IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope, di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «Testo
unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali; 
  Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di  tutte  le
sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e  negli  accordi
internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico; 
  Vista la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a  New  York
il 30 marzo 1961 e il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il
25 marzo 1972, a cui l'Italia ha aderito e  ha  dato  esecuzione  con
legge 5 giugno 1974, n. 412; 
  Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il
21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione  con
legge 25 maggio 1981, n. 385; 
  Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs  (CND),  nell'ambito
della sessione 63° che si e' svolta a Vienna  il  4  marzo  2020,  ha
inserito con le decisioni 63/2 e 63/3, rispettivamente,  le  sostanze
crotonilfentanil e valerilfentanil  nella  schedule  I  di  cui  alla
convenzione  sulle  sostanze  stupefacenti  del  1961,  emendata  dal
protocollo del 1972, e che inoltre ha inserito con le decisioni 63/6,
63/7,  63/9,  63/10,  rispettivamente,  le  sostanze   5F-AMB-PINACA,
5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone nella schedule  II  di  cui  alla
convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971; 
  Tenuto conto che le citate sostanze risultano gia' sotto  controllo
in Italia e presenti nella tabella I del testo  unico,  senza  essere
denominate specificamente, all'interno di categorie di sostanze, e in
particolare: le sostanze crotonilfentanil e valerilfentanil  tra  gli
analoghi del fentanil, la sostanza 5F-AMB-PINACA tra gli analoghi  di
struttura dell'indazol-3-carbossamide, la sostanza  5F-MDMB-PICA  tra
gli analoghi  di  struttura  dell'indol-3-carbossamide,  le  sostanze
4-CMC e N-etilesedrone tra gli analoghi di  struttura  derivanti  dal
2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni  sull'anello
aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 3 giugno 2020, favorevole all'inserimento  nella  tabella  I
del  testo  unico  della  specifica  denominazione   delle   sostanze
crotonilfentanil,   valerilfentanil,   5F-AMB-PINACA,   5F-MDMB-PICA,
4-CMC, N-etilesedrone; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta dell'8 settembre 2020 favorevole  all'inserimento  nella
tabella  I  del  testo  unico  della  specifica  denominazione  delle
sostanze    crotonilfentanil,     valerilfentanil,     5F-AMB-PINACA,
5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone; 
  Ritenuto, pertanto,  di  dover  procedere  all'aggiornamento  della
tabella  I  del  testo  unico,  in   accordo   con   le   convenzioni
internazionali, a tutela della salute pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
      Crotonilfentanil (denominazione comune) 
      N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-2-butenamide
(denominazione chimica) 
      Valerilfentanil (denominazione comune) 
      N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]pentanamide
(denominazione chimica) 
      5F-AMB-PINACA (denominazione comune) 
      Metil
2-(«[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-il]carbonil»amino)-3-metilbutano
ato (denominazione chimica) 
      5F-AMB (altra denominazione) 
      5F-MMB-PINACA (altra denominazione) 
      5F-MDMB-PICA (denominazione comune) 
      Metil
2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetil-butanoato
(denominazione chimica) 
      5F-MDMB-2201 (altra denominazione) 
      4-CMC (denominazione comune) 
      1-(4-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-one      (denominazione
chimica) 
      4-clorometcatinone (altra denominazione) 
      clefedrone (altra denominazione) 
      N-etilesedrone (denominazione comune) 
      2-(etilamino)-1-fenilesan-1-one (denominazione chimica) 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 ottobre 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza