IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE 
 
   Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  14  agosto  2020,
recante «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al  Sottosegretario
di Stato presso il  Ministero  della  salute,  Sen.  prof.  Pierpaolo
Sileri, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400»; 
  Visto  il  regio  decreto  27  luglio  1934,   n.   1265,   recante
«Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi   sanitarie»   ed   in
particolare l'art. 201 il quale prevede che «e' necessaria la licenza
del prefetto», oggi Ministero della salute, «per  la  pubblicita',  a
mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente  mezzi  per
la prevenzione e la cura delle malattie»; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46,  recante
«Attuazione della  direttiva  93/42/CEE,  concernente  i  dispositivi
medici» ed in particolare l'art. 21 che disciplina la pubblicita' dei
dispositivi medici; 
  Visto in particolare il comma 2-ter dell'art. 21 del  summenzionato
decreto legislativo che prevede che «nell'ambito dei dispositivi  per
i quali e' consentita la pubblicita' presso il pubblico, con  decreto
ministeriale sono identificate le fattispecie che non necessitano  di
autorizzazione ministeriale»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
«Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio  2003,
n. 229» ed in particolare l'art. 2, comma 2, il quale,  tra  l'altro,
prevede che ai consumatori ed  agli  utenti  sono  riconosciuti  come
fondamentali i diritti ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicita'; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» ed in  particolare
l'art. 118 comma 14; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  145,  recante
«Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che  modifica  la
direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole»; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  20  febbraio  2007  e
successive modificazioni recante «Approvazione della  classificazione
nazionale dispositivi medici (CND)», ed in particolare la categoria U
ramo 9001 concernente i profilattici,  dispositivi  medici  destinati
alla contraccezione ed alla protezione  dalle  malattie  sessualmente
trasmissibili; 
  Considerato che i dati raccolti dall'Istituto Superiore di  Sanita'
mostrano in Italia un costante aumento dal 2000 al  2018  del  numero
delle  persone   con   una   infezione   sessualmente   trasmissibile
confermata; 
  Considerato che il profilattico, il cui utilizzo  corretto  risulta
generalmente non nocivo per la  salute,  costituisce  il  dispositivo
medico piu' efficace per la protezione dalle  infezioni  sessualmente
trasmissibili; 
  Considerato che la strategia migliore da adottare per combattere le
infezioni sessualmente trasmissibili  e'  la  prevenzione  attraverso
l'informazione e l'educazione a comportamenti sessuali responsabili e
che,  pertanto,  e'  fondamentale  una  diffusa  informazione   sugli
strumenti necessari a ridurre il rischio di contagio, quali l'uso del
profilattico; 
  Considerato  che  appare   utile   un'esenzione   dall'obbligo   di
autorizzazione ministeriale, secondo quanto previsto dal citato comma
2-ter dell'art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997,  n.  46,
al  fine  di  favorire  una  piu'  ampia  e   diffusa   comunicazione
pubblicitaria sull'utilizzo dei profilattici da parte dei fabbricanti
e distributori a supporto delle azioni di  contrasto  alle  infezioni
sessualmente trasmissibili promosso dalle Istituzioni; 
  Ravvisata la necessita' di emanare un provvedimento che escluda  la
pubblicita' dei profilattici dall'autorizzazione del Ministero  della
salute 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La pubblicita' dei profilattici non necessita di  autorizzazione
del Ministero della salute. 
  2. Resta ferma la facolta' per  i  fabbricanti  e  distributori  di
avvalersi della procedura di autorizzazione di cui  all'art.  21  del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46. 
  3.  Il  Ministero  della  salute,  qualora   una   pubblicita'   di
profilattici presenti  informazioni  dalle  quali  puo'  derivare  un
rischio per la salute dei consumatori: 
    a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita'; 
    b)  ordina  la  diffusione,  a  spese  del  trasgressore,  di  un
comunicato  di  rettifica  e  di  precisazione,   secondo   modalita'
stabilite dallo stesso Ministero. 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo 
 
    Roma, 6 ottobre 2020 
 
                                             Il vice Ministro: Sileri