IL DIRETTORE GENERALE 
              per il coordinamento e la valorizzazione 
                 della ricerca e dei suoi risultati 
 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  16  maggio  2008,
convertito con modificazioni nella  legge  14  luglio  2008,  n.  121
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  753  del  26  settembre  2014
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'Amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il
26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il  quale  viene
disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, n. 47 recante  «Regolamento  concernente  l'organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, n. 48 recante «Regolamento concernente  l'organizzazione  degli
Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  140
del 21 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2019)
recante il Nuovo regolamento di organizzazione del MIUR; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per  il
trasferimento di funzioni e per la  riorganizzazione  dei  Ministeri»
nella  parte  relativa  agli   interventi   sull'organizzazione   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1  recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'   e   della   ricerca,   convertito   con
modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020); 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (Legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art.  30  del  decreto-legge  n.  5  del  9  febbraio  2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  ai  sensi  del  quale,  per  i
progetti   selezionati   nel   quadro   di   programmi   europei    o
internazionali, non e' prevista  la  valutazione  tecnico-scientifica
ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento  da  parte  del
Comitato di cui all'art. 7,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27
luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge  n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L187 del 26 giugno 2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(Regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per
la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la  ricerca
scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017  con  cui
sono state approvate le linee guida al decreto  ministeriale  del  26
luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23  agosto  2016,
«Disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie»,
adottato dal Ministero in  attuazione  dell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto ministeriale n. 593 del 26  luglio  2016,  cosi'  come
aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13  ottobre  2017  ed  integrazioni  di  cui
al decreto direttoriale n. 2075 del 17  ottobre  2018  con  cui  sono
state emanate le  «Procedure  operative»  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le  modalita'
di presentazione delle domande di finanziamento  nazionale  da  parte
dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e
di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del  programma  d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto ministeriale  n.  593/2016,  per  le  parti  non
effettuate dalla struttura  internazionale,  per  l'approvazione  del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; 
  Visto  l'art  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali  di  cui  all'art.  18  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593.»; 
  Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi
del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione  al
finanziamento; 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette  istruttorie,  ai  sensi  dell'art.  238,   comma   7,   del
decreto-legge   n.   34/2020,   all'ammissione   al    finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
subordinate, altresi', le misure e  le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario; 
  Vista  la  legge  del  30  dicembre  2010,  n.  240  e   successive
modificazioni ed integrazioni ed in  particolare  l'art.  21  che  ha
istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  1°  febbraio  2019,  n.  88,
registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con  visto  n.
104 del 7 febbraio 2019, con il quale  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ha assegnato al  Capo  Dipartimento,
preposto  al  Centro  di  responsabilita'  amministrativa  denominato
«Dipartimento per la formazione  superiore  e  per  la  ricerca»,  le
risorse  relative  alla  realizzazione  dei  programmi  affidati   al
medesimo centro di responsabilita' amministrativa; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento del  28  febbraio  2019,  n.
350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto
n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene  attribuita
al direttore preposto alla Direzione generale per  il  coordinamento,
la promozione e  la  valorizzazione  della  ricerca,  la  delega  per
l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza,  residui  e
cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati; 
  Visto il decreto del direttore generale per  il  coordinamento,  la
promozione e la valorizzazione della ricerca del 28  marzo  2019,  n.
644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto
n.  825  del  2  aprile  2019,  di  attribuzione  della  delega   per
l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza,  residui  e
cassa; 
  Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016,  n.  724,
registrato alla Corte dei conti il  15  novembre  2016,  registro  n.
4100, che definisce la ripartizione  delle  risorse  disponibili  sul
Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica
(FIRST), per l'anno 2016; 
  Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con  il
quale e' stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F.
2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero per l'anno 2016,  dell'importo  complessivo
di euro 8.910.000,00, destinato al  finanziamento,  nella  forma  del
contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito
delle iniziative di cooperazione internazionale elencate; 
  Visto il Memorandum of  Understanding  tra  gli  enti  finanziatori
partecipanti al bando, che disciplina i  diritti  e  i  doveri  delle
parti; 
  Visto il bando transnazionale lanciato dalla JPI Cultural  Heritage
(JPICH) «Conservation, Protection  and  Use»  Call  2019,  pubblicato
dalla JPI in data 14 maggio 2019 con scadenza l'11 settembre  2019  e
che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso
al finanziamento nazionale dei progetti  cui  partecipano  proponenti
italiani; 
  Atteso  che  il  MUR  partecipa  alla  Call  2019  con  il   budget
finalizzato al finanziamento dei  progetti  nazionali  a  valere  sui
Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera  di
impegno n. 5934 del 27 marzo 2019; 
  Considerato l'avviso integrativo n. 1211 del 21 giugno 2019; 
  Vista la decisione finale della Call Steering Committee svoltasi  a
Roma in data 10 dicembre 2019, con la quale e' stata formalizzata  la
graduatoria  delle  proposte  presentate  e,   in   particolare,   la
valutazione positiva espressa nei confronti del progetto  dal  titolo
«Crystallization damage at the interfaces of artworks  -  CRYSTINART»
avente come obiettivo quello di sviluppare un approccio integrato per
la modellazione e l'analisi del decadimento delle opere d'arte dovuto
alla  cristallizzazione  del  sale  nei  materiali  stratificati.  In
particolare, l'idea e' di  unire  studi  alla  micro-scala,  teorici,
numerici  e  sperimentali  per   modellare   l'interazione   tra   la
cristallizzazione di sali e la risposta meccanica  nelle  regioni  di
interfaccia  dei  materiali  stratificati,   per   poi   passare   le
informazioni  alla  macro-scala,  al  fine  di  sviluppare  strumenti
predittivi efficaci  ed  utili  dal  punto  di  vista  tecnico.  Cio'
consentira' la previsione di scenari di deterioramento per  materiali
stratificati nelle opere d'arte e lo sviluppo di nuove  strategie  di
conservazione basate su queste previsioni e con un costo  complessivo
pari a euro 204.007,62; 
  Vista la nota n. 5914 del 16 aprile 2020,  a  firma  del  dirigente
dell'ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti
della valutazione internazionale effettuata sui  progetti  presentati
in risposta al  bando  e  la  lista  dei  progetti  a  partecipazione
italiana meritevoli di finanziamento, fra i  quali  il  progetto  dal
titolo «CRYSTINART»; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale  «Crystallization  damage   at   the   interfaces   of
artworks - CRYSTINART», figura il seguente proponente italiano: 
    Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna; 
  Visto il consortium agreement trasmesso dal beneficiario; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto
2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la
registrazione dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche
tramite  cui   estrarre   le   informazioni   relative   agli   aiuti
precedentemente erogati al soggetto  richiedente  per  accertare  che
nulla osti alla concessione degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  il  codice
concessione RNA COR n. 2889221 del 7 ottobre 2020; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive  modifiche  e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), e'
stata acquisita la visura Deggendorf n. 7876303 del 7 ottobre 2020; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013,  n.  33:  «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190,  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia  di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  progetto  di  cooperazione  internazionale  «Crystallization
damage at the interfaces of artworks - CRYSTINART»  e'  ammesso  alle
agevolazioni previste, secondo le normative  citate  nelle  premesse,
nella forma, misura, modalita' e  condizioni  indicate  nella  scheda
allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne  costituisce  parte
integrante. 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al 1° settembre  2020  e  la  sua  durata  e'  di
trentasei mesi. 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (Allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i  citati  allegati  facenti
parte integrante del presente decreto.