IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante  misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Visto, in particolare,  l'articolo  71,  comma  1,  che,  al  primo
periodo prevede che, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti  i  quali,
non avvalendosi di una o piu' delle sospensioni previste  dal  Titolo
IV o dall'articolo 37  del  citato  decreto-legge  n.  18  del  2020,
effettuino i relativi versamenti e, al secondo periodo,  prevede  che
con il medesimo decreto sono  definite  le  modalita'  con  le  quali
l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della  menzione,  che
puo' essere utilizzata dai  contribuenti  a  fini  commerciali  e  di
pubblicita'; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,  n.  40,  recante  misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679, e il  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
  Ritenuto di dare attuazione, in fase di  prima  applicazione,  alla
sopra citata disposizione di cui  all'articolo  71,  comma  1,  primo
periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, con  riferimento  ai  soli
tributi erariali; 
  Ritenuto,  per  ragioni  di  equita'  e  non  discriminazione,   di
riconoscere la menzione anche ai contribuenti che non hanno usufruito
delle sospensioni previste dai decreti-legge n. 23 e n. 34 del  2020,
con riferimento ai tributi erariali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 71 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' riconosciuta una
menzione ai contribuenti che  abbiano  effettuato  i  versamenti  dei
tributi  erariali  indicati  agli  articoli  61  e  62  del  medesimo
decreto-legge  n.  18,  senza  avvalersi  di  una  delle  sospensioni
previste dai decreti legge n. 18, 23 e 34 del 2020, e lo  comunichino
al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Tutti coloro che non si avvalgono della facolta'  di  sospendere
uno o piu' versamenti di cui al comma 1, a prescindere dall'importo e
dalla tipologia del tributo, sono definiti  "contribuenti  solidali".
Al fine di offrire adeguata visibilita', sul sito  istituzionale  del
Ministero dell'economia e delle finanze e' pubblicato un  elenco  dei
"contribuenti solidali"  che  ne  abbiano  fatta  espressa  richiesta
secondo le modalita' indicate nel successivo articolo 2.