Estratto determina AAM/AIC n. 152 del 4 novembre 2020 
 
    Procedura europea n. IT/H/0289/002/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  DINCREL,
nella forma e confezioni alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e  domicilio
fiscale in Milano (MI), viale Fulvio Testi, 330, cap 20126, Italia. 
    Confezione:  «600  mg/2000  U.I.  compresse  orodispersibili»  30
compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041529049 (in base  10)  17MCQT
(in base 32). 
    Confezione: «600 mg/2000 U.I. compresse orodispersibili» 2  x  30
compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041529052 (in base  10)  17MCQW
(in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse orodispersibili. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    «Dincrel»   deve   essere   utilizzato   entro   trenta    giorni
dall'apertura del contenitore. 
    Condizioni particolari per la conservazione:  nessuna  condizione
speciale di conservazione. 
    Conservare  nella  confezione   originale   per   proteggere   il
medicinale dalla luce. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso per
proteggere dall'umidita'. 
    Composizione: 
      principio attivo: ogni compressa orodispersibile contiene: 
        Calcio carbonato 1.500 mg (equivalente a 600 mg di calcio); 
        Colecalciferolo (vitamina D3) 2.000 UI (equivalente a 50 mg). 
      Eccipienti: 
        Maltodestrina; 
        Acido citrico anidro (E330); 
        Idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione (E463); 
        Lattosio monoidrato; 
        Acido stearico; 
        Aspartame (E951); 
        Saccarosio; 
        Gelatina; 
        Aroma arancia (contenente preparati  aromatizzanti,  sostanze
aromatizzanti naturali, maltodestrina e destrina); 
        Amido di mais; 
        Olio di semi di soia parzialmente idrogenato; 
        DL-α-tocoferolo (E307). 
    Produttore  responsabile  del  rilascio  dei  lotti:  Italfarmaco
S.p.a. viale Fulvio Testi n. 330 - 20126 Milano (Italia). 
    Indicazioni terapeutiche: «Dincrel» e' indicato negli adulti  per
il trattamento della carenza di calcio e vitamina D. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto
a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.