IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
                          E PER IL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  «disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visti gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n.  112,  concernente  il  «Conferimento  di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni,  concernente  «Norme  generali  sull'ordinamento   del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera b)  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  il  «Codice  dei  contratti
pubblici»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  18  agosto  2000,  n.  267  e
successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il  «Testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001,
n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il  «Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia»; 
  Vista la delibera  CIPE  n.  127  del  22  dicembre  2017,  recante
l'aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse  residue
assegnate alle finalita' di cui agli articoli 2, comma 1, lettera  f)
e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per
l'edilizia residenziale; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge n.  191  del  2009,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato»; 
  Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2020)»; 
  Visto il comma 437  dell'art.  1  della  richiamata  legge  del  27
dicembre 2019, n. 160 che «Al fine di concorrere alla  riduzione  del
disagio abitativo con particolare riferimento  alle  periferie  e  di
favorire lo scambio tra le varie realta' regionali,  e'  promosso  il
Programma innovativo  nazionale  per  la  qualita'  dell'abitare,  di
seguito  denominato  «Programma».  Il  Programma  e'  finalizzato   a
riqualificare e incrementare  il  patrimonio  destinato  all'edilizia
residenziale sociale, a  rigenerare  il  tessuto  socio-economico,  a
incrementare  l'accessibilita',  la  sicurezza  dei   luoghi   e   la
rifunzionalizzazione  di  spazi  e  immobili  pubblici,   nonche'   a
migliorare  la  coesione  sociale  e  la  qualita'  della  vita   dei
cittadini, in un'ottica di  sostenibilita'  e  densificazione,  senza
consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi  adottati
dall'Unione  europea,  secondo  il  modello   urbano   della   citta'
intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)»; 
  Visto il comma 438 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160  che  «Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.  8  del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  definiti:  a)  i  termini,  i  contenuti  e  le  modalita'   di
presentazione delle proposte, corredate dal  relativo  cronoprogramma
di attuazione, che le regioni,  le  citta'  metropolitane,  i  comuni
capoluoghi di provincia, la Citta' di Aosta e i comuni  con  piu'  di
60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti per le finalita' di cui al comma 437, ferma  restando,  per
gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza  con  la
programmazione  regionale;  b)  l'entita'  massima   del   contributo
riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443,  nonche'  i
tempi  e  le  relative  modalita'  di  erogazione,   assicurando   il
finanziamento  di  almeno  una  proposta  per  ciascuna  regione   di
appartenenza del soggetto  proponente  e  la  coerenza  dell'utilizzo
delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera  del  CIPE
n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 14 aprile 2018; c)  i  criteri  per  la  valutazione  delle
proposte  da  parte  dell'Alta  commissione  di  cui  al  comma  439,
individuati in coerenza con le finalita' del programma, privilegiando
in particolare: l'entita' degli interventi riguardanti  gli  immobili
di edilizia residenziale pubblica, il recupero  e  la  valorizzazione
dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante
interventi di recupero, riqualificazione e densificazione  funzionale
di aree gia' urbanizzate ovvero, qualora non edificate,  comprese  in
tessuti  urbanistici   fortemente   consolidati,   l'attivazione   di
finanziamenti  sia  pubblici  che  privati,  il   coinvolgimento   di
operatori privati, anche del terzo settore, le  misure  e  i  modelli
innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.»; 
  Visto il comma 439 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160 secondo cui «Ai fini della valutazione delle proposte di  cui  al
comma 438, e' istituita presso il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica, un'Alta commissione composta da: 
    a) sei rappresentanti del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di cui uno con funzioni di presidente; 
    b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome; 
    c) un rappresentante designato  dall'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani; 
    d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno; 
    e) un rappresentante designato dal Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo; 
    f)  un  rappresentante  designato   dal   Dipartimento   per   la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    g)  un  rappresentante  designato   dal   Dipartimento   per   la
trasformazione  digitale   della   Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri.»; 
  Visto il comma 440 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160 secondo cui «I componenti dell'Alta commissione sono nominati con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  Per lo svolgimento della propria attivita', l'Alta  commissione  si
avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
del  supporto   tecnico   delle   strutture   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' del Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'art.
214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo
18 aprile 2016,  n.  50.  Ai  componenti  dell'Alta  commissione  non
spettano indennita', gettoni di  presenza,  rimborsi  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati.»; 
  Visto il comma 441 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160 secondo cui «L'Alta commissione provvede all'esame delle proposte
presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone,
in coerenza con i criteri e le priorita' indicati dal decreto di  cui
al medesimo comma 439, un  apposito  elenco  contenente  le  proposte
ammissibili a finanziamento e approvato  con  decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al  primo
periodo sono, altresi', definiti i termini per la stipulazione  delle
convenzioni o degli  accordi  di  programma  per  l'attuazione  delle
proposte.»; 
  Visto il comma 442 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160 secondo cui «In relazione agli interventi inseriti nel  programma
e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i  comuni  possono
prevedere, nei  limiti  delle  proprie  disponibilita'  di  bilancio,
l'esclusione del pagamento  del  contributo  di  costruzione  di  cui
all'art.  16  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»; 
  Visto il comma 443 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160 secondo cui «Per l'attuazione del Programma  e'  istituito  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti un fondo denominato "Programma innovativo nazionale per  la
qualita' dell'abitare", con una dotazione complessiva in  termini  di
competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di  euro,  di  cui  12,18
milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni
di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15
milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60  milioni  di  euro
per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e
2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033»; 
  Visto il comma 140, dell'art. 1 della legge dell'11 dicembre  2016,
n.  232,  che  ha  approvato,  tra  altro,  un  piano  di  spesa  per
«investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle
periferie delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
provincia»; 
  Visto  l'allegato  #italiaveloce  nuove  strategie  per  trasporti,
logistica e infrastrutture al Documento di economia e  finanza  2020,
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio 2020; 
  Visto il concerto espresso dal Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali e per il turismo con nota prot. n. 15269 del 19 giugno 2020
ai sensi dell'art. 1, comma 438, della legge del 27 dicembre 2019, n.
160; 
  Tenuto conto della richiesta formulata dal Ministero  dell'economia
e delle finanze nel corso della seduta della Conferenza unificata del
6 agosto 2020; 
  Acquisita l'intesa dalla Conferenza unificata, di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  seduta  del  6
agosto 2020 di rep. n. 102; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) «Programma»: il Programma innovativo nazionale per la qualita'
dell'abitare, di cui al comma 437 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, teso alla rigenerazione, in un'ottica di innovazione  e
sostenibilita' (green), di tessuti e  ambiti  urbani  particolarmente
degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento
infrastrutturale; 
    b)  «Soggetto  proponente»:  i  soggetti  deputati  a  presentare
proposte: le regioni, le  citta'  metropolitane,  i  comuni  sede  di
citta' metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la citta'  di
Aosta e i comuni con piu' di 60.000 abitanti, ai sensi del comma  438
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
    c) «Soggetto beneficiario»: soggetto proponente,  una  volta  che
diviene assegnatario del finanziamento; 
    d)  «Soggetto  attuatore»:  soggetto/i  che   realizza/realizzano
l'intervento, secondo quanto indicato nella proposta approvata; 
    e) «Alta commissione»: l'organismo collegiale preposto  all'esame
delle proposte presentate dai soggetti proponenti, ai sensi del comma
439 dell'art. 1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160.  Per  lo
svolgimento della propria attivita', l'Alta commissione, ai sensi del
comma 440 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si avvale
del  supporto   tecnico   delle   strutture   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' del Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'art.
214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 
    f) «Ambito della proposta»: la porzione di territorio individuata
dal   soggetto   proponente   e   interessata   dalla   proposta   di
rigenerazione, in quanto degradata; 
    g) «Proposta»: e' l'insieme  organico  di  interventi  e  misure,
sinergici tra loro,  riferiti  a  specifiche  e  definite  strategie,
funzionalmente coerenti, che risponde ai bisogni  che  caratterizzano
l'ambito prescelto. 
    h) «Interventi»: lavori edilizi, infrastrutturali e tecnologici e
di efficientamento energetico; 
    i) «Ambito di intervento»: porzione  di  territorio  direttamente
interessata dagli effetti degli interventi previsti; 
    j)  «Misure»:  azioni  di  supporto  agli   interventi   e   alla
rigenerazione dei tessuti  e  del  capitale  sociale.  Tra  esse,  la
«mixite sociale», intesa quale categoria  di  azione  pubblica  delle
politiche urbane che funge da antitodo ai processi di segregazione  e
valorizza la prossimita' sociale tra gruppi eterogenei.