IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020 e n. 706 del 7 ottobre 2020 e n. 707 del 13 ottobre 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto l'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l'art. 110, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000; Visto l'art. 2222 del codice civile; Considerato che in ragione dell'accresciuto numero dei contagi le strutture sanitarie regionali deputate alle attivita' di tracciamento dei contatti dei casi di COVID-19 non risultano in grado di fronteggiare adeguatamente le attivita' necessarie al superamento dell'emergenza con le attuali dotazioni di personale, come emerso nel corso della riunione del 22 ottobre 2020 a cui hanno partecipato il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i Presidenti e i rappresentanti delle regioni e delle province autonome e il Capo del Dipartimento della protezione civile; Considerato di dover garantire un maggior supporto alle predette strutture sanitarie regionali, attraverso il reperimento di professionalita' specifiche; Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Reperimento figure professionali 1. Al fine di garantire l'operativita' del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing), il Dipartimento della protezione civile con apposito avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al reperimento, su base regionale, di: 1500 unita' di operatori sanitari individuati tra: medici abilitati non specializzati, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, anche in quiescenza, in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali o albi professionali, nonche' studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennali delle suddette professioni sanitarie ed in regola con i crediti formativi universitari previsti dal relativo piano di studi; 500 unita' di addetti ad attivita' amministrativa di eta' tra i 18 e i 30 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di patente europea ECDL, con preferenza per i soggetti di eta' minore e, a parita' di eta', con prole, da destinare a supporto delle strutture sanitarie regionali. Gli studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea in infermieristica, assistenza sanitaria e tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro coadiuvano i professionisti sanitari impiegati nel contact tracing. Gli addetti all'attivita' amministrativa supportano le strutture sanitarie nelle funzioni di data entry e per ogni attivita' correlata. 2. Le predette unita' di operatori sono ripartite tra le regioni e le province autonome sulla base della popolazione ivi residente, come da tabella allegato 1. 3. Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali e i dipendenti pubblici. 4. Sulla base delle richieste di partecipazione pervenute al Dipartimento della protezione civile viene redatto un apposito elenco su base regionale. L'elenco e' trasmesso alle regioni e province autonome ed e' pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile. Ciascuna regione e provincia autonoma interessata, anche attraverso le proprie aziende del servizio sanitario regionale, provvede a conferire ai soggetti ricompresi nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, residenti o dimoranti nella medesima regione e provincia autonoma, previa verifica dei requisiti, appositi incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata massima non superiore al 31 gennaio 2021, prorogabili in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nei limiti delle risorse disponibili e delle unita' indicate nell'allegato 1. I predetti incarichi sono conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. 5. E' data facolta' a ciascuna regione e provincia autonoma, in cui emerga l'esigenza di utilizzare unita' di operatori, di attingere all'elenco di altre regioni o province autonome che abbiano gia' soddisfatto il fabbisogno di risorse umane e che non abbiano utilizzato tutte le unita' assegnate in base al comma 2. 6. Agli operatori incaricati viene riconosciuto un compenso orario pari a 30 euro lordi per i medici, 26 euro lordi per gli infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 15 euro lordi per gli studenti e gli addetti alle attivita' amministrative, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'incaricato e del datore di lavoro. La prestazione lavorativa e' di 35 ore settimanali per i medici, gli infermieri, gli assistenti sanitari, i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e gli addetti alle attivita' amministrative e di 20 ore settimanali per gli studenti. 7. Il rapporto di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto non previsto dal comma 6 e' disciplinato dalle disposizioni previste in materia di organizzazione del lavoro dell'ordinamento di ciascun ente datore di lavoro. 8. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, e' estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. 9. Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non e' computabile ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.