IL PRESIDENTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e   successive    modificazioni    ed    integrazioni,    concernente
l'informatizzazione delle attivita' di  controllo  e  giurisdizionali
della Corte dei conti; 
  Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n.  174  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   ed   in   particolare   l'art.   6   relativo    alla
digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'; 
  Visto l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  recante
«Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,    con
modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  successive
modificazioni, le cui finalita' e la disciplina  procedimentale  sono
confermate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto, in particolare, il comma 8-bis del citato art.  85,  recante
la possibilita' di svolgere le udienze, le camere di consiglio  e  le
adunanze  mediante  collegamento  da  remoto,  secondo  le  modalita'
tecniche definite dal citato articolo 6 del  Codice  della  giustizia
contabile, come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che ne
ha prorogato la vigenza fino al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Visto, altresi', il comma 8-ter del citato art. 85, che prevede  la
possibilita' per il pubblico ministero di avvalersi  di  collegamenti
da remoto per quanto previsto dagli  articoli  60  e  67  del  citato
Codice di giustizia contabile; 
  Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli
uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali  e
di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti»,  approvato  con
deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio  del  2010  e
adottato dal Consiglio di presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98,  recante  le
«Prime  regole  tecniche  e  operative  per  l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; 
  Visto il decreto presidenziale 1°  aprile  2020,  n.  138,  recante
«Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze
in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei
giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; 
  Visto il decreto presidenziale 18  maggio  2020,  n.  153,  recante
«Regole tecniche e operative in materia di svolgimento  delle  camere
di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei
provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della  Corte
dei conti»; 
  Visto il decreto presidenziale 29  maggio  2020,  n.  176,  recante
«Regole  tecniche  e  operative  in  materia  di  svolgimento   delle
audizioni  mediante  collegamento  da  remoto  delle  audizioni   del
pubblico ministero della Corte dei conti»; 
  Rilevata la inapplicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 85,
comma 3, lettera f), sicche' non e' piu' consentito il  rinvio  delle
udienze; 
  Considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
che rende  necessario  mantenere  in  vigore  le  regole  tecniche  e
operative disposte con i propri decreti, gia' citati, in  materia  di
svolgimento tramite videoconferenza delle udienze nei giudizi dinanzi
alla Corte dei conti, delle camere di  consiglio  e  delle  adunanze,
nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del  pubblico
ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le regole tecniche e operative  in  materia  di  svolgimento  in
videoconferenza delle udienze del giudice nei  giudizi  innanzi  alla
Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze,  nonche'
delle  audizioni  mediante  collegamento  da  remoto   del   pubblico
ministero, continuano ad applicarsi fino al termine  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  2. E' altresi' prorogata la  sospensione,  fino  al  termine  dello
stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  dell'obbligo  di
deposito cartaceo in segreteria della sezione dell'originale cartaceo
o della copia cartacea conforme all'originale degli atti  processuali
previsto dall'art. 6, comma 3 delle regole  tecniche  del  presidente
della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015.