IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e
all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  141,   ed   in
particolare l'art. 4, il quale disciplina un  programma  sperimentale
di messa a dimora di alberi, ivi compresi  gli  impianti  arborei  da
legno  di  ciclo,  medio  e  lungo,  purche'  non  oggetto  di  altro
finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e
per la  creazione  di  foreste  urbane  e  periurbane,  nelle  citta'
metropolitane, e prevede, al comma 2, che con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con
la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni  decorso
il cui termine il decreto e'  emanato  anche  in  mancanza  di  detta
intesa, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo  del
verde pubblico di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.  10,
sono definite le modalita' per la progettazione degli interventi e di
ogni successiva variazione e il riparto delle risorse di cui al comma
1 tra le  citta'  metropolitane,  tenendo  conto,  quali  criteri  di
selezione, in particolare, della valenza  ambientale  e  sociale  dei
progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilita' dell'area,
dei livelli di qualita' dell'aria e della localizzazione  nelle  zone
oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015; 
  Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE  al
fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 
  Vista  la  direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  21  maggio  2008  relativa  alla  qualita'  dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155  di  attuazione
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 maggio 2008  relativa  alla  qualita'  dell'aria  ambiente  e  per
un'aria piu' pulita in Europa; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, e in specie  l'art.  1,  che
pone  l'obiettivo  di  «perseguire,  attraverso   la   valorizzazione
dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo,  l'attuazione  del
protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno  2002,
n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni,  la  prevenzione
del  dissesto  idrogeologico  e   la   protezione   del   suolo,   il
miglioramento  della  qualita'  dell'aria,  la  valorizzazione  delle
tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la  vivibilita'
degli  insediamenti  urbani»,   nonche'   l'art.   3,   che   prevede
l'istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico  presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
nonche' l'art. 3  avente  ad  oggetto  «Monitoraggio  sull'attuazione
della legge 29 gennaio 1992, n. 113  che  prevede  l'istituzione  del
Comitato per lo sviluppo  del  verde  pubblico  presso  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  ne
stabilisce i compiti; 
  Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30  di  attuazione
della direttiva 2009/29/CE che modifica la  direttiva  2003/87/CE  al
fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo
scambio  di  quote  di  emissione  di  gas  a  effetto  serra  e,  in
particolare, l'art. 19 che prevede la messa all'asta delle quote; 
  Vista la  proposta  di  Piano  nazionale  del  verde  pubblico  (di
seguito,  Strategia  nazionale  del  verde  urbano)  presentata   dal
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico nella  Relazione  annuale
alle Camere del 2018; 
  Vista la delibera del Comitato per lo sviluppo del  verde  pubblico
n. 28 del 19 luglio  2019  con  la  quale  si  esprime  l'avviso  che
l'impiego dei proventi delle aste ai  fini  dell'incremento  e  della
valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane realizzino le
finalita' della direttiva 2009/29/CE; 
  Vista  la  COM  (2019)  640  final  dell'11  dicembre  2019   della
Commissione europea relativa a «The European Green Deal», che  ha  lo
scopo di favorire una transizione equa  e  giusta  verso  un'economia
sostenibile e con impatto ambientale zero in tutti i Paesi membri; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n.  63  del  10  marzo  2020  recante  «Criteri
ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la
fornitura di prodotti per la cura del verde»; 
  All'esito dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo  del  verde
pubblico svolta ai sensi dell'art. 4, comma 2, del  decreto-legge  14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 141, e conclusa il 15 aprile 2020; 
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  unificata,  espressa  nella
seduta del giorno 8 ottobre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita' per la  progettazione
di messa a dimora di alberi negli ambiti delle citta'  metropolitane,
in attuazione dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,
n. 141, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo  medio  e
lungo,  purche'  non  oggetto  di  altro  finanziamento  o   sostegno
pubblico, di reimpianto e di  selvicoltura  e  per  la  creazione  di
foreste urbane e periurbane,  cosi'  come  definite  nella  strategia
nazionale del verde urbano,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 3  aprile  2018,  n.  34,  tenendo  conto,  quali
criteri di selezione, in  particolare,  della  valenza  ambientale  e
sociale  dei  progetti,  del  livello  di   riqualificazione   e   di
fruibilita' dell'area, dei livelli  di  qualita'  dell'aria  e  della
localizzazione nelle  zone  oggetto  delle  procedure  di  infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e  n.  2015/2043  del  28
maggio 2015, di cui si riporta in  allegato  1  l'elenco  dei  comuni
interessati.