LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto  il   considerando   7   della   direttiva   98/26/CE   sulla
definitivita' degli ordini immessi in un sistema di  pagamento  o  di
regolamento titoli, ai sensi  del  quale  gli  Stati  membri  possono
applicare  le  disposizioni  della  direttiva  ai   rispettivi   enti
nazionali che partecipano direttamente ai sistemi di  paesi  terzi  e
alla garanzia in titoli fornita in relazione  alla  partecipazione  a
detti sistemi; 
  Visto l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 12  aprile  2001,
n. 210 («Attuazione  della  direttiva  98/26/CE  sulla  definitivita'
degli ordini immessi in un sistema  di  pagamento  o  di  regolamento
titoli»), come sostituito dall'art. 1, comma 508,  lettera  a)  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Banca  d'Italia
puo'  stabilire,  con  proprio  provvedimento,  l'applicazione  delle
disposizioni del decreto medesimo agli enti italiani che  partecipano
ai sistemi di uno Stato non appartenente all'Unione europea aventi  a
oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera m), numero 1 dello stesso decreto; 
  Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385
(Testo unico delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia),  come
modificato dall'art. 35, comma 18, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11; 
  Visto l'accordo sul recesso del  Regno  Unito  dall'Unione  europea
concluso ai sensi dell'art. 50 del Trattato  sull'Unione  europea,  e
approvato dal Consiglio della UE il  30  gennaio  2020  («accordo  di
recesso»); 
  Considerato che, ai sensi del citato accordo  di  recesso,  dal  1°
febbraio 2020 il Regno Unito ha  cessato  di  far  parte  dell'Unione
europea e che l'accordo medesimo,  nella  parte  quarta,  prevede  un
periodo di transizione terminante il 31  dicembre  2020,  durante  il
quale il diritto dell'Unione  europea -  ivi  compresa  la  direttiva
98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in  un  sistema  di
pagamento o di regolamento titoli, attuata in Italia  con  il  citato
decreto legislativo n. 210/2001 - continua  ad  applicarsi  al  Regno
Unito e nel Regno Unito; 
  Considerato che al 1° luglio 2020, scadenza  prevista  dall'accordo
di recesso per un'eventuale proroga del periodo di  transizione,  non
e' stata assunta alcuna decisione in tal senso; 
  Considerato che al sistema denominato Continuous Linked  Settlement
(CLS), regolato dalla  legge  inglese  e  designato  ai  sensi  della
direttiva 98/26/CE dalla Bank of  England,  si  applica  fino  al  31
dicembre 2020 la normativa europea sulla definitivita'  degli  ordini
di trasferimento di cui alla medesima direttiva; 
  Considerata l'esigenza di assicurare  le  protezioni  previste  dal
decreto legislativo n.  210/2001  sulla  definitivita'  degli  ordini
immessi in un sistema di pagamento alle operazioni  interbancarie  in
valuta immesse da partecipanti italiani in CLS, al fine di  contenere
i rischi legali e finanziari connessi alla partecipazione e  le  loro
possibili implicazioni in termini di rischio sistemico; 
  Considerato che le regole di CLS non consentono  la  partecipazione
diretta al sistema in assenza di  tali  protezioni,  per  ragioni  di
contenimento del rischio; 
  Considerato l'interesse a garantire agli intermediari  italiani  la
possibilita' di partecipare direttamente ai sistemi internazionali di
regolamento delle transazioni in valuta quali CLS; 
  Considerato che la partecipazione della Banca d'Italia al  comitato
internazionale di sorveglianza  cooperativa  su  CLS,  cui  partecipa
l'autorita' inglese, consente di verificare il buon funzionamento del
sistema e valutarne le regole e il controllo dei rischi  in  coerenza
con le finalita' del presente provvedimento; 
 
                            Dispone che: 
 
  A decorrere dal  1°  gennaio  2021,  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e  successive  modificazioni,  si
applicano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  10,  comma  5,
del medesimo decreto, agli enti italiani che partecipano direttamente
al sistema di regolamento multivalutario Continuous Linked Settlement
(CLS), regolato dalla legge inglese. 
    Roma, 27 ottobre 2020 
 
                                                Il Governatore: Visco