IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  37
del 14 febbraio 2014) «Regolamento recante la disciplina dell'uso  di
strumenti  informatici  e  telematici  nel  processo  tributario   in
attuazione delle disposizioni contenute nell'art.  39,  comma  8  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015 come modificato dal
decreto direttoriale del  28  novembre  2017  recante  le  specifiche
tecniche previste  dall'art.  3  del  citato  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 contenente
disposizioni sul processo tributario,  in  particolare  gli  articoli
16-bis e 25-bis; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito denominato «CAD»); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2013: «Regole tecniche  per  il  protocollo  informatico  ai
sensi degli  articoli  40-bis,  41,  47,  57-bis  e  71,  del  codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2013: «Regole tecniche in materia di conservazione ai  sensi
degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3,
44, 44-bis e 71, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005» (CAD); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre  2014:  «Regole   tecniche   in   materia   di   formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei  documenti  informatici,  nonche'  di   formazione   e
conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter,  40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del codice dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Rilevata la necessita' di adottare le specifiche tecniche  previste
dall'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale del 23 dicembre
2013, n. 163; 
  Acquisito il parere del Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
tributaria espresso con delibera n. 432 in data 22 aprile 2020; 
  Vista la nota del Gabinetto del Ministro n. 9786 del 19 giugno 2020
con la quale  sono  stati  richiesti  i  pareri  al  garante  per  la
protezione dei dati personali e all'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Acquisito  il  parere  del  garante  per  la  protezione  dei  dati
personali espresso con provvedimento n. 186 in data 15 ottobre 2020; 
  Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale espresso con
determinazione n. 446 in data 13 ottobre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Fermo restando le definizioni contenute nell'art. 1 del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre  2013,
n. 163 e nell'art. 1 del decreto direttoriale del 4 agosto  2015,  ai
fini del presente decreto, si intende: 
    a) regolamento: il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze in data  23  dicembre  2013,  n.  163  portante  «Regolamento
recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e  telematici
nel processo tributario in attuazione  delle  disposizioni  contenute
nell'art. 39, comma 8,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
    b) decreto direttoriale 4 agosto  2015:  il  decreto  recante  le
specifiche tecniche previste  dall'art.  3  del  citato  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013,  n.
163; 
    c) CAD: codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni); 
    d) provvedimento giurisdizionale digitale:  versione  informatica
del provvedimento giurisdizionale monocratico e collegiale redatto ai
sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
    e)  processo  verbale  di  udienza:  versione   informatica   del
documento attestante le attivita' svolte in udienza,  pubblica  o  in
Camera di consiglio, redatto dal segretario di sezione ai sensi degli
articoli 32 e 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.