IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e delle finanze recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5,  lettera
c), del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determina n. 1897/2018 del 27  novembre  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  288  del  12
dicembre 2018, relativa alla classificazione del medicinale  «Rxulti»
(brexpiprazolo) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012
n.  189  di  medicinali  per  uso  umano  approvati   con   procedura
centralizzata; 
  Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2019 con  la  quale
la societa'  Otsuka  Pharmaceutical  Netherlands  BV  ha  chiesto  la
riclassificazione  delle  confezioni  con  A.I.C.  nn.   046927075/E,
046927051/E, 046927063/E, 046927036/E e 046927048/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 novembre 2019; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 23-25 giugno 2020; 
  Vista la  deliberazione  n.  36  in  data  24  settembre  2020  del
consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del
direttore  generale,  concernente  l'approvazione  delle  specialita'
medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio  e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  RXULTI  (brexpiprazolo)  nelle   confezioni   sotto
indicate e' classificato come segue: 
    Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Rxulti»  e'
indicato per il trattamento della schizofrenia nei pazienti adulti 
    Confezioni: 
      «4 mg- compresse  rivestite  con  film»  blister  PVC/AL  -  28
compresse  -  A.I.C.  n.  046927075/E  (in  base   10);   classe   di
rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  euro  54,04;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 89,19; 
      «2 mg- compresse  rivestite  con  film»  blister  PVC/AL  -  28
compresse  -  A.I.C.  n.  046927051/E  (in  base   10);   classe   di
rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  euro  54,04;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 89,19; 
      «3 mg- compresse  rivestite  con  film»  blister  PVC/AL  -  28
compresse  -  A.I.C.  n.  046927063/E  (in  base   10);   classe   di
rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  euro  54,04;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 89,19; 
      «1 mg- compresse  rivestite  con  film»  blister  PVC/AL  -  10
compresse  -  A.I.C.  n.  046927036/E  (in  base   10);   classe   di
rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  euro  19,30;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 31,85 
      «1 mg- compresse  rivestite  con  film»  blister  PVC/AL  -  28
compresse  -  A.I.C.  n.  046927048/E  (in  base   10);   classe   di
rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  euro  54,04;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 89,19. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n.  60,  si  impegna  a
mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del  Servizio
sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.