IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, e in
particolare, l'articolo 5, che delega il Governo ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per
l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al
fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in
materia civile e commerciale;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della
Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al
regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Visto l'articolo 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio
2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2020;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della
giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni generali
1. Ai procedimenti previsti dal regolamento (UE) n. 655/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che
istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro
conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero
transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, di
seguito «regolamento», e dal relativo regolamento di esecuzione (UE)
n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, di seguito
«regolamento di esecuzione», si applicano le disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale di cui al presente decreto.
Ai medesimi procedimenti si applicano altresi', in quanto compatibili
con le disposizioni del predetto regolamento e del regolamento di
esecuzione, le norme contenute nel libro III e nel libro IV, titolo
I, capo III, del codice di procedura civile.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 5 della legge 4 ottobre 2019,
n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi'
recita:
«Art. 5 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza
europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine
di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in
materia civile e commerciale). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le procedure di cui all'articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o
piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) prevedere che per la domanda di ordinanza di
sequestro conservativo fondata su un credito risultante da
atto pubblico e' competente il giudice del luogo in cui
l'atto pubblico e' stato formato;
b) prevedere che le disposizioni nazionali in
materia di ricerca con modalita' telematiche dei beni da
pignorare si applicano per l'acquisizione delle
informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
655/2014;
c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis
del codice di procedura civile, la competenza del
presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha
la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero
quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;
d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo
21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la
pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in
parte la richiesta di sequestro conservativo di conti
bancari, si propone con ricorso al tribunale in
composizione collegiale e che del collegio non puo' fare
parte il giudice che ha emanato il provvedimento di
rigetto;
e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza
europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678
del codice di procedura civile;
f) prevedere che per il procedimento di cui
all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 e'
competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di
sequestro conservativo;
g) prevedere che per il procedimento di cui
all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 e'
competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore
ha la residenza;
h) prevedere che il procedimento di cui
all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 e'
disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di
procedura civile;
i) prevedere che, quanto al contributo unificato,
si applicano:
1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi
1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti
previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n.
655/2014;
2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma
3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti
dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
l) apportare alle disposizioni processuali civili e
a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra
modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e
al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena
attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili
del regolamento (UE) n. 655/2014.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
una procedura per l'ordinanza europea di sequestro
conservativo su conti bancari al fine di facilitare il
recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e
commerciale, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2014,
n. L 189.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della
Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli
di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 19
ottobre 2016, n. L 283.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n.
139, S.O.
- Il testo dell'articolo 1, comma 3 della legge 24
aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
2020, n. 110, S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020,
n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 655/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, si
veda nelle note alle premesse.
- I libri III e IV, titolo I, capo III, del codice di
procedura civile sono cosi' rubricati:
«Libro III - Del processo di esecuzione
Libro IV - Dei procedimenti speciali, Titolo I -
Dei procedimenti sommari, Capo III: dei procedimenti
cautelari».