IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo
per la riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell'insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Vista la legge 8 marzo 2019, n. 20, recante «Delega al Governo per
l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle
discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla
legge 19 ottobre 2017, n. 155», che prevede la possibilita' di
emanare disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza;
Vista la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12
marzo 2014, su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e
all'insolvenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 2020;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del
2 aprile 2020 e del 23 aprile 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2020;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «difficolta'
economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «squilibrio
economico-finanziario»;
b) alla lettera h), le parole: «escluso lo Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «esclusi lo Stato e gli enti territoriali», dopo le
parole «2545-septies del codice civile,» sono inserite le seguenti:
«esercitano o» e le parole «salvo prova contraria, che: 1)
l'attivita' di direzione e coordinamento di societa' sia esercitata
dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2)
siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una societa' o
ente le societa' controllate, direttamente o indirettamente, o
sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla societa' o ente che
esercita l'attivita' di direzione e coordinamento» sono sostituite
dalle seguenti: «salvo prova contraria, che l'attivita' di direzione
e coordinamento di societa' sia esercitata: 1) dalla societa' o ente
tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla societa' o ente
che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei
casi di controllo congiunto.»;
c) alla lettera l), le parole: «per parti correlate ai fini del
presente codice» sono soppresse;
d) alla lettera p), le parole: «disposte dal giudice competente»
sono sostituite dalle seguenti: «richieste dal debitore»;
e) alla lettera u), le parole: «la fase dell'allerta» sono
sostituite dalle seguenti: «il procedimento di allerta» e le parole:
«la fase della composizione» sono sostituite dalle seguenti: «il
procedimento di composizione».
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289
durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
a) «crisi»: lo stato di squilibrio
economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del
debitore, e che per le imprese si manifesta come
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte
regolarmente alle obbligazioni pianificate;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si
manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di
insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo
348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se
socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi
regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli
sociali;
f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo
pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le
societa' in house di cui all'articolo 2, lettere m), n),
o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
alla data di chiusura del bilancio superano i limiti
numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale
dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi
netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni
di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante
l'esercizio: duecentocinquanta;
h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa',
delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti
territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e
2545-septies del codice civile, esercitano o sono
sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa',
di un ente o di una persona fisica, sulla base di un
vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si
presume, salvo prova contraria, che l'attivita' di
direzione e coordinamento di societa' sia esercitata: 1)
dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro
bilanci; 2) dalla societa' o ente che controlla le
predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di
controllo congiunto;
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i
gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese
figlie da includere nel bilancio consolidato, che
rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3,
paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate
come tali nel Regolamento della Consob in materia di
operazioni con parti correlate;
m) «centro degli interessi principali del debitore»
(COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi
interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della
giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti
che su incarico del giudice svolgono, anche in forma
associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione
o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione
della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista
incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure
di regolazione della crisi di impresa che soddisfi
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto
all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese, nonche' nel registro dei revisori legali; 2)
essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o
ad altre parti interessate all'operazione di regolazione
della crisi da rapporti di natura personale o
professionale; il professionista ed i soggetti con i quali
e' eventualmente unito in associazione professionale non
devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di
lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne'
essere stati membri degli organi di amministrazione o
controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni
in essa;
p) «misure protettive»: le misure temporanee
richieste dal debitore per evitare che determinate azioni
dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle
trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la
regolazione della crisi o dell'insolvenza;
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari
emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o
dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le
circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli
effetti delle procedure di regolazione della crisi o
dell'insolvenza;
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che
hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da
sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro
della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive
modificazioni, che svolgono i compiti di composizione
assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal
presente codice;
u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi
d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del
presente codice, che hanno il compito di ricevere le
segnalazioni di allerta e gestire il procedimento di
allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, il
procedimento di composizione assistita della crisi.».