IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
novembre 2020, recante ulteriori misure urgenti di contenimento del
contagio da COVID-19, efficace a decorrere dal 6 novembre 2020, e in
particolare gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3
novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il verbale del 4 novembre 2020 della Cabina di regia di cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020;
Ritenuto di individuare le regioni che si collocano in uno
«scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e quelle che si
collocano in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio
«alto» del richiamato documento di prevenzione e risposta a COVID-19,
alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento
previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte,
Puglia, Sicilia e Valle D'Aosta;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio
nei territori di cui agli allegati 1 e 2
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di
cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui
all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto
sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.