per
il collegamento Cisterna-Valmontone»; 
      1.3 «considerando la contribuzione  pubblica  a  fondo  perduto
nella misura massima del 40% del costo dell'intero  intervento,  come
previsto nella citata delibera» n. 88  del  2010,  «il  finanziamento
pubblico complessivo» avrebbe potuto «assumere un valore  massimo  di
970,2 milioni di euro»,  calcolato  sul  costo  del  predetto  intero
intervento al netto dei ribassi di gara stimati; 
      1.4  risultavano  disponibili   risorse   pubbliche   stimabili
nell'importo aggiornato di 468,1 milioni di euro, cosi' articolate: 
        1.4.1 68,5 milioni di euro  quale  contributo  derivante  dai
limiti  d'impegno  quindicennali  di  6,267  milioni  di  euro,   con
decorrenza dall'anno 2005, per i quali la Regione Lazio ha  stipulato
un mutuo di 68,477 milioni di euro con la Cassa depositi e prestiti a
novembre 2006; 
        1.4.2 356,3 milioni di euro quale contributo derivante  dalla
sommatoria dei limiti d'impegno quindicennali di  23,755  milioni  di
euro, con decorrenza dall'anno 2006; 
        1.4.3 43,3 milioni di euro quale contributo  derivante  dalla
sommatoria dei limiti d'impegno quindicennali  di  2,885  milioni  di
euro, con decorrenza dall'anno 2006; 
      1.5  per  completare  l'ammontare  massimo  del   finanziamento
pubblico relativo  all'intero  intervento  (970,2  milioni  di  euro)
sarebbero stati, quindi, necessari ulteriori 502,1 milioni di euro; 
    2. approvato il progetto  definitivo  dell'intervento  denominato
«Completamento corridoio tirrenico meridionale A12-Appia  e  bretella
autostradale Cisterna-Valmontone: tratto A12 Roma  Civitavecchia-Roma
(Tor de' Cenci)»; 
    3. determinato il  limite  di  spesa  dell'intero  intervento  di
completamento del corridoio  tirrenico  meridionale  e  realizzazione
della bretella autostradale Cisterna-Valmontone in 2.728,7 milioni di
euro (al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito IVA) e il
costo del solo progetto definitivo approvato in 594,4 milioni di euro
(al netto di IVA); 
    4. formulato parere favorevole, con prescrizioni, in merito  allo
schema di convenzione per la progettazione, realizzazione e  gestione
dell'intero progetto integrato denominato «tratta A12-Roma  (Tor  de'
Cenci)-Latina    nord    (Borgo    Piave)    e    del    collegamento
Cisterna-Valmontone», nonche' per la  progettazione  e  realizzazione
delle relative opere connesse; 
  Vista la delibera 26 aprile  2018,  n.  41,  con  la  quale  questo
comitato, ha disposto «a condizione che non pervenissero, nei termini
di legge, osservazioni da parte dei soggetti cui era stato notificato
l'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione  di  pubblica
utilita',  valutate  ostative»  la  proroga  della  dichiarazione  di
pubblica utilita' di due anni del predetto termine  relativamente  ai
seguenti interventi: 
    1. completamento del corridoio  intermodale  Roma-Latina,  tratta
autostradale  Roma  (Tor  de'  Cenci)-Latina  nord   (Borgo   Piave),
comprensivo di complanari; 
    2.  collegamento   autostradale   Cisterna-Valmontone   e   opere
connesse; 
  Vista la delibera 25 ottobre 2018,  n.  44,  con  la  quale  questo
Comitato ha, tra l'altro, rettificato il punto 1, lettera  c),  della
delibera n. 41 del 2018 sopra citata; 
  Vista la nota 11 giugno 2020, n. 24285, con  la  quale  il  MIT  ha
richiesto l'iscrizione all'ordine del  giorno  della  prima  riunione
utile  di  questo  Comitato   della   proposta   di   proroga   della
dichiarazione di pubblica utilita' concernente: 
    1. completamento del corridoio  intermodale  Roma-Latina,  tratta
Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) (CUP: B51B06000390001)
- oggetto della presente delibera; 
    2. collegamento autostradale Cisterna-Valmontone e opere connesse
(CUP: B21B06000520001) - oggetto della presente delibera; 
    3. collegamento A12-Appia, tratta  A12  (Roma-Civitavecchia)-Roma
(Tor de' Cenci) (CUP B91B06000530001), oggetto di  separata  delibera
adottata nel corso dell'odierna seduta del Comitato; 
  Considerato che con la medesima nota il MIT ha trasmesso l'iniziale
documentazione istruttoria, poi aggiornata  con  messaggio  di  posta
elettronica acquisito al protocollo della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica economica, di seguito DIPE, il 16 giugno 2020, con  il
protocollo n. 3275; 
  Vista la nota del 23 giugno 2020, n. 6274, con la quale il  MIT  ha
trasmesso  la  versione  aggiornata  e  modificata  della   relazione
istruttoria e dei relativi allegati; 
  Preso atto che con tale inoltro il  MIT  ha  inteso  sostituire  di
fatto tutta la documentazione precedentemente trasmessa ai fini della
successiva istruttoria; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT  e,  in
particolare, che: 
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
      1.  l'intervento  complessivo  e'  costituito  da  un  progetto
integrato che include un  sistema  autostradale  della  lunghezza  di
circa 100 km e dalle  relative  opere  connesse  della  lunghezza  di
ulteriori 56 km, suddiviso nelle seguenti opere principali: 
        1.1  completamento  del  corridoio  intermodale   Roma-Latina
tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina  nord  (Borgo  Piave)
comprensiva di complanari (CUP: B51B06000390001); 
        1.2 collegamento  autostradale  Cisterna-Valmontone  e  opere
connesse (CUP: B21B06000520001); 
        1.3      collegamento       A12-Appia.       Tratto       A12
(Roma-Civitavecchia)-Roma (Tor de' Cenci) (CUP B91B06000530001); 
      2. il progetto e la realizzazione del  collegamento  «SP  Borgo
Piave-Foce Verde», prescritti con la citata delibera n. 88  del  2010
(allegato 1, prescrizioni n. 103-105), dovranno essere sviluppati dal
concessionario; 
      3. con nota del 17 febbraio 2020, n. 44, ADL,  in  qualita'  di
soggetto aggiudicatore,  ha  richiesto  al  MIT  l'attivazione  delle
procedure per l'ulteriore proroga, da parte di questo  comitato,  del
termine di efficacia della dichiarazione di pubblica  utilita'  degli
interventi in esame; 
      4. con nota integrativa del 18 maggio 2020, n. 103,  la  stessa
ADL ha, tra l'altro, trasmesso la relazione  del  responsabile  unico
del procedimento (RUP), a supporto della citata richiesta di proroga; 
      5.  le  motivazioni  della  richiesta  sono  riconducibili   al
perdurante  contenzioso  sull'aggiudicazione  della  concessione   di
progettazione, realizzazione e gestione dell'opera, che  preclude  la
stipula del contratto di concessione con conseguente  sviluppo  delle
progettazioni   definitive    ed    esecutive    e    dell'esecuzione
dell'intervento, comprese le attivita' di esproprio, tutte  poste  in
capo al soggetto affidatario della concessione; 
      6. i piani particellari delle aree  interessate  agli  espropri
per la realizzazione degli  interventi  non  hanno  subito  modifiche
rispetto a quelli a corredo dei progetti approvati da questo comitato
e interessati alla presente richiesta di proroga e inoltre  non  sono
stati emessi i decreti d'esproprio; 
      7. il termine per l'adozione di  tali  decreti  non  e'  ancora
scaduto; 
      8. in merito all'ammissibilita'  della  suddetta  richiesta  di
proroga, l'istruttoria  rileva  che  l'art.  166,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006 non esclude la  possibilita'  che
sia concessa una seconda  proroga,  non  superiore  a  due  anni,  al
termine di validita' della dichiarazione della pubblica utilita' e  a
supporto di tale interpretazione richiama la sentenza  del  Consiglio
di Stato 11 agosto 2016, n. 3618, che tra l'altro  afferma  che  «non
v'e' ne' un dato testuale, ne' uno funzionale  in  virtu'  del  quale
detta proroga debba esser assentita una ed una volta sola»; 
      9. l'avviso di avvio del procedimento di  proroga  del  termine
previsto per  l'adozione  dei  decreti  di  esproprio,  di  cui  alla
dichiarazione di pubblica utilita' per gli interventi  in  esame,  e'
stato pubblicato il 14 maggio 2020 sul  sito  internet  del  soggetto
aggiudicatore ADL, nonche' sui quotidiani a  diffusione  nazionale  e
locale «Il Sole 24  Ore»  e  «Il  Tempo»,  quotidiano,  quest'ultimo,
distribuito in forma «obbligatoria» con il  giornale  locale  «Latina
oggi»; 
      10. a maggio 2019 la Struttura tecnica di missione del  MIT  ha
avviato  un  tavolo  tecnico,  giuridico  e  finanziario  finalizzato
all'eventuale revisione, in project review,  del  progetto  integrato
dell'intero itinerario, ma - in assenza degli esiti di  tale  tavolo,
sollecitati dallo stesso MIT nell'ambito della presente istruttoria -
ADL ha comunicato di essere obbligata a proseguire con  la  gara,  in
ottemperanza a quanto deciso dal Consiglio di Stato; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
      1. il soggetto aggiudicatore e' confermato  in  Autostrade  del
Lazio S.p.a.; 
      2. la procedura di gara ha scontato  iniziali  ritardi,  dovuti
alla necessita' di acquisire la preventiva approvazione del  progetto
definitivo della tratta  autostradale  «A12-Roma  (Tor  de'  Cenci)»,
intervenuta  con  la  richiamata  delibera  n.  51  del   2013,   con
conseguente  invio  ad  aprile  2014  della   lettera   d'invito   ai
concorrenti precedentemente pre-qualificati, ai fini dell'affidamento
della  concessione  di  progettazione,   realizzazione   e   gestione
dell'itinerario in argomento; 
      3. la gara si e' conclusa a luglio 2016,  con  l'aggiudicazione
definitiva  in  favore  del  Consorzio  stabile  SIS  S.c.p.a.,  resa
efficace con delibera di ADL del mese di dicembre 2016; 
      4. si e' successivamente sviluppato un nutrito contenzioso  che
ha compreso: 
        4.1 il  ricorso  al  TAR  nei  confronti  dell'aggiudicazione
definitiva, proposto  dal  raggruppamento  temporaneo  d'imprese,  di
seguito  RTI,  con  capogruppo   Salini-Impregilo   S.p.a.,   secondo
classificato nella procedura di gara, ricorso respinto  con  sentenza
di marzo 2017; 
        4.2   a   seguito   dell'impugnativa,   da   parte   di   RTI
Salini-Impregilo, della sentenza di  primo  grado,  il  Consiglio  di
Stato, con sentenza 13 settembre 2018, n. 5374,  nell'evidenziare  la
conformita' dell'offerta del Consorzio  stabile  SIS  alla  legge  di
gara, ha accolto le censure del RTI Salini-Impregilo, «concernenti la
formula  matematica  prevista  dalla  lettera  di   invito   per   la
valutazione delle offerte relativamente all'utilizzo  del  contributo
pubblico» e ha rilevato la «contraddittorieta' in  atti  nell'operato
dell'amministrazione, nella parte in cui pur  a  fronte  di  notevoli
perplessita' emerse  in  ordine  alla  convenienza  dell'offerta  del
Consorzio stabile SIS Autostrade del Lazio ha nondimeno aggiudicato a
questo  la  gara»  e,  conseguentemente,  il  predetto  Consiglio  ha
annullato «in parte qua... la lettera di invito»,  obbligando  ADL  a
«rinnovare la gara a partire da tale segmento risultato illegittimo»; 
        4.3 il Consorzio stabile SIS ha, poi, presentato ricorso, per
revocazione della suddetta sentenza n. 5374 del  2018,  dinanzi  allo
stesso Consiglio di Stato e  ha  successivamente  notificato  ad  ADL
ricorso ex art. 111, comma 8, della Costituzione dinanzi alle sezioni
unite della Corte di cassazione, impugnando la medesima sentenza  del
Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione; 
        4.4 a gennaio 2019, ADL ha presentato un ricorso incidentale,
adesivo alle censure svolte dal Consorzio stabile SIS, nel  succitato
ricorso principale per revocazione,  chiedendo  l'annullamento  della
sentenza del Consiglio di Stato n. 5374 del 2018 e sempre  a  gennaio
2019  il  RTI  Salini-Impregilo  ha  presentato   controricorso   per
respingere il ricorso proposto dal Consorzio stabile SIS avanti  alla
Corte di cassazione; 
        4.5 con sentenza 29 aprile 2019, n.  2733,  il  Consiglio  di
Stato ha dichiarato inammissibile e, quindi, respinto il ricorso  per
revocazione presentato dal Consorzio stabile SIS avverso la  sentenza
n. 5374 del 2018; 
        4.6  a  giugno  2019,  ADL  ha  proposto  ricorso  avanti  il
Consiglio di Stato per chiarimenti in ordine alle corrette  modalita'
di ottemperanza della citata sentenza n. 5374 del 2018  dello  stesso
Consiglio e a luglio 2019 il RTI Salini-Impregilo si e' costituito in
tale giudizio di ottemperanza nel quale, sempre  a  luglio  2019,  il
Consorzio stabile SIS ha presentato ricorso  incidentale,  da  valere
anche quale ricorso autonomo nonche' quale  memoria  nel  ricorso  in
ottemperanza per chiarimenti; 
        4.7 con sentenza 23 dicembre 2019, n. 8696, il  Consiglio  di
Stato ha ritenuto che «il contenuto del precetto che si ricava  dalle
statuizioni della sentenza [n. 5374 del 2018] sia chiaro nel senso di
richiedere di disporre il rinnovo della gara «a partire dal  segmento
risultato  illegittimo»  e  di  richiedere,  dunque,  alla   stazione
appaltante di modificare la lettera  d'invito  con  riferimento  alla
formula  relativa  al  parametro  7,  introducendone  una  nuova  che
rispetti le indicazioni risultanti dalla motivazione  della  sentenza
in  relazione  alle  risultanze   della   verificazione   previamente
espletata. La stazione appaltante dovra', quindi ripartire dalla fase
di  gara  relativa  alla  predisposizione  della  lettera   d'invito,
conseguendone la ripresentazione  delle  offerte,  sia  tecniche  che
economiche, predisposte sulla base delle nuove prescrizioni della lex
specialis di gara, che potrebbero pervenire da  tutti  i  destinatari
della lettera d'invito»; 
        4.8  successivamente,  la  Corte  di  cassazione  ha   emesso
l'ordinanza 9 marzo  2020,  n.  6691,  con  la  quale  ha  dichiarato
inammissibile il  ricorso  per  motivi  inerenti  alla  giurisdizione
proposto dal consorzio stabile  SIS  ex  art.  111,  comma  8,  della
Costituzione avverso la citata sentenza del  Consiglio  di  Stato  n.
5374 del 2018; 
        4.9 resta  tutt'ora  pendente,  in  attesa  della  fissazione
dell'udienza, il ricorso in Cassazione ex art. 111,  comma  8,  della
Costituzione proposto dal Consorzio stabile SIS avverso  la  sentenza
n. 8696 del 2019 resa dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza; 
      5.  con  nota  del  26  febbraio  2020,  n.  1949,  il  MIT  ha
sollecitato ADL per la predisposizione della nuova lettera di invito,
in  attuazione  della  richiamata  sentenza  n.  5374  del  2018  del
Consiglio di Stato; 
      6. con nota del 30 marzo 2020, n. 70, ADL ha comunicato al  MIT
che, conformandosi all'ordinanza della Corte di  cassazione  n.  6691
del 2020 e alla richiesta dello stesso Ministero, stava predisponendo
la nuova lettera  d'invito  e  i  relativi  allegati,  che  -  previa
delibera del consiglio d'amministrazione - sarebbero stati  trasmessi
per riprendere in tempi brevi la gara d'appalto; 
      7. con nota del 2 aprile 2020, n. 3308, il MIT ha poi  invitato
ADL a sospendere l'invio della nuova lettera di invito, tenuto  conto
di quanto previsto, a seguito dell'emergenza sanitaria, dall'art. 103
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente  alla
sospensione, fino al 15 aprile 2020,  dei  termini  dei  procedimenti
amministrativi, sospensione poi prorogata  fino  al  15  maggio  2020
dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
      8. l'istruttoria precisa che, attualmente, ADL sta  proseguendo
l'attivita' di predisposizione della nuova lettera d'invito; 
      9. l'erosione quasi completa del periodo di proroga del termine
entro il quale e' possibile provvedere all'adozione  dei  decreti  di
esproprio, determinata dal perdurare del contenzioso sopra descritto,
non imputabile al soggetto aggiudicatore,  ha  quindi  comportato  la
necessita' di una seconda proroga del termine stesso; 
      10.  che  per  l'intervento  complessivo  risultano  attivi   i
seguenti CUP: 
        10.1  completamento  del  corridoio  intermodale  Roma-Latina
tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina  nord  (Borgo  Piave)
comprensivo di complanari: CUP: B51B06000390001; 
        10.2 collegamento autostradale  Cisterna-Valmontone  e  opere
connesse: CUP: B21B06000520001; 
        10.3      collegamento      A12-Appia.       Tratto       A12
(Roma-Civitavecchia)-Roma (Tor de' Cenci): CUP B91B06000530001; 
    sotto l'aspetto finanziario: 
      1. l'importo complessivo del progetto integrato  definito  come
«Sistema autostradale interconnessione A12 - Roma (Tor de'  Cenci)  -
Latina nord (Borgo Piave) e Cisterna-Valmontone», oltre a  complanari
e opere connesse, e'  confermato  in  2.728.654.821,99  euro,  I.V.A.
esclusa, di cui 1.999.220.416,05 euro  per  lavori  e  oneri  per  la
sicurezza e 729.434.405,94 euro per somme a disposizione; 
      2. nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico,
la spesa prevista per acquisizione  di  aree  ed  immobili,  comprese
spese tecniche e atti amministrativi, e' confermata in 389.347.712,33
euro,  non  essendo  intervenuta  -   come   sopra   esposto   -   la
contrattualizzazione dell'affidamento; 
      3. il finanziamento del costo del sistema autostradale  di  cui
sopra, da realizzare  in  regime  di  concessione  di  progettazione,
realizzazione e gestione, sara' assicurata fino al limite del 40  per
cento dell'importo dell'investimento da un contributo pubblico e  per
la quota residua da risorse private apportate dal concessionario; 
      4. le risorse pubbliche  al  momento  assegnate  all'intervento
sono state confermate in complessivi 468,077 milioni di euro  e  sono
cosi' articolate: 
        4.1 68,477 milioni di euro  quale  contributo  derivante  dai
limiti d'impegno quindicennali di 6,267 milioni di euro all'anno, con
decorrenza dall'anno 2005, per i quali la Regione Lazio ha  stipulato
con la Cassa depositi e prestiti, a novembre 2006, un mutuo,  per  il
quale  a  febbraio  2010  e'  subentrata  ADL  quale  nuovo  soggetto
aggiudicatore; 
        4.2 356,325 milioni di euro quale contributo derivante  dalla
sommatoria dei limiti d'impegno quindicennali di  23,755  milioni  di
euro all'anno, con decorrenza dall'anno 2006, in grado di  sviluppare
un volume di investimento pari a 259,56 milioni di euro (decreto  MIT
n. 18973 del 2006 per l'impegno di 23,755 milioni  di  euro  annui  a
favore della Regione Lazio, all'epoca soggetto aggiudicatore; decreto
del MIT di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
di seguito MEF, n. 1004 del 2010 per autorizzazione all'utilizzo  del
contributo quindicennale di 23,755 milioni di euro da  parte  di  ADL
quale nuovo soggetto aggiudicatore); 
        4.3 43,275 milioni di euro quale contributo  derivante  dalla
sommatoria dei limiti d'impegno quindicennali  di  2,885  milioni  di
euro all'anno, con decorrenza dall'anno 2006, in grado di  sviluppare
un volume di investimento pari a 31,523 milioni di euro (decreto  MIT
n. 19005 del 2006 per l'impegno tra l'altro di 2,885 milioni di  euro
annui a favore della Regione Lazio, all'epoca soggetto aggiudicatore;
decreto interministeriale MIT/MEF n. 1003 del 2010 per autorizzazione
all'utilizzo del contributo quindicennale di 2,885 milioni di euro da
parte di ADL quale nuovo soggetto aggiudicatore); 
      5. il MIT, confermando la situazione contabile rappresentata in
occasione della  precedente  proroga,  ha  evidenziato  la  quota  di
risorse pubbliche  da  considerare  perenti  nel  corrente  esercizio
finanziario  2020  e  ha  richiamato  l'attenzione  sul  decorso  del
relativo termine di prescrizione decennale; 
      6. l'art. 18, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
prevede che «le risorse  gia'  assegnate  con  la  delibera  CIPE  n.
88/2010 al «Corridoio  tirrenico  meridionale  A12-Appia  e  bretella
autostradale Cisterna Valmontone» sono  indistintamente  utilizzabili
per i lotti in cui e' articolata l'opera» e che «l'opera, interamente
messa  a  gara,  puo'  essere  realizzata  e  finanziata  per   lotti
funzionali, senza alcun obbligo  del  concedente  nei  confronti  del
concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei  tre
anni successivi all'aggiudicazione non vengano  reperite  le  risorse
necessarie»; 
      7. relativamente agli  oneri  per  indennizzi  derivanti  dalla
proroga della  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  lo  schema  di
convenzione - valutato con la richiamata delibera  n.  51  del  2013,
posto a base di gara ed accettato dai concorrenti - prevede  all'art.
24.1 che «l'espropriazione e le occupazioni di  terreni  strettamente
necessari  per  la  realizzazione  delle  opere  di  competenza   del
Concessionario saranno effettuate a cura e spese  del  Concessionario
stesso»; 
  Considerato che il termine perentorio di sessanta  giorni,  per  la
presentazione  delle  osservazioni  dei  soggetti  interessati  dalle
procedure espropriative in merito alla proroga della dichiarazione di
pubblica utilita', non e' ancora scaduto; 
  Considerato che le prescrizioni  dal  n.  103  al  n.  105  di  cui
all'allegato 1 alla delibera n.  88  del  2010  hanno  previsto,  tra
l'altro, il miglioramento funzionale, «mediante l'allargamento  della
sezione in sede e la risoluzione  di  alcune  intersezioni  a  raso»,
della «viabilita' provinciale di collegamento con il  porto  di  Foce
Verde, che, ad oggi, si innesta ... sul nodo di Borgo Piave»; 
  Considerato che in sede di  reiterazione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio, disposta con la delibera n. 44 del 2018, il MIT  aveva
precisato che l'intervento denominato «SP  Borgo  Piave-Foce  Verde»,
pur se da realizzare  nell'ambito  dell'itinerario  Roma-Latina,  non
doveva essere considerato tra le opere connesse approvate  da  questo
Comitato e per le quali disporre la predetta reiterazione; 
  Ritenuto, pertanto, che: 
    1. il riferimento al collegamento  «SP  Borgo  Piave-Foce  Verde»
quale «opera connessa», inserito nella relazione istruttoria del MIT,
sia da intendere in senso lato  e  che  il  collegamento  stesso  non
formera' oggetto di valutazione di questo Comitato; 
    2. il termine per l'emanazione dei  decreti  d'esproprio  di  cui
alla dichiarazione di pubblica utilita' degli  interventi  in  esame,
decorrente dalla data in cui diventa efficace  il  provvedimento  che
dichiara la pubblica utilita'  degli  interventi  stessi,  sia  cosi'
identificabile: 
      2.1 primo termine derivante dalla citata  delibera  n.  88  del
2010 di approvazione del progetto definitivo, registrata dalla  Corte
dei conti il 3 agosto 2011: decorrenza dal 4 agosto 2011  e  scadenza
il 3 agosto 2018; 
      2.2 prima proroga biennale derivante dalla delibera n.  41  del
2018  e  disposta  prima  della  scadenza  del  termine  inizialmente
individuato: decorrenza dal 4 agosto 2018  e  scadenza  il  3  agosto
2020; 
      2.3 seconda proroga biennale di  cui  alla  presente  delibera,
disposta  prima  della  scadenza  dell'ultimo  termine   individuato:
decorrenza dal 4 agosto 2020 e scadenza il 3 agosto 2022; 
  in ossequio al principio secondo cui nel  calcolo  dei  termini  il
giorno iniziale (c.d. dies a quo) non si computa, mentre va computato
il giorno finale (c.d. dies ad quem); 
    3.  la  presente  delibera  non  debba  avere  corso   nel   caso
pervenissero,  entro  il  suddetto  termine   di   sessanta   giorni,
osservazioni  dei  citati  soggetti   interessati   dalle   procedure
espropriative valutate ostative dal soggetto aggiudicatore; 
    4. che eventuali incrementi  del  costo  degli  espropri  debbano
essere posti a carico del soggetto aggiudicatore, cosi' come previsto
in precedenti delibere; 
    5. debba essere sollecitata la  predisposizione  degli  atti  che
consentano di non incorrere nella prescrizione decennale delle  somme
perenti; 
  Vista  la  nota  del  25  giugno   2020,   n.   3559,   predisposta
congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -  DIPE  e
dal MEF,  posta  a  base  dell'odierna  seduta  di  questo  Comitato,
contenente le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta; 
 
                              Delibera: 
 
  Le disposizioni del seguente punto 1 sono adottate ai sensi  e  per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 214,  comma  11,  e
216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e
del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,
da cui  deriva  la  sostanziale  applicabilita'  di  tale  previgente
disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative,  avviate  prima
del 19 aprile 2016. 
    1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.  166,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e' disposta la  proroga  di  due
anni, fino al 3 agosto 2022, del termine previsto per l'adozione  dei
decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica  utilita',
apposta con la delibera n. 88 del 2010 e prorogata  una  prima  volta
con la delibera n. 41 del 2018, per i seguenti interventi: 
      1.1 completamento del corridoio intermodale Roma-Latina, tratta
autostradale  Roma  (Tor  de'  Cenci)-Latina  nord   (Borgo   Piave),
comprensivo di complanari; 
      1.2  collegamento  autostradale  Cisterna-Valmontone  e   opere
connesse. 
    2. La presente delibera non avra' corso  nel  caso  pervenissero,
nei  termini  di  legge,  osservazioni  dei  soggetti  cui  e'  stato
notificato l'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di
pubblica utilita', valutate ostative dal soggetto  aggiudicatore.  Ai
fini della conferma del regolare corso della  presente  delibera,  il
MIT dovra' comunicare a  questo  Comitato,  non  appena  disponibile,
l'esito dell'esame delle osservazioni pervenute. 
    3. L'eventuale incremento del costo degli espropri sara' posto  a
carico del soggetto aggiudicatore. In ogni  caso,  si  raccomanda  di
ultimare gli atti relativi agli  espropri  entro  la  scadenza  della
citata seconda proroga della dichiarazione di pubblica utilita'. 
    4. La Regione Lazio, quale soggetto creditore, dovra' attivare la
procedura di reiscrizione in bilancio, con riferimento alle somme  in
perenzione. 
    5. Il MIT comunichera' alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- DIPE la conclusione  del  contenzioso  in  essere,  aggiornando  il
cronoprogramma degli interventi, il quadro economico e ogni eventuale
ulteriore  informazione  ritenuta  utile,  fra  cui  l'esatto   stato
progettuale di ogni singolo intervento. 
    6.  Il  MIT  provvedera'  ad  assicurare,  per  conto  di  questo
comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto. 
    7.  Il  soggetto  aggiudicatore  degli  interventi  in  esame  ne
assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 229  del
2011,  richiamato  in   premessa,   e   assicura,   in   particolare,
l'aggiornamento della Banca dati delle amministrazioni pubbliche. 
    8. Ai sensi della delibera n. 24 del  2004,  i  codici  unici  di
progetto  assegnati  agli  interventi  in   esame   dovranno   essere
evidenziati in tutta la  documentazione  riguardante  gli  interventi
stessi. 
 
    Roma, 25 giugno 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1211