IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del  29  luglio  2020,
con la quale il predetto stato di emergenza e' stato  prorogato  fino
al 15 ottobre 2020 e la delibera del Consiglio  dei  ministri  del  7
ottobre 2020  con  cui  il  medesimo  stato  di  emergenza  e'  stato
ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020,
numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e  667  del  22
aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n.
680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020,  n.  689  del  30
luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020,  n.
692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020,  n.  698  del  18
agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre  2020
e n. 706 del 7 ottobre 2020 e n. 707 del 13  ottobre  2020,  recanti:
«Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19; 
  Visto l'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 110, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 
  Visto l'art. 2222 del codice civile; 
  Considerato che in ragione dell'accresciuto numero dei  contagi  le
strutture sanitarie regionali deputate alle attivita' di tracciamento
dei  contatti  dei  casi  di  COVID-19  non  risultano  in  grado  di
fronteggiare adeguatamente le  attivita'  necessarie  al  superamento
dell'emergenza con le attuali dotazioni di personale, come emerso nel
corso della riunione del 22 ottobre 2020 a cui hanno  partecipato  il
Ministro della salute, il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, i Presidenti e i  rappresentanti  delle  regioni  e  delle
province autonome e il Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Considerato di dover garantire un maggior  supporto  alle  predette
strutture  sanitarie  regionali,   attraverso   il   reperimento   di
professionalita' specifiche; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministro  della  salute,  il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Reperimento figure professionali 
 
  1. Al fine di garantire l'operativita' del  sistema  di  ricerca  e
gestione dei contatti dei casi  di  COVID-19  (contact  tracing),  il
Dipartimento  della  protezione  civile  con   apposito   avviso   da
pubblicarsi  sul  sito  del  medesimo   Dipartimento,   provvede   al
reperimento, su base regionale, di: 
    1500  unita'  di  operatori  sanitari  individuati  tra:   medici
abilitati non specializzati, infermieri, assistenti sanitari, tecnici
della prevenzione nell'ambiente e nei  luoghi  di  lavoro,  anche  in
quiescenza,  in  possesso   dei   relativi   titoli   abilitativi   e
regolarmente iscritti agli ordini professionali o albi professionali,
nonche' studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennali
delle suddette professioni sanitarie  ed  in  regola  con  i  crediti
formativi universitari previsti dal relativo piano di studi; 
    500 unita' di addetti ad attivita' amministrativa di eta'  tra  i
18 e i 30 anni, in  possesso  di  diploma  di  scuola  secondaria  di
secondo grado e  di  patente  europea  ECDL,  con  preferenza  per  i
soggetti di eta' minore e, a parita' di eta', con prole, da destinare
a supporto delle strutture sanitarie regionali. 
  Gli studenti  iscritti  al  terzo  anno  dei  corsi  di  laurea  in
infermieristica, assistenza sanitaria e  tecniche  della  prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi  di  lavoro  coadiuvano  i  professionisti
sanitari impiegati nel contact tracing. 
  Gli addetti all'attivita' amministrativa  supportano  le  strutture
sanitarie  nelle  funzioni  di  data  entry  e  per  ogni   attivita'
correlata. 
  2. Le predette unita' di operatori sono ripartite tra le regioni  e
le province autonome sulla base della popolazione ivi residente, come
da tabella allegato 1. 
  3. Alla manifestazione  di  interesse  non  possono  partecipare  i
dipendenti privati operanti nel settore sanitario  e  socio-sanitario
al fine di non  pregiudicare  i  livelli  di  servizio  attuali  e  i
dipendenti pubblici. 
  4. Sulla  base  delle  richieste  di  partecipazione  pervenute  al
Dipartimento della protezione civile viene redatto un apposito elenco
su base regionale. L'elenco e'  trasmesso  alle  regioni  e  province
autonome ed e' pubblicato sul sito del Dipartimento della  protezione
civile. Ciascuna regione  e  provincia  autonoma  interessata,  anche
attraverso le  proprie  aziende  del  servizio  sanitario  regionale,
provvede  a  conferire  ai  soggetti   ricompresi   nell'elenco   del
Dipartimento della protezione civile,  residenti  o  dimoranti  nella
medesima regione e provincia autonoma, previa verifica dei requisiti,
appositi  incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione
coordinata e continuativa, di durata  massima  non  superiore  al  31
gennaio 2021, prorogabili in ragione del  perdurare  dell'esigenza  e
dello stato di emergenza,  con  successiva  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili e delle  unita'  indicate  nell'allegato  1.  I  predetti
incarichi  sono  conferiti  in  deroga  ai  vincoli  previsti   dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale. 
  5. E' data facolta' a ciascuna regione e provincia autonoma, in cui
emerga l'esigenza di utilizzare unita'  di  operatori,  di  attingere
all'elenco di altre regioni o  province  autonome  che  abbiano  gia'
soddisfatto  il  fabbisogno  di  risorse  umane  e  che  non  abbiano
utilizzato tutte le unita' assegnate in base al comma 2. 
  6. Agli operatori incaricati viene riconosciuto un compenso  orario
pari a 30 euro lordi per i medici, 26 euro lordi per gli  infermieri,
assistenti sanitari, tecnici della prevenzione  nell'ambiente  e  nei
luoghi di lavoro, 15 euro lordi per gli studenti e gli  addetti  alle
attivita' amministrative, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali,
assicurativi, previdenziali  e  di  ogni  altro  onere  eventualmente
previsto  a  carico  dell'incaricato  e  del  datore  di  lavoro.  La
prestazione lavorativa e' di 35 ore settimanali  per  i  medici,  gli
infermieri, gli assistenti  sanitari,  i  tecnici  della  prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e  gli  addetti  alle  attivita'
amministrative e di 20 ore settimanali per gli studenti. 
  7.  Il  rapporto  di  lavoro  autonomo  anche   di   collaborazione
coordinata e continuativa, per quanto non previsto  dal  comma  6  e'
disciplinato dalle disposizioni previste in materia di organizzazione
del lavoro dell'ordinamento di ciascun ente datore di lavoro. 
  8. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della
protezione  civile,  e'  estranea  ad  ogni   rapporto   contrattuale
scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. 
  9. Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al  presente
articolo non e' computabile ai fini di cui all'art.  20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.