IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi»; Visto l'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, che istituisce un Fondo per la filiera della ristorazione, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020; Visto, in particolare il comma 10 dell'art. 58 del summenzionato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, che dispone con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di quanto disposto dall'art. 58; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari»; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; Visto il decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, per arginare la pandemia determinata dal COVID-19, ha limitato fortemente le attivita' produttive e commerciali; Considerato che il protrarsi del periodo emergenziale dovuto all'epidemia da COVID-19 ha generato incisive difficolta' economiche per molti comparti del settore agro-alimentare italiano, con evidenti ripercussioni negative di collocamento di mercato e sui prezzi dei prodotti; Considerato, in particolar modo, che la situazione di crisi e' stata aggravata dalla chiusura del circuito legato all'Ho.Re.Ca. e dall'attuale persistente difficolta' di un avvio ordinario dei consumi in tale settore e che cio' sta provocando il perdurare di ingenti scorte di prodotto invenduto e costante diminuzione dei prezzi per alcuni settori produttivi; Considerato che la crisi COVID-19 ha dimostrato come l'Ho.Re.Ca. rivesta un ruolo fondamentale e imprescindibile per garantire il contenimento delle eccedenze ed evitare gli sprechi alimentari che sono i temi prioritari nella strategia Farm to fork della Commissione europea COM/2020/381 final; Considerato che a causa della chiusura dell'Ho.Re.Ca. sono state colpite particolarmente alcune produzioni che si trovano in una condizione ad alto rischio di spreco e sono elencate all'allegato 1 al presente decreto; Considerato che in attuazione del citato art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la diffusa e immediata operativita' della misura garantendo, altresi', elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento; Visti gli articoli 3 e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 in base ai quali Poste italiane S.p.a. e' fornitore del servizio postale universale in Italia; Visto il contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste che disciplina, tra l'altro, le modalita' di erogazione del servizio postale universale nonche' gli obblighi della societa' affidataria, i servizi resi ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, l'art. 5 in materia di servizi al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'accreditamento di Poste come Identity Provider presso l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) di cui alla determina del 18 dicembre 2015 Poste (179 - DT DG n. 179 - 18 dicembre 2015 - Accreditamento SPID_Poste) cui e' seguita la convenzione di Agid con Poste del 18 febbraio 2016; Vista la qualifica di Poste italiane S.p.a. quale Certification Authority, ai sensi dell'art. 29 del CAD, di cui alla determina Agid del 29 marzo 2017, ai sensi del regolamento dell'Agenzia per l'Italia digitale del 23 giugno 2017, n. 185; Visto che Poste italiane S.p.a. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, espleta servizi finanziari, attraverso il Patrimonio BancoPosta, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 17-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, destinato esclusivamente all'esercizio dell'attivita' di BancoPosta; Considerato che Poste ialiane S.p.a. dispone, tra l'altro, di una piattaforma tecnologica di proprieta' idonea allo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, e di un proprio Computer Emergency Response Team (CERT); Considerato, pertanto, che Poste italiane S.p.a. possiede le caratteristiche previste dall'art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quale concessionario di servizi pubblici, avendo gia' svolto compiti similari anche per altre amministrazioni dello Stato; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 ottobre 2020; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «de minimis»: il regime di aiuti ai sensi regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», che fissa a 200.000 euro nel triennio il contributo massimo erogabile per beneficiario; per «de minimis agricolo» si intende il regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, che fissa a 25.000 euro nel triennio il contributo massimo erogabile per beneficiario; c) «Prodotti DOP e IGP»: prodotti a denominazione d'origine protetta e indicazione geografica protetta, inclusi quelli vitivinicoli; d) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; e) «Soggetto beneficiario»: l'impresa di cui all'art. 58 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge il 13 ottobre 2020, n. 126, avviata a decorrere dal 1° gennaio 2019 o il cui ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019; f) «Concessionario»: Poste italiane S.p.a. secondo la convenzione ai sensi del presente decreto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il personale del concessionario, qualora l'attivita' di cui al presente decreto necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, vi provvede assumendo, a tale fine, la qualita' di incaricato di pubblico servizio. Il concessionario garantisce il servizio senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione e ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126; g) «portale della ristorazione»: piattaforma web messa a disposizione dal Concessionario al fine di raccogliere e gestire le domande di aiuto di cui al presente decreto; h) «Fondo»: fondo per la filiera della ristorazione istituito dall'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126.