IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di  seguito  anche:
decreto-legge n. 162/2019), e in particolare l'art. 42-bis in materia
di autoconsumo da fonti rinnovabili, il quale dispone tra l'altro: 
    al comma 1,  che,  nelle  more  del  completo  recepimento  della
direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21
e 22 della medesima direttiva, e' consentito  attivare  l'autoconsumo
collettivo  da  fonti   rinnovabili   ovvero   realizzare   comunita'
energetiche  rinnovabili  secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni
stabilite dallo stesso art. 42-bis; 
    ai commi  2,  3  e  4,  i  requisiti  dei  soggetti  che  possono
attivare l'autoconsumo  collettivo,   delle   comunita'   energetiche
rinnovabili  e  delle  entita'  giuridiche  allo  scopo   costituite,
precisando, in particolare, che  i  soggetti  partecipanti  producono
energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW; 
    al comma 5, i diritti di scelta del proprio fornitore e anche  di
recesso dei clienti finali che si associano ai fini  dell'autoconsumo
collettivo o in una costituzione di una comunita' energetica, i quali
individuano anche un  soggetto  delegato,  responsabile  del  riparto
dell'energia condivisa; 
    al comma 6, le disposizioni ai fini dell'applicazione degli oneri
generali di sistema; 
    ai commi 7 e 9, i  criteri  sulla  cui  base  il  Ministro  dello
sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,  individua  una  tariffa
incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti  rinnovabili
inseriti  nelle   configurazioni   sperimentali   per   l'autoconsumo
collettivo da  fonti  rinnovabili  ovvero  in  comunita'  energetiche
rinnovabili,  nonche'  le  compatibilita'  con  altri  strumenti   di
sostegno; piu' in particolare: 
      a) la tariffa incentivante e' erogata  dal  GSE  S.p.a.  ed  e'
volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi  di
accumulo; 
      b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto  dei  principi  di
semplificazione e di facilita' di accesso e  prevede  un  sistema  di
reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed  energetici  a
cura del GSE S.p.a., allo scopo di acquisire elementi  utili  per  la
riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto,  da  operare
nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; 
      c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo massimo di
fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni  incentivabili
per garantire la redditivita' degli investimenti; 
      d) il meccanismo e' realizzato  tenendo  conto  dell'equilibrio
complessivo degli  oneri  in  bolletta  e  della  necessita'  di  non
incrementare i costi tendenziali rispetto  a  quelli  dei  meccanismi
vigenti; 
      e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione
delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota  di
energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al comma 9. 
    al comma 8, il mandato ad ARERA  (Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente) di adottare  i  provvedimenti  necessari  a
garantire l'immediata attuazione delle disposizioni dell'art. 42-bis,
unitamente ad altre indicazioni  funzionali  alla  regolazione  e  al
monitoraggio  dell'autoconsumo  collettivo  da  fonti  rinnovabili  e
comunita' energetiche rinnovabili; 
  Visti la deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020  e
il relativo allegato  A  (di  seguito,  insieme,  richiamati  con  il
riferimento alla delibera), con la quale e' stata data attuazione  al
comma 8 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  dalla
legge 17 luglio 2020,  n.  77  (di  seguito  anche  decreto-legge  n.
34/2020),  e  in  particolare  l'art.  119,  il  quale  reca   talune
disposizioni aventi effetto sul presente decreto, disponendo: 
    al  comma  5,  che,  per  l'installazione  di   impianti   solari
fotovoltaici  connessi  alla  rete  elettrica  su  edifici  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, lettere a),  b),  c)  e  d),  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  412/1993,  la  detrazione  prevista
dall'art.  16-bis,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 917/1986 spetti, per le spese sostenute dal  1°  luglio
2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%  (di  seguito  anche:
Superbonus), fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese  non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di 2.400  €/kW
di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, da ripartire tra  gli
aventi diritto in cinque quote annuali di  pari  importo,  sempreche'
l'installazione degli impianti sia  eseguita  congiuntamente  ad  uno
degli interventi di cui ai commi 1 o 4 dello stesso art. 119. In caso
di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e)  e  f),  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  380/2001,  il  predetto
limite di spesa e' ridotto a 1.600 €/kW di potenza nominale; 
    al comma 6, che la detrazione di cui al comma 5  e'  riconosciuta
anche per l'installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici  agevolati  con
la detrazione di cui al medesimo comma  5,  alle  stesse  condizioni,
negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
del sistema di accumulo; 
    al comma 7 che la detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata
alla cessione in favore del GSE, con le modalita' di cui all'art. 13,
comma  3,  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,   n.   387,
dell'energia non autoconsumata  in  sito  ovvero  non  condivisa  per
l'autoconsumo,  ai  sensi  dell'art.  42-bis  del  decreto-legge   n.
162/2019, e non e' cumulabile con altri incentivi  pubblici  o  altre
forme di agevolazione di qualsiasi natura  previste  dalla  normativa
europea, nazionale e regionale, compresi i fondi  di  garanzia  e  di
rotazione di cui all'art. 11, comma  4,  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul  posto  di  cui
all'art. 25 -bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni , dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.  Inoltre,  il
comma 7 stabilisce che con il presente  decreto  sono  individuati  i
limiti e le modalita' relativi  all'utilizzo  e  alla  valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta  da  impianti  incentivati  ai  sensi
dello stesso comma 7; 
    al comma 16-bis che l'esercizio di impianti  fino  a  200  kW  da
parte di comunita' energetiche rinnovabili  costituite  in  forma  di
enti non commerciali o da parte  di  condomini  che  aderiscono  alle
configurazioni di cui all'art. 42-bis del decreto-legge  n.  162/2019
non  costituisce  svolgimento  di  attivita'  commerciale   abituale;
inoltre, la detrazione prevista dall'art. 16-bis,  comma  1,  lettera
h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986  per  gli
impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono  alle
configurazioni di cui al medesimo art. 42-bis si  applica  fino  alla
soglia di 200  kW  e  per  un  ammontare  complessivo  di  spesa  non
superiore a euro 96.000; 
    al comma 16-ter: che le disposizioni del  comma  5  dello  stesso
art. 119 si applicano all'installazione  degli  impianti  di  cui  al
comma 16-bis; l'aliquota di cui al medesimo comma 5 si  applica  alla
quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per  la
quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta  la
detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera  h),  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  917/1986,  nel  limite
massimo di spesa  complessivo  di  euro  96.000  riferito  all'intero
impianto; 
  Vista la guida dell'Agenzia delle entrate del luglio 2020 avente ad
oggetto «Superbonus 110% -  Novita'  in  materia  di  detrazioni  per
interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici», la quale  specifica  che
in caso  di  installazione,  da  parte  delle  comunita'  energetiche
rinnovabili  costituite  in  forma  di  enti  non  commerciali  o  di
condomini,  di  impianti  fino  a  200  kW,   che   aderiscono   alle
configurazioni di cui all'art. 42-bis del decreto-legge  n.  162  del
2019, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente all
a  potenza  massima  di  20  kW  e  che,  per  la  quota   di   spesa
corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW, spetta  la  detrazione
ordinaria prevista dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
917/1986, nel limite massimo di  spesa  complessivo  di  euro  96.000
riferito all'intero impianto; 
  Visto il  Piano  nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima
(PNIEC), trasmesso alla CE a dicembre 2019, con il quale  il  Governo
italiano ha definito i propri contributi e  le  relative  misure  per
contribuire al raggiungimento  degli  obiettivi  comunitari  2030  in
materia di energia e clima,  nel  cui  ambito  significativo  rilievo
rivestono autoconsumo,  anche  collettivo,  e  comunita'  energetiche
rinnovabili; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  di  attuazione
della  direttiva  2009/28/CE,  e  in  particolare  l'art.  24,   come
modificato dall'art. 20 della legge 20 novembre  2017,  n.  167,  che
definisce  modalita'  e  criteri  per  l'incentivazione  dell'energia
elettrica da fonte rinnovabile; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  luglio
2019 recante incentivazione  dell'energia  elettrica  prodotta  dagli
impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a  gas
residuati dei processi di depurazione; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare l'art. 65, comma 1,  che
prevede che per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati
a terra in aree agricole non e' consentito l'accesso  agli  incentivi
statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
  Ritenuto che la richiamata disposizione dell'art.  65  persegua  un
obiettivo generale e che pertanto agli impianti  solari  fotovoltaici
con moduli collocati a terra in aree agricole debba  essere  precluso
l'accesso alla tariffa incentivante di cui al presente decreto; 
  Ritenuto opportuno dare attuazione al comma 9 dell'art. 42-bis  con
modalita' semplici e immediatamente applicabili,  nonche'  coordinate
con la deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e  con
gli atti emanati dall'Agenzia delle entrate in  attuazione  dell'art.
119 del decreto-legge rilancio, allo scopo di  consentire  la  rapida
progettazione e realizzazione di nuove configurazioni di  autoconsumo
collettivo e di comunita' di energia rinnovabile, tenuto anche  conto
della natura transitoria  e  sperimentale  dell'assetto  normativo  e
regolamentare disciplinato  dall'art.  42-bis  del  decreto-legge  n.
162/2019; 
  Considerato che  la  delibera  ARERA  sopra  citata  identifica  il
modello regolatorio applicabile alle  configurazioni  di  autoconsumo
oggetto del presente decreto, che consente di riconoscere  sul  piano
economico i benefici  derivanti  dal  consumo  in  sito  dell'energia
elettrica localmente prodotta; 
  Considerato che le configurazioni in parola hanno  accesso,  per  i
costi di realizzazione degli impianti, anche alle detrazioni  fiscali
messe a disposizione dalla normativa, fino al 110% dei costi stessi; 
  Considerato l'obiettivo di  valorizzare  le  forme  di  autoconsumo
collettivo in sito e la quantita' di energia autoconsumata  in  sito,
nel rispetto delle piu' generali regole di mercato per la quota parte
di energia immessa nella rete nazionale; 
  Considerato, anche alla luce del limitato periodo di tempo  per  la
sperimentazione  previsto  dall'art.  42-bis  del  decreto-legge   n.
162/2019, che le tecnologie  che  avranno  maggiori  probabilita'  di
essere utilizzate nelle configurazioni oggetto del  presente  decreto
sono  quelle  di  piu'  semplice  progettazione,   autorizzazione   e
realizzazione quali il fotovoltaico; 
  Ritenuto, ai fini del rispetto dei criteri di cui alle  lettere  da
a) a e) del comma 9 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019: 
    di prevedere che l'intera energia  prodotta  e  immessa  in  rete
resti nella disponibilita' del referente della configurazione,  anche
con cessione al GSE, e  di  definire  la  tariffa  incentivante  come
tariffa premio sulla quota di energia  condivisa,  in  quanto  misura
idonea a rispecchiare lo spirito delle comunita' energetiche e  delle
forme di autoconsumo collettivo nonche', sul piano della coerenza tra
le fonti, il criterio di cui alla lettera a), in base alla  quale  la
tariffa e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo  di
sistemi di accumulo; 
    di  attuare  il  criterio  di  cui  alla  lettera  b)  ammettendo
automaticamente alla tariffa incentivante gli impianti facenti  parte
delle  configurazioni  di  autoconsumo  collettivo  e  di   comunita'
energetiche rinnovabili riconosciute tali  dal  GSE  ai  sensi  della
deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del  4  agosto  2020;  ai  fini
della stessa lettera b), di  fornire  al  GSE  elementi  idonei  alla
predisposizione  di  rapporti  periodici  sul   funzionamento   delle
configurazioni in questione, anche in  confronto  con  il  meccanismo
dello scambio sul posto; 
    di stabilire, ai fini della lettera c), un periodo  di  fruizione
della tariffa coerente con la vita utile degli impianti e  analogo  a
quello  riconosciuto  agli  impianti  della  medesima  tipologia  che
beneficiano di incentivi; di riconoscere altresi'  una  tariffa  piu'
elevato per le  comunita'  energetiche,  in  ragione  della  maggiore
ampiezza   e   dell'utilita'   sociale   che   caratterizzano    tali
configurazioni; 
    in relazione al criterio di cui alla lettera d), di  dimensionare
la tariffa in modo che il conseguente onere in bolletta sia stimabile
non superiore a quello  che  potrebbe  essere  generato  qualora  gli
impianti delle  configurazioni  di  autoconsumo  collettivo  e  delle
comunita' energetiche accedessero allo scambio sul posto; 
    di prevedere, ai fini dell'attuazione del  criterio  lettera  e),
che  la  tariffa  incentivante  sia  erogata   contestualmente   alla
restituzione  delle  componenti  tariffarie   disciplinate   in   via
regolata, nonche' di quelle connesse al  costo  della  materia  prima
energia,  che  non  risultano  tecnicamente  applicabili  all'energia
condivisa (di seguito  anche:  contributo  per  la  valorizzazione  e
l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo),  come  individuate  da
ARERA nella deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
e in particolare l'art. 43 (Aiuti al funzionamento volti a promuovere
la produzione di energia da fonti rinnovabili in  impianti  su  scala
ridotta), che stabilisce le condizioni nel cui rispetto gli aiuti  al
funzionamento volti a promuovere la produzione di  energia  da  fonti
rinnovabili in impianti su scala  ridotta  sono  compatibili  con  il
mercato  interno  e  sono  esentati  dall'obbligo  di  notifica  alla
Commissione; 
  Considerato,  sulla  base  del  comma  3   dell'art.   42-bis   del
decreto-legge n. 162/2019 e della delibera  ARERA  n.  318/2020/R/eel
del 4 agosto 2020, che i beneficiari delle tariffe di cui al presente
decreto sono condomini ovvero comunita' di energia rinnovabile aventi
come  obiettivo  principale  la  fornitura  di  benefici  ambientali,
economici o sociali a livello di  comunita'  ai  propri  azionisti  o
membri o alle aree  locali  in  cui  opera,  piuttosto  che  profitti
finanziari; 
  Considerato anche che, sulla base delle tariffe di cui al  presente
decreto e dei requisiti degli impianti stabiliti dall'art. 42-bis del
decreto-legge n. 162/2019 (e in  particolare  i  limiti  dimensionali
degli impianti, il vincolo di collegamento  alla  bassa  tensione  su
reti sottese alla medesima cabina di trasformazione da media a  bassa
tensione), l'entita' degli  incentivi  complessivamente  erogabili  a
ciascuna configurazione non  possa  superare  le  soglie  di  cui  al
regolamento (UE) n. 651/2014; 
  Considerata altresi' la natura  sperimentale  e  transitoria  delle
disposizioni di cui all'art. 42-bis del  decreto-legge  n.  162/2019,
finalizzate  all'attivazione  dell'autoconsumo  collettivo  da  fonti
rinnovabili e di comunita' energetiche rinnovabili con  impianti  che
entrino in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 e  i
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento di
recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, con previsione esplicita,
nello   stesso   art.   42-bis,   di   un   monitoraggio   funzionale
all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle  disposizioni
in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001
e alla direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno; 
  Considerata, a riguardo, la disposizione di cui al  punto  5  della
delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, che  affida  alla
societa'  Ricerca  sul  sistema  energetico  S.p.a.  il  compito   di
svolgere, anche  attivando  campagne  di  misura  e  monitoraggio  su
campioni di configurazioni di autoconsumo collettivo e  comunita'  di
energia rinnovabile, uno studio sulle modalita' piu'  efficienti  per
la massimizzazione dell'energia condivisa e sugli effetti tecnici  ed
economici delle medesime configurazioni, individuando  gli  eventuali
effetti dell'autoconsumo sul sistema elettrico e dando  priorita'  ai
costi di dispacciamento, anche con riferimento ai casi in  cui  nelle
configurazioni di autoconsumo siano presenti sistemi di accumulo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione del comma 9 dell'art.  42-bis
del  decreto-legge  n.  162/2019  e  nel  rispetto  dei  criteri  ivi
indicati, individua la  tariffa  incentivante  per  la  remunerazione
degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni  per
l'autoconsumo collettivo  da  fonti  rinnovabili  e  nelle  comunita'
energetiche rinnovabili, come disciplinate dallo stesso art. 42-bis e
regolate da ARERA con deliberazione n. 318/2020/R/eel  del  4  agosto
2020. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 119, comma 7,  del
decreto-legge n. 34/2020 individua inoltre i limiti  e  le  modalita'
relativi all'utilizzo e alla  valorizzazione  dell'energia  condivisa
prodotta  da  impianti  fotovoltaici  che  accedono  alle  detrazioni
stabilite dal medesimo art. 119. 
  2.  Il  presente  decreto  si  applica   alle   configurazioni   di
autoconsumo collettivo a alle comunita'  energetiche  rinnovabili  di
cui al comma 1 realizzate  con  impianti  a  fonti  rinnovabili,  ivi
inclusi i potenziamenti, entrati in  esercizio  a  decorrere  dal  1°
marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata
in vigore del  provvedimento  di  recepimento  della  direttiva  (UE)
2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto  con  esito  positivo  la
verifica di cui all'art. 4.6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA
n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. 
  3. Restano fermi gli obblighi di registrazione degli  impianti  sul
sistema GAUDI'.