IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva di III livello della Direzione generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 9188809 del
29 settembre 2020, registrata all'UCB l'8 ottobre 2020 al  n.  16146,
con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali  della
medesima Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti  di
incarico, sono delegati alla firma degli  atti  e  dei  provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'articolo 16, comma  1  del  predetto  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7,  paragrafo  6  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritti nel registro di cui all'art.  11  del  sopra
citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  VISTI i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Vista la richiesta presentata in data 26 ottobre 2020  dall'Ufficio
laboratori della Direzione antifrodi e controlli  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli per conto  del  Laboratorio  chimico  di  Roma,
volta ad ottenere per tale laboratorio l'autorizzazione  al  rilascio
dei certificati di analisi nel settore oleicolo,  limitatamente  alle
prove elencate in allegato al presente decreto; 
  Considerato che l'Ufficio laboratori della  Direzione  antifrodi  e
controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dimostrato  che
il laboratorio sopra indicato, inserito tra quelli che hanno ottenuto
in data 23 aprile 2020  l'accreditamento  multisito,  e'  accreditato
relativamente relativamente  alle  prove  indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European cooperation for accreditation; 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia  -  l'ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti sussistenti i requisiti e  le  condizioni  concernenti  il
rilascio dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Laboratorio chimico di Roma  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, ubicato in Roma, Via Mario Carucci n. 71, e' autorizzato al
rilascio  dei   certificati   di   analisi   nel   settore   oleicolo
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.