IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
E PER IL TURISMO
Visto il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visti gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera b) della legge
27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti
pubblici»;
Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001,
n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia»;
Vista la delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, recante
l'aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue
assegnate alle finalita' di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f)
e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per
l'edilizia residenziale;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;
Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2020)»;
Visto il comma 437 dell'art. 1 della richiamata legge del 27
dicembre 2019, n. 160 che «Al fine di concorrere alla riduzione del
disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di
favorire lo scambio tra le varie realta' regionali, e' promosso il
Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare, di
seguito denominato «Programma». Il Programma e' finalizzato a
riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia
residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a
incrementare l'accessibilita', la sicurezza dei luoghi e la
rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonche' a
migliorare la coesione sociale e la qualita' della vita dei
cittadini, in un'ottica di sostenibilita' e densificazione, senza
consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati
dall'Unione europea, secondo il modello urbano della citta'
intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)»;
Visto il comma 438 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160 che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti: a) i termini, i contenuti e le modalita' di
presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma
di attuazione, che le regioni, le citta' metropolitane, i comuni
capoluoghi di provincia, la Citta' di Aosta e i comuni con piu' di
60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per le finalita' di cui al comma 437, ferma restando, per
gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la
programmazione regionale; b) l'entita' massima del contributo
riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonche' i
tempi e le relative modalita' di erogazione, assicurando il
finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di
appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo
delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE
n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 14 aprile 2018; c) i criteri per la valutazione delle
proposte da parte dell'Alta commissione di cui al comma 439,
individuati in coerenza con le finalita' del programma, privilegiando
in particolare: l'entita' degli interventi riguardanti gli immobili
di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione
dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante
interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale
di aree gia' urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in
tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di
finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di
operatori privati, anche del terzo settore, le misure e i modelli
innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.»;
Visto il comma 439 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160 secondo cui «Ai fini della valutazione delle proposte di cui al
comma 438, e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'Alta commissione composta da:
a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani;
d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo;
f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei
ministri.»;
Visto il comma 440 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160 secondo cui «I componenti dell'Alta commissione sono nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Per lo svolgimento della propria attivita', l'Alta commissione si
avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'art.
214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell'Alta commissione non
spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.»;
Visto il comma 441 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160 secondo cui «L'Alta commissione provvede all'esame delle proposte
presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone,
in coerenza con i criteri e le priorita' indicati dal decreto di cui
al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte
ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo
periodo sono, altresi', definiti i termini per la stipulazione delle
convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle
proposte.»;
Visto il comma 442 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160 secondo cui «In relazione agli interventi inseriti nel programma
e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono
prevedere, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio,
l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui
all'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;
Visto il comma 443 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160 secondo cui «Per l'attuazione del Programma e' istituito nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la
qualita' dell'abitare", con una dotazione complessiva in termini di
competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18
milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno
2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro
per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni
di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15
milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno
2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro
per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e
2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033»;
Visto il comma 140, dell'art. 1 della legge dell'11 dicembre 2016,
n. 232, che ha approvato, tra altro, un piano di spesa per
«investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle
periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia»;
Visto l'allegato #italiaveloce nuove strategie per trasporti,
logistica e infrastrutture al Documento di economia e finanza 2020,
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio 2020;
Visto il concerto espresso dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo con nota prot. n. 15269 del 19 giugno 2020
ai sensi dell'art. 1, comma 438, della legge del 27 dicembre 2019, n.
160;
Tenuto conto della richiesta formulata dal Ministero dell'economia
e delle finanze nel corso della seduta della Conferenza unificata del
6 agosto 2020;
Acquisita l'intesa dalla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6
agosto 2020 di rep. n. 102;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «Programma»: il Programma innovativo nazionale per la qualita'
dell'abitare, di cui al comma 437 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, teso alla rigenerazione, in un'ottica di innovazione e
sostenibilita' (green), di tessuti e ambiti urbani particolarmente
degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento
infrastrutturale;
b) «Soggetto proponente»: i soggetti deputati a presentare
proposte: le regioni, le citta' metropolitane, i comuni sede di
citta' metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la citta' di
Aosta e i comuni con piu' di 60.000 abitanti, ai sensi del comma 438
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
c) «Soggetto beneficiario»: soggetto proponente, una volta che
diviene assegnatario del finanziamento;
d) «Soggetto attuatore»: soggetto/i che realizza/realizzano
l'intervento, secondo quanto indicato nella proposta approvata;
e) «Alta commissione»: l'organismo collegiale preposto all'esame
delle proposte presentate dai soggetti proponenti, ai sensi del comma
439 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo
svolgimento della propria attivita', l'Alta commissione, ai sensi del
comma 440 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si avvale
del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'art.
214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
f) «Ambito della proposta»: la porzione di territorio individuata
dal soggetto proponente e interessata dalla proposta di
rigenerazione, in quanto degradata;
g) «Proposta»: e' l'insieme organico di interventi e misure,
sinergici tra loro, riferiti a specifiche e definite strategie,
funzionalmente coerenti, che risponde ai bisogni che caratterizzano
l'ambito prescelto.
h) «Interventi»: lavori edilizi, infrastrutturali e tecnologici e
di efficientamento energetico;
i) «Ambito di intervento»: porzione di territorio direttamente
interessata dagli effetti degli interventi previsti;
j) «Misure»: azioni di supporto agli interventi e alla
rigenerazione dei tessuti e del capitale sociale. Tra esse, la
«mixite sociale», intesa quale categoria di azione pubblica delle
politiche urbane che funge da antitodo ai processi di segregazione e
valorizza la prossimita' sociale tra gruppi eterogenei.