IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la direttiva n. 2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 2006,  concernente  la  patente  di  guida,
recepita con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59; 
  Vista la direttiva n. 2020/612/UE della Commissione  del  4  maggio
2020  che  modifica  l'allegato  II  alla  suindicata  direttiva   n.
2006/126/CE; 
  Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, del  richiamato  decreto
legislativo  n.  59  del  2011,  che  dispone  che,  salvo  che   sia
diversamente  disposto  da  leggi  comunitarie,  le   direttive   che
modificano gli allegati al decreto stesso, necessarie per adeguare il
contenuto degli stessi  al  progresso  scientifico  e  tecnico,  sono
recepite  con  decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati; 
  Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione  internazionale  e  il  Ministro  per  gli  affari
europei; 
  Considerata la necessita' di  dare  attuazione  alla  direttiva  n.
2020/612/UE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 
                        18 aprile 2011, n. 59 
 
  1. All'allegato II al decreto legislativo 18  aprile  2011,  n.  59
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il punto 5.1.3 e' sostituito dal seguente: 
      «5.1.3.  Disposizioni  specifiche  concernenti  i  veicoli   di
categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E. 
      Non  sono  indicate  restrizioni  per  i  veicoli  con   cambio
automatico sulla patente di guida di un veicolo della  categoria  BE,
C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E di cui al  punto  5.1.2,  purche'  il
candidato sia gia' titolare di una patente di guida  ottenuta  su  un
veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B,
BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E,  e  abbia  eseguito  le  manovre
descritte al punto 8.4 durante la prova di verifica delle capacita' e
dei comportamenti.»; 
    b) al  punto  5.2,  capoverso  «Categoria  A2»,  le  parole:  «la
cilindrata del motore e' almeno di 400  cm³»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la cilindrata del motore e' almeno di 250 cm³».