IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014) «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015 come modificato dal decreto direttoriale del 28 novembre 2017 recante le specifiche tecniche previste dall'art. 3 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 contenente disposizioni sul processo tributario, in particolare gli articoli 16-bis e 25-bis; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito denominato «CAD»); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: «Regole tecniche in materia di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005» (CAD); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014: «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Rilevata la necessita' di adottare le specifiche tecniche previste dall'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 163; Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria espresso con delibera n. 432 in data 22 aprile 2020; Vista la nota del Gabinetto del Ministro n. 9786 del 19 giugno 2020 con la quale sono stati richiesti i pareri al garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia per l'Italia digitale; Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 186 in data 15 ottobre 2020; Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale espresso con determinazione n. 446 in data 13 ottobre 2020; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Fermo restando le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 e nell'art. 1 del decreto direttoriale del 4 agosto 2015, ai fini del presente decreto, si intende: a) regolamento: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 portante «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; b) decreto direttoriale 4 agosto 2015: il decreto recante le specifiche tecniche previste dall'art. 3 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163; c) CAD: codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni); d) provvedimento giurisdizionale digitale: versione informatica del provvedimento giurisdizionale monocratico e collegiale redatto ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; e) processo verbale di udienza: versione informatica del documento attestante le attivita' svolte in udienza, pubblica o in Camera di consiglio, redatto dal segretario di sezione ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.