IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante  «Ulteriori
misure urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
lavoratori  e  alle  imprese  e  giustizia,  connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4  novembre  2020,
n. 275; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, lettera  hh)  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, ai
sensi  del  quale  «restano   comunque   aperti   gli   esercizi   di
somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio  e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e
negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro»; 
  Visti gli articoli 2, comma 4, lettera c) e 3, comma 4, lettera  c)
del citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre 2020, che prevedono  la  medesima  disposizione  di  cui  al
richiamato art. 1, comma  9,  lettera  hh),  rispettivamente  per  le
Regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» con  un  livello
di rischio «alto» e in uno «scenario di tipo 4»  con  un  livello  di
rischio «alto»; 
  Preso atto dell'esigenza manifestata dagli operatori di  settore  e
dalle OO.SS. di categoria dei lavoratori del trasporto  di  merci  su
strada, di tenere aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti
e  bevande,  quali  servizi  essenziali,  anche  nei  porti  e  negli
interporti; 
  Ritenuto necessario,  a  tal  fine,  prevedere  l'estensione  delle
disposizioni richiamate anche nelle suddette aree; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
e' consentita, oltre che nei siti di cui agli articoli  1,  comma  9,
lettera hh), 2, comma 4, lettera c) e 3, comma  4,  lettera  c),  del
richiamato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre 2020, anche nei porti e negli interporti.