IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del  decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e  delle
finanze, concernente la trasmissione dei dati delle  spese  sanitarie
al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione,  da
parte dell'Agenzia delle  entrate  della  dichiarazione  dei  redditi
precompilata; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Ragioneria  generale  dello  Stato  31  luglio  2015   e   successive
modificazioni, attuativo del citato art. 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175 (Sistema TS); 
  Visto l'art. 3, comma 3-bis del  decreto  legislativo  21  novembre
2014,  n.  175,   il   quale   prevede   che   tutti   i   cittadini,
indipendentemente  dalla  predisposizione  della  dichiarazione   dei
redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie
spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi  dei
commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi  a  disposizione  dal
Sistema tessera sanitaria; 
  Visti i commi 679 e 680 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2019,
n. 160 (Legge di Bilancio 2020), i quali prevedono: 
    al comma 679, che la detrazione fiscale spetta a  condizione  che
l'onere sia  sostenuto  con  versamento  bancario  o  postale  ovvero
mediante altri sistemi di pagamento di cui all'art.  23  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
    al comma 680, che la disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si
applica alle detrazioni spettanti in relazione alle  spese  sostenute
per l'acquisto di medicinali e di dispositivi  medici,  nonche'  alle
detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e
da strutture private  accreditate  al  Servizio  sanitario  nazionale
(SSN); 
  Visto l'art. 10-bis del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.  136,
come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto legge  n.  decreto
legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157,  concernente  la  semplificazione  in
materia di fatturazione elettronica per gli operatori  sanitari,  per
gli anni di imposta 2019 e 2020, tramite il Sistema TS; 
  Visto l'art. 2, comma 6-quater del  decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, come modificato dall'art. 15, comma 2 del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
19 dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 140 del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020,  n.  77,  concernente  la   disciplina   della   memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi  giornalieri,
per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS  dei  dati  ai
fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi  precompilata,
secondo le seguenti modalita': 
    dal 1° luglio 2019, per i soli  soggetti  con  volume  di  affari
superiore a 400.000 euro, la possibilita' di adempiere all'obbligo di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127,  mediante  la  memorizzazione  elettronica  e  la   trasmissione
telematica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri  al  Sistema
TS; 
    dal 1° gennaio 2021, l'obbligatorieta' per tutti  i  soggetti  di
adempiere all'obbligo  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo  5  agosto  2015,  n.  127  tramite   la   memorizzazione
elettronica  e  la  trasmissione  telematica  dei  dati  di  tutti  i
corrispettivi giornalieri al Sistema TS; 
  Visto il decreto ministeriale 7  dicembre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2016, n. 303, attuativo  del  comma  5
dell'art. 2 del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ed,
in  particolare,  l'art.  6  il  quale  prevede  che   il   documento
commerciale valido  ai  fini  fiscali  si  considera  compreso  nella
definizione di «documento fiscale» di cui alla lettera m),  dell'art.
1, comma 1 del citato decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Ragioneria generale dello Stato 31 luglio 2015; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  n.
329676 del 16 ottobre 2020,  concernente  le  modalita'  tecniche  di
utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie  ai
fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata,
a  decorrere  dall'anno  d'imposta  2020,  il  quale  prevede  che  a
decorrere dall'anno d'imposta 2020, i dati delle  spese  sanitarie  e
veterinarie forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema TS ai sensi
dell'art. 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 21  novembre
2014, n. 175, nonche' in base  a  quanto  previsto  dai  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del  comma  4
del richiamato art. 3, sono esclusivamente quelli relativi alle spese
sanitarie e veterinarie sostenute con le modalita' di cui all'art. 1,
comma 679,  della  Legge  di  bilancio  2020,  ossia  con  versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di  cui
all'art. 23 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  ad
eccezione delle spese sanitarie di cui all'art. 1, comma  680,  della
Legge di bilancio 2020, ossia le spese sostenute  per  l'acquisto  di
medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a  prestazioni
sanitarie rese dalle  strutture  pubbliche  e  da  strutture  private
accreditate al Servizio sanitario nazionale; 
  Considerato, pertanto, di dover  provvedere  all'adeguamento  delle
modalita'  di  trasmissione  dei  dati  delle   spese   sanitarie   e
veterinarie di cui ai decreti  attuativi  dei  citati  commi  3  e  4
dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al fine
di: 
    estendere i dati che  devono  essere  trasmessi  al  Sistema  TS,
includendo la modalita' di pagamento (per  le  finalita'  di  cui  al
citato art. 1, commi  679  e  680  della  Legge  di  bilancio  2020),
nonche', per le finalita' di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre  2018,  n.  136  e  per  la  trasmissione   telematica   dei
corrispettivi,   il   tipo   di   documento   fiscale   (fattura    o
corrispettivo),  l'aliquota  ovvero  la  natura  IVA  della   singola
operazione; 
    modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS; 
    prevedere la trasmissione anche dei dati oggetto di  opposizione,
fermo restando che  gli  stessi  non  saranno  messi  a  disposizione
all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione  dei
redditi precompilata; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018  n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali reso con il provvedimento n. 132 del 9 luglio 2020  ai
sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 1 del  decreto  31  luglio
2015, dopo le  parole  «scontrini  fiscali»  aggiungere  le  seguenti
parole «, nonche' i documenti commerciali validi ai fini fiscali». 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; 
    b) «Decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero  dell'economia
e delle  finanze  del  31  luglio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3,  comma  3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
    c) «i soggetti tenuti  all'invio  dei  dati  al  Sistema  TS»,  i
soggetti che inviano i dati al Sistema TS ai  fini  dell'elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata ai  sensi  dell'art.  3,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175  e  dei
relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze; 
    d)  «opposizione»,  l'opposizione  del  cittadino  alla  messa  a
disposizione all'Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie
per le finalita' della dichiarazione dei redditi precompilata; 
    e) «documento commerciale», il documento  di  cui  al  decreto  7
dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto
con il Ministro dello  sviluppo  economico,  il  quale  documenta  le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi; 
    f) «fattura», il documento di cui all'art.  21  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    g) «dati fiscali», i dati fiscalmente rilevanti di  cui  all'art.
21 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, nonche' i dati relativi alle operazioni di cui all'art.  22  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; 
    h) «corrispettivi giornalieri», i dati dei corrispettivi  di  cui
all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.