IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il trasporto stradale 
                       e per l'intermodalita' 
 
  Visto  l'art.  53  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252  del  26  ottobre  2019),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
recante «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  per  esigenze
indifferibili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  301  del  24
dicembre 2019),  che  intende  rilanciare  gli  investimenti  per  il
ricambio del parco  veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  con
l'obiettivo di perseguire un minor livello di emissioni inquinanti; 
  Considerato che con  il  suddetto  articolo  sono  state  stanziate
ulteriori risorse finanziarie per complessivi 12,9  milioni  di  euro
per ciascuna annualita' del biennio 2019-2020 finalizzate al  rinnovo
del parco  veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  subordinando
l'erogazione del contributo al contestuale obbligo di radiazione  per
rottamazione dei veicoli obsoleti; 
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF)  14  agosto  2020,  n.
355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per  investimenti
a favore delle imprese di trasporto merci su strada per  l'annualita'
2020», adottato in applicazione dell'art.  53  del  decreto-legge  n.
124/2019, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
2019, n. 157 (registrato dalla Corte dei conti in  data  8  settembre
2020, al numero di reg. 3283); 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto a norma
del quale «la disciplina delle fasi  procedimentali  unitamente  alle
modalita' di presentazione delle domande  e  della  documentazione  a
rendicontazione e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato e,  in  particolare,  l'art.  17  che  consente  aiuti  agli
investimenti a favore delle piccole  e  medie  imprese,  nonche'  gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della  tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato  a
future norme dell'Unione europea; 
  Visto, inoltre, l'art. 8  del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.
651/2014 in materia di cumulo  di  contributi  costituenti  aiuti  di
Stato; 
  Visto l'art. 10, paragrafo 2 e 3 del regolamento (CE)  n.  595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni  dei  veicoli  pesanti  (euro  VI)   e   all'accesso   alle
informazioni  relative  alla  riparazione  e  alla  manutenzione  del
veicolo che prevede la possibilita' della  concessione  di  incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al  regolamento
stesso; 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (legge europea 2014), in materia  di  istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto l'accordo di  servizio  prot.  n.  261  del  26  giugno  2020
(registrato dalla Corte dei conti in data 2 luglio  2020),  stipulato
fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la  societa'
Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i
trasporti con il quale vengono definite  le  linee  di  attivita'  da
affidare alla societa' sulla base della direttiva del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato che  l'accordo  di  servizio  si  deve  necessariamente
tradurre in un atto attuativo recante la percentuale massima rispetto
alle risorse stanziate da utilizzare a copertura del corrispettivo da
devolvere a favore delle spettanze dovute a R.A.M. S.p.a. in qualita'
di soggetto gestore della fase di presentazione della domanda e della
successiva fase istruttoria; 
  Considerato che  ai  sensi  dell'atto  attuativo  sottoscritto  per
l'annualita' 2019, l'importo massimo da corrispondere a R.A.M. per le
attivita' svolte e' stato determinato nella  misura  massima  del  2%
dell'importo  dei  fondi  destinati  agli  investimenti  nel  settore
dell'autotrasporto; 
  Ritenuto che detta percentuale, da intendersi quale limite massimo,
sara' confermata anche per l'annualita' 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  dispone  in  ordine  alle  modalita'  di
attuazione del decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n.
355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per  investimenti
a favore delle imprese di trasporto merci su strada per  l'annualita'
2020», avuto riguardo alla modalita' di presentazione  delle  domande
di ammissione, alla fase di prenotazione, di rendicontazione  nonche'
alla fase dell'istruttoria procedimentale.