IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della
sanita';
Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, con la
quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41
alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, con il quale sono
state adottate ulteriori misure di sicurezza per il contenimento del
contagio sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;
Considerata pertanto la necessita' di assicurare che le ulteriori
consultazioni elettorali previste per l'anno 2020 si svolgano in
condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con
riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di
assembramento di persone e condizioni di contiguita' sociale al di
sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento
alla diffusione del virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 novembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni d'urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei
comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare
1. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
gia' indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e
si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l'integrale rinnovo del
procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a
sindaco e a consigliere comunale.
2. Fino al rinnovo degli organi di cui al comma 1 e' prorogata la
durata della gestione della Commissione straordinaria di cui
all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.