IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 32 della Costituzione;
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, anche in ragione
della situazione emergenziale in corso, di prevedere per la regione
Calabria, misure eccezionali per garantire il rispetto dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario, di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
nonche' per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso
il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di
prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari;
Verificato il reiterato mancato raggiungimento del punteggio minimo
previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e
degli obiettivi economico-finanziari previsti dalla cornice
programmata nell'ambito dei programmi operativi;
Ritenuta la indifferibile necessita' di intervenire per introdurre
misure straordinarie per superare le gravi inadempienze
amministrative e gestionali riscontrate nella regione Calabria;
Considerata altresi' la necessita' di assicurare che le
consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle
regioni a statuto ordinario anche gia' scaduti o le cui condizioni
che rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 31 dicembre
2020 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei
cittadini;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con
riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di
assembramento di persone e condizioni di contiguita' sociale al di
sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento
alla diffusione del virus;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 4 e 9 novembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute e del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
per la pubblica amministrazione e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale
1. Il Commissario ad acta nominato dal Governo attua gli obiettivi
previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro
dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione
Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all'articolo 2,
comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e assicura
l'attuazione delle misure di cui al presente capo.
2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta
il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento
dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo a
disposizione dalla regione Calabria e' costituito da 25 unita' di
personale dotato di adeguata esperienza professionale, appartenente
ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da
acquisire tramite interpello, in posizione di comando, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da
enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale.
In caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il
necessario supporto, il Commissario ad acta ne da' comunicazione al
Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario
supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante inadempienza il
Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri,
adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie
misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando
il Commissario ad acta ad assumere gli atti amministrativi,
organizzativi e gestionali necessari.
3. Il Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' affiancato da uno o piu' sub
commissari in possesso di qualificata e comprovata professionalita'
ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia
amministrativa.
4. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e
operativo. A tal fine, l'AGENAS puo' avvalersi di personale
comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, nel limite di dodici unita' e puo' ricorrere a profili
professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione,
controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con
riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro
flessibile nel limite di venticinque unita', individuati tramite
procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per
l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000
per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione
di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale
annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno
2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, i contratti
di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno
2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con
oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui
al comma 4 del medesimo articolo 8.