IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri,
per la durata di 6 mesi, con delibera del 31 gennaio 2020
(«Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020, in conseguenza della dichiarazione di emergenza
internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020
prorogato con la delibera 29 luglio 2020 del Consiglio dei ministri,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 2020, ai sensi e per
gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del
2018, fino al 15 ottobre 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020, n.
125, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n.
128, S.O. n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n.77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga
i termini previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2020, n. 190;
Visto l'art. 195, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
«Fondo emergenze emittenti locali», che prevede: Al fine di
consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a
svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori
attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita
informazione locale a beneficio dei cittadini, e' stanziato nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo
di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di
spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi
informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le
emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a
trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi
all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il
contributo e' erogato secondo i criteri previsti con decreti del
Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalita' di
verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base
alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.
74190, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 2020, reg.
n. 838, con cui si e' provveduto allo stanziamento di euro 50 milioni
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico -
capitolo 3125 piano gestionale 2 (di nuova istituzione) a titolo di
«Contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla
diffusione del contagio da COVID- 19 per l'anno 2020»;
Ritenuto necessario offrire alla collettivita' un servizio
informativo di prossimita' anche dopo lo scadere dello «stato di
emergenza» attualmente fissato al 15 ottobre 2020 per sostenere il
processo di normalizzazione in rapporto alla stabilizzazione
dell'epidemia;
Tenuto conto che i predetti servizi informativi possono avere ad
oggetto campagne istituzionali in materia di salute, di sostegno alle
imprese, al lavoro e all'economica in materia di politiche sociali
nonche' misure finanziarie, fiscali e di sostegno in diversi settori
connessi alla diffusione da contagio COVID-19;
Tenuto conto dunque della necessita' di garantire che i messaggi di
comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria per i
quali e' stato istituito il «Fondo emergenze emittenti locali» siano
trasmessi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente
provvedimento e il 31 dicembre 2020;
Considerata la necessita' di garantire anche un periodo di
diffusione nei primi mesi dell'anno 2021 al fine di assicurare una
comunicazione istituzionale che possa recepire le mutevoli esigenze
informative connesse alla evoluzione dei possibili diversi scenari
collegati alla emergenza sanitaria da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.
146, recante "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i
soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore
delle emittenti televisive e radiofoniche locali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239;
Visti i decreti direttoriali con cui sono state approvate le
graduatorie definitive per le emittenti locali radiotelevisive,
commerciali e comunitarie, e per le emittenti radiofoniche,
commerciali e comunitarie, rispettivamente con prot. 19545 del 9
aprile 2020, prot. 18873 del 3 aprile 2020, prot. 19559 del 9 aprile
2020 cosi' come modificato con decreto prot. 31946 del 22 giugno 2020
e prot. 18875 del 3 aprile 2020;
Considerate le predette graduatorie che comprendono le emittenti
radiotelevisive locali, commerciali e comunitarie, dell'anno 2019,
approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 2017, n. 146, espressamente richiamate dall'art. 195 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», come modificato dalla legge 8 agosto
2019, n. 81;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 195 del 21 agosto 2019, modificato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, recante
«Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo
economico» adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata sul supplemento
ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12, che prevede la
determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Ritenuto di dover definire i criteri di verifica degli obblighi
informativi per l'attuazione degli interventi di erogazione spettanti
alle emittenti;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Beneficiari
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano
a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionali relativi
all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi e'
riconosciuto, per l'anno 2020, un contributo straordinario per i
servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da
COVID-19.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento il Ministero pubblichera' sul proprio sito web il
decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle
emittenti locali in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017,
n. 146, con l'elenco degli importi spettanti.
3. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a
trasmettere all'interno dei propri spazi informativi i messaggi di
comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria che
saranno resi disponibili tramite la piattaforma messa a disposizione
dal Ministero dello sviluppo economico. La Presidenza del Consiglio -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria alimentera'
periodicamente tale piattaforma informando la Direzione generale
servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali
del termine dell'operazione. Successivamente verranno generati i link
per l'accesso ai messaggi istituzionali che verranno notificati
mediante il sistema SICEM tramite l'invio di PEC alle emittenti
beneficiarie con l'indicazione del periodo di trasmissione. Tale
periodo sara' determinato dal Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che lo
comunichera' via PEC all'indirizzo di posta
fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it, casella di posta elettronica
attivata presso la Direzione generale servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali.
4. Il numero minimo dei messaggi che ogni emittente si impegna a
trasmettere e' fissato diversamente in ragione del contributo
concesso come riportato nell'allegato che fa parte integrante del
presente decreto.
5. I messaggi dovranno essere equamente distribuiti nelle ore di
programmazione, secondo i limiti e le modalita' previste
dall'allegato, con l'impegno a garantire la messa in onda per una
durata complessiva di almeno sessanta giorni compatibilmente con gli
intervalli temporali di utilizzazione e di validita' dei messaggi
informativi che saranno resi disponibili.