IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 32 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Tenuto  conto  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza,  anche  in  ragione
della situazione emergenziale in corso, di prevedere per  la  regione
Calabria, misure eccezionali per garantire il  rispetto  dei  livelli
essenziali  di  assistenza  (LEA)  in  ambito   sanitario,   di   cui
all'articolo 117, secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione,
nonche' per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso
il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di
prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari; 
  Verificato il reiterato mancato raggiungimento del punteggio minimo
previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza  (LEA)  e
degli   obiettivi   economico-finanziari   previsti   dalla   cornice
programmata nell'ambito dei programmi operativi; 
  Ritenuta la indifferibile necessita' di intervenire per  introdurre
misure   straordinarie   per   superare   le    gravi    inadempienze
amministrative e gestionali riscontrate nella regione Calabria; 
  Considerata  altresi'  la   necessita'   di   assicurare   che   le
consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi  elettivi  delle
regioni a statuto ordinario anche gia' scaduti o  le  cui  condizioni
che rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 31 dicembre
2020 si svolgano  in  condizioni  di  sicurezza  per  la  salute  dei
cittadini; 
  Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare,  con
riferimento all'espletamento delle suddette  procedure,  fenomeni  di
assembramento di persone e condizioni di contiguita'  sociale  al  di
sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini  del  contenimento
alla diffusione del virus; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 4 e 9 novembre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute e del Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze,
per la pubblica amministrazione e dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale 
 
  1. Il Commissario ad acta nominato dal Governo attua gli  obiettivi
previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro
dai  disavanzi  del  servizio  sanitario  regionale   della   regione
Calabria, svolge, ove delegato, i  compiti  di  cui  all'articolo  2,
comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e  assicura
l'attuazione delle misure di cui al presente capo. 
  2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta
il  personale,  gli  uffici  e  i  mezzi  necessari  all'espletamento
dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,  del  decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo  a
disposizione dalla regione Calabria e' costituito  da  25  unita'  di
personale dotato di adeguata esperienza  professionale,  appartenente
ai ruoli  regionali  in  posizione  di  distacco  obbligatorio  o  da
acquisire tramite interpello,  in  posizione  di  comando,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  da
enti pubblici regionali e da enti del servizio  sanitario  regionale.
In caso di  inadempienza  da  parte  della  regione  nel  fornire  il
necessario supporto, il Commissario ad acta ne da'  comunicazione  al
Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario
supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante  inadempienza  il
Ministro della salute, previa delibera del  Consiglio  dei  ministri,
adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le  necessarie
misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando
il  Commissario  ad  acta  ad  assumere  gli   atti   amministrativi,
organizzativi e gestionali necessari. 
  3. Il Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 4, comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' affiancato da uno o piu' sub
commissari in possesso di qualificata e  comprovata  professionalita'
ed  esperienza  in  materia  di  gestione  sanitaria  e  in   materia
amministrativa. 
  4. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto  tecnico  e
operativo.  A  tal  fine,  l'AGENAS  puo'  avvalersi   di   personale
comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, nel limite di dodici unita' e puo' ricorrere a  profili
professionali  attinenti  ai   settori   dell'analisi,   valutazione,
controllo e  monitoraggio  delle  performance  sanitarie,  anche  con
riferimento alla trasparenza dei processi, con  contratti  di  lavoro
flessibile nel limite  di  venticinque  unita',  individuati  tramite
procedura  selettiva.  Per  la  copertura   degli   oneri   derivanti
dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro  244.000  per
l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e  di  euro  1.216.000
per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di  amministrazione
di AGENAS,  come  approvato  in  occasione  del  rendiconto  generale
annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, pari  a  euro  125.660  per  l'anno
2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e  a  euro  626.240  per  l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo,  i  contratti
di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25  giugno
2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31  dicembre  2020  con
oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui
al comma 4 del medesimo articolo 8.