IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                            d'intesa con 
 
                IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in
particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio  2020,  n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga
fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di  contenimento
dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25  marzo  2020,  n.  19  e  16
maggio 2020, n. 33; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  d'intesa  con  il
Presidente  della  Regione  del  21  ottobre  2020  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 ottobre 2020, n. 261; 
  Dato atto che, in base a quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza
di cui al punto precedente le disposizioni  in  essa  contenute  sono
efficaci fino all'adozione di un successivo  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre  2020   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25  ottobre  2020,
n. 265; 
  Vista l'ordinanza del  Presidente  della  Regione  n.  623  del  21
ottobre 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Dato  atto  di  quanto  riportato  nel   report   di   monitoraggio
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) del 23 ottobre 2020; 
  Considerato che: 
    - in base al quotidiano monitoraggio  dei  casi  COVID-19  e  dei
relativi ricoveri, si  evidenzia  dall'inizio  di  ottobre  2020  una
crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di
un significativo incremento delle capacita' di testing, con valori RT
per ricovero ospedaliero calcolato dall'ISS  per  la  settimana  5-11
ottobre 2020 pari a 1.68 e per la settimana 12-18 ottobre 2020 pari a
1,93; 
    - il dato di casi  medi  giornaliero  e'  stato  di  708  per  la
settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana  precedente),  di  1964
per il periodo 12-18 ottobre, di 3896 per il periodo 19-26 ottobre; 
    - il numero complessivo degli attualmente positivi  e'  53255  di
cui 2459 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l'8  ottobre
2020 erano 361) e 242 in terapia intensiva (l'8 ottobre scorso, 41); 
    - l'incidenza media giornaliera a livello  regionale  e'  per  il
periodo 12-18 ottobre 2020 di 16,4 casi ogni 100.000 abitanti per  la
Regione Lombardia e per il periodo 19-26 ottobre 2020 e' di  38  casi
per 100.000 abitanti in Lombardia; 
  Considerato che la «Commissione indicatori Covid-19 RL», costituita
con D.G.R. 3243/2020 per la valutazione degli indicatori  individuati
nel decreto del Ministro della salute  del  30  aprile  2020  con  il
mandato conseguente di segnalare l'eventuale profilarsi di situazioni
di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino  la
necessita' di interventi  limitativi,  anche  a  valenza  locale,  ha
evidenziato che al 31 ottobre 2020 - secondo la  curva  degli  ultimi
giorni - e' plausibile che ci siano mediamente 594 (range  da  434  a
815) ricoverati in terapia intensiva e fino a 4000  ricoveri  non  in
terapia intensiva; 
  Considerato  pertanto  che  il  trend  dei  contagi   fa   ritenere
necessaria la conferma delle misure urgenti  restrittive  specifiche,
assunte con l'ordinanza del Ministro della  salute  d'intesa  con  il
Presidente della  Regione  del  21  ottobre  2020  e  finalizzate  al
contenimento del  contagio,  con  particolare  riguardo  alla  fascia
oraria  notturna  che  puo'  determinare  nei  contesti  sociali   un
allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure di prevenzione
dal  contagio,  con  rischi  di  assembramento  e  inosservanza   del
distanziamento interpersonale; 
  Dato atto che l'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il
Presidente della  Regione  del  21  ottobre  2020  e'  stato  assunto
d'intesa con il sindaco  di  Bergamo  Giorgio  Gori,  il  sindaco  di
Brescia Emilio Del Bono, il sindaco di  Como  Mario  Landriscina,  il
sindaco di Cremona Gianluca  Galimberti,  il  sindaco  di  Lodi  Sara
Casanova, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il sindaco di  Mantova
Mattia Palazzi, il sindaco di Milano Giuseppe  Sala,  il  sindaco  di
Monza Dario Allevi, il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, il sindaco
di  Varese  Davide  Galimberti,   il   sindaco   di   Sondrio   Marco
Scaramellini, il Presidente di  Anci  Lombardia  Mauro  Guerra  e  il
Presidente di UPL Vittorio Poma; 
  Ritenuto necessario pertanto  adottare  il  presente  provvedimento
che,  comportando  misure  limitative  delle  liberta'  personali  di
circolazione,  rendono  opportuna  la   condivisione   dell'autorita'
sanitaria nazionale e dell'autorita' sanitaria regionale  nonche'  il
concorso  attivo  degli  organi   statali   preposti   al   controllo
sull'osservanza delle misure stesse; 
  Vista la nota del 20 ottobre 2020, i cui contenuti  si  ritiene  di
confermare integralmente, con la quale il  Presidente  della  Regione
Lombardia,  in  ragione  della  peculiare  situazione  epidemiologica
esistente sul  territorio,  rappresenta  la  necessita'  di  adottare
misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma  2,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
  Ritenuto altresi' di prevedere,  rispetto  a  quanto  previsto  dal
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  24  ottobre
2020,  l'ulteriore  restrizione  rispetto  al  consumo   di   bevande
alcoliche nei luoghi pubblici, in analogia a quanto disposto  con  la
citata O.P.G.R. n. 623 del 21 ottobre 2020; 
  Dato  atto  che  il  Presidente  della  Regione,   ai   sensi   del
decreto-legge  n.  33/2020,  come  modificato  dal  decreto-legge  n.
125/2020, puo'  adottare  ulteriori  misure  restrittive  rispetto  a
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 24 ottobre 2020 ed alla presente Ordinanza; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
                    Limitazioni agli spostamenti 
                         in orario notturno 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, su tutto il territorio della Regione Lombardia,  dalle  ore
23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono  consentiti  solo  gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni
di necessita' o d'urgenza ovvero per motivi di  salute;  e'  in  ogni
caso consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio,  dimora  o
residenza. 
  2. La sussistenza delle situazioni che consentono  la  possibilita'
di spostamento incombe sull'interessato.  Tale  onere  potra'  essere
assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445.